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COMUNE DI CAIAZZO

PROVINCIA DI CASERTA

 

UFFICIO COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE

 

BANDO COMUNALE

 prot. 7463

PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL SINDACO N. 14 DEL 13-6-2007

 

- N. 5 PUBBLICI ESERCIZI  TIP. A  - CARATTERE ANNUALE – PERMANENTE  -

 

- N. 5 PUBBLICI ESERCIZI  TIP. B  - CARATTERE ANNUALE – PERMANENTE -

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

Vista la Legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il Decreto del Sindaco n. 14 del 13-6-2007 di fissazione dei nuovi parametri comunali;

Premesso che sono disponibili le seguenti autorizzazioni di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

 

- N. 5 AUTORIZZAZIONI PERMANENTI ATTIVABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER PUBBLICI ESERCIZI  TIP. A  -

 

 

- N. 5 AUTORIZZAZIONI PERMANENTI ATTIVABILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER PUBBLICI ESERCIZI  TIP. B  -

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO

Per l’assegnazione di:

         n. 5 autorizzazioni permanenti di pubblico esercizio di tipo A per la somministrazione di alimenti e bevande attivabili su tutto il territorio comunale;

         n. 5 autorizzazioni permanenti di pubblico esercizio di tipo B per la somministrazione di alimenti e bevande attivabili su tutto il territorio comunale;

 

ART. 1 REQUISITI E CONTENUTO DELLA DOMANDA

 

1.     Nella domanda dovranno essere indicati, con le modalità di cui al DPR 445/200, art. 46 (allegando copia del documento di identità), ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, in modo chiaro ed inequivocabile:

 

·        nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, numero di codice fiscale del richiedente. Se la richiesta viene avanzata dal legale rappresentante per conto di una società, indicarne anche la denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA, numero e data di iscrizione al Registro Imprese;

·        il possesso dei requisiti professionali per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

·        a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale  per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Campania o da un’altra Regione ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

·        b) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, o aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente, qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata con l’iscrizione all’INPS;

·        c) essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del Commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione del medesimo registro per la gestione di impresa turistica;

·        in caso di società, associazioni o organismi collettivi il possesso dei requisiti è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all’attività di somministrazione

·        la sussistenza dei requisiti morali ed antimafia da parte dei soggetti tenuti a tale dichiarazione ai sensi della normativa vigente; in caso di società, la dichiarazione deve essere presentata anche dai soggetti di cui all’art. 2, comma 3, del DPR 3-6-1998 n. 252;

·        devono essere indicate inoltre:

·        l’indirizzo dei locali, se disponibili, la destinazione d’uso degli stessi e gli altri elementi utili alla loro identificazione, ai fini di cui ai successivi articoli;

·        l’adempimento del titolare, o dei legali rappresentanti in caso di società, agli obblighi di istruzione dei propri figli, previsti dall’art. 12 del TULPS, approvato con R.D. 773/31;

·        l’assenza di condanne penali ostative al rilascio dell’autorizzazione in questione, ai sensi degli artt. 11 e 92 del TULPS;

·        l’assenza di condanne che comportano l’iscrizione nei registri antimafia;

·        di non essere mai stato dichiarato fallito o, se dichiarato tale, aver ottenuto la riabilitazione con sentenza del Tribunale;

 

 

ART. 2 – RICEVIBILITA’ DELLE DOMANDE

 

Le domande potranno essere presentate, nel periodo dal 16/07  al 31/07/07 nei seguenti modi:

1. direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Caiazzo, nell’orario di apertura al pubblico;

2. per mezzo del servizio postale, per raccomandata, con ricevuta di ritorno, che dovrà pervenire entro il periodo sopra riportato;

 

·        L’ordine di presentazione della domanda è motivo di prelazione.

·        I soggetti interessati  possono concorre all’assegnazione di una sola autorizzazione.

 

ART. 3 – LOCALE DI ESERCIZIO

 

Nella domanda di partecipazione al bando, l’interessato potrà indicare la disponibilità di uno o più locali, nei quali intende attivare l’eventuale autorizzazione.

A tal fine costituisce locale di esercizio idoneo ad assegnare la priorità di cui all’art. 5 un locale:

1.     per il quale l’interessato abbia la disponibilità a titolo di proprietà, affitto, usufrutto, qualunque altro titolo di godimento, ai sensi della normativa civilistica. Sarà altresì considerato titolo idoneo, ai fini della preferenza nell’assegnazione, quello per il quale l’interessato abbia stipulato un preliminare di compravendita o di altro diritto di godimento o un affitto condizionato all’assegnazione dell’autorizzazione oggetto del presente bando, ai sensi della disciplina civilistica

 

2.     Idoneo, per quanto attiene alla destinazione urbanistica e d’uso, per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta la non applicabilità del criterio di preferenza di cui al precedente articolo;

 

ART. 4 – CAUSE DI IRRICEVIBILITA’ E/O RIGETTO DELLA DOMANDA

 

Sono irricevibili e rigettate le domande:

1.     presentate o spedite al di fuori del periodo indicato all’art. 2;

2.     presentate direttamente ad uffici diversi dall’Ufficio Protocollo;

3.     inviate via e-mail;

4.     inviate via fax;

5.     prive dei contenuti di cui all’art. 1;

6.     non sottoscritte;

Le cause di irricevibilità e di rigetto non sono sanabili.

L’interessato dovrà comunque presentare una nuova domanda completa entro il termine previsto dal bando.

 

ART. 5 – GRADUATORIA –

 

Ai fini dell’assegnazione dell’autorizzazione l’Ufficio Commercio – Attività Produttive – predispone una graduatoria delle domande ricevibili, che sarà approvata con provvedimento del responsabile del Settore, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

 

·        sarà data preferenza ai soggetti che abbiano indicato nella domanda di avere già la disponibilità concreta ed immediata di un locale secondo quanto fissato dall’art. 3

 

ART. 6 – ATTIVAZIONE ESERCIZIO

 

L’esercizio dovrà essere attivato entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione, pena la decadenza della stessa, salvo proroga su comprovata necessità e su istanza motivata.

 

Caiazzo 16/07/2007                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                                                               Renzo Mastroianni

 

 

Copia del presente atto sarà pubblicato  dal giorno 16/07/07 al giorno 31/07/07 all’Albo Pretorio del Comune, sul sito Internet del Comune di Caiazzo www.comune.caiazzo.ce.it e ne verrà inviata copia alle Associazioni di Categoria interessate.

 

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni, dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore

 

 

 

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