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I.C.I

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
PER L’ANNO 2003

Su

COMUNE DI CAIAZZO

 

 I.C.I

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2003


Versamento – Dichiarazione

 

IL SINDACO

 

VISTI   gli artt. 3,6,8 e 10 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;

VISTO il primo comma dell’art. 4 del D. L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni della legge 24 ottobre 1996, n. 556;

VISTO  il comma 48 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTI    gli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO  il D. M. 10 dicembre 2001;

VISTO  il D. M. 15 aprile 2003;

VISTO  il Regolamento comunale generale  delle entrate;

VISTO  il Regolamento comunale relativo all’imposta comunale sugli immobili;

VISTE   le deliberazioni che hanno stabilito le aliquote, riduzioni e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2003;

 AVVERTE

 Che il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’ anno 2003 deve essere effettuato in due rate:

- la prima entro il 30 giugno, in misura pari alla metà dell’imposta dovuta, determinata con riferimento all’aliquota ed alle donazioni in vigore  nell’anno 2002,

- la seconda dal 1 al 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, determinata in base all’aliquota ed alle detrazioni applicabili nel 2003, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il contribuente può, comunque, provvedere, al versamento dell’imposta dovuta in unica soluzione entro il 30 giugno, applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel 2003.

I dati ed elementi concernenti gli immobili oggetto dell’imposta, già dichiarati dal contribuente negli anni precedenti, hanno effetto anche per il 2003 sempreché non siano verificate variazioni che determino un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

-   Le dichiarazioni concernenti tali variazioni nonché quelle relative al possesso di fabbricati di nuova costruzione ed a fabbricati, aree fabbricabili e terreni di nuova acquisizione avvenute nel corso del 2002, sono effettuate sugli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Comunale Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2002.

-   Gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva devono essere comunicate al Comune entro 31 dicembre 2003 attraverso l’apposita comunicazione di variazione redatta secondo il modulo disponibile presso l’Ufficio dell’Ente.

 

        I.      Per l’anno 2003 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo Comune è applicata con le seguenti aliquote:

-    Aliquota ordinaria…………6.00%o      

- Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune(1)…5.50%o

 

- Immobili posseduti da cittadini non residenti......7.00%o

 

     II.      Con effetto dal 1° gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili, occorre tener presente che le rendite catastali sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali del 25 per cento.

   III.      Per l’anno 2003 dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo (1) si detraggono € 114.00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

  IV.      Per i contribuenti in situazioni di particolare disagio economico e sociale è stata disposta l’applicazione della detrazione nella misura di € 155.00, in base ad apposita istanza di coloro che ritengono di trovarsi nelle condizioni suddette, da presentarsi all’Ufficio Tributi presso il quale saranno fornite le necessarie precisazioni.

    V.      L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

 

L’agibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445.

 

  VI.      Il pagamento dell’imposta può essere effettuato con le modalità di seguito indicate:

 -Versamento sul c/c postale n. 13479811 intestato alla Tesoreria comunale ovvero direttamente presso la medesima Tesoreria;

 

Ulteriore agevolazione: Le unità concesse ad uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al 3° grado (genitori- figli- nonni- nipoti - zii); al coniuge ancorché separato o divorziato entro il 2° grado (suoceri – generi – nuore - cognati) sono equiparate ad abitazioni principali. ( Art. 21 comma 2 – Regolamento Comunale).

I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento dell’ICI da essi dovuta per l’anno 2003, oltre che con le modalità sopra indicate, tramite bonifico bancario oppure con vaglia internazionale ordinario  o di versamento in conto corrente secondo le modalità stabilite dal D.M. 13 novembre 1995.

 

VII.      Le aliquote e le detrazioni d’imposta applicabili, rispettivamente, nell’anno 2002 e nell’anno 2003, nonché ogni altra informazione e documentazione necessaria per l’applicazione dell’imposta, sono disponibili presso l’Ufficio Comunale Tributi.

 

 

(1) Le aliquote, riduzioni o detrazioni previste per le abitazioni principali si applicano, ove deliberato dal Comune, anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

  

Caiazzo, 30 maggio 2003

 

 IL FUNZIONARIO                                                         IL SINDACO
RESPONSABILE DELL’IMPOSTA                         Stefano GIAQUINTO
Giuseppe Perillo                                           

 

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