I.C.I
IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI
PER L’ANNO 2003

COMUNE DI
CAIAZZO
I.C.I
IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2003
Versamento – Dichiarazione
IL SINDACO
VISTI gli artt. 3,6,8 e
10 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;
VISTO il primo comma
dell’art. 4 del D. L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni
della legge 24 ottobre 1996, n. 556;
VISTO il comma 48
dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
VISTI gli artt. 52 e 59
del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
VISTO il D. M. 10
dicembre 2001;
VISTO il D. M. 15 aprile
2003;
VISTO il Regolamento
comunale generale delle entrate;
VISTO il Regolamento
comunale relativo all’imposta comunale sugli immobili;
VISTE le deliberazioni
che hanno stabilito le aliquote, riduzioni e detrazioni dell’imposta
comunale sugli immobili per l’anno 2003;
AVVERTE
Che il
pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’ anno 2003 deve essere
effettuato in due rate:
- la prima entro il
30 giugno, in misura pari alla metà dell’imposta dovuta, determinata con
riferimento all’aliquota ed alle donazioni in vigore nell’anno 2002,
- la seconda dal 1 al 20
dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, determinata in
base all’aliquota ed alle detrazioni applicabili nel 2003, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata.
Il contribuente può,
comunque, provvedere, al versamento dell’imposta dovuta in unica soluzione
entro il 30 giugno, applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel
2003.
I dati ed elementi
concernenti gli immobili oggetto dell’imposta, già dichiarati dal
contribuente negli anni precedenti, hanno effetto anche per il 2003
sempreché non siano verificate variazioni che determino un diverso
ammontare dell’imposta dovuta.
- Le dichiarazioni concernenti tali variazioni nonché quelle
relative al possesso di fabbricati di nuova costruzione ed a fabbricati,
aree fabbricabili e terreni di nuova acquisizione avvenute nel corso del
2002, sono effettuate sugli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio
Comunale Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi 2002.
- Gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività
passiva devono essere comunicate al Comune entro 31 dicembre 2003
attraverso l’apposita comunicazione di variazione redatta secondo il
modulo disponibile presso l’Ufficio dell’Ente.
I.
Per l’anno 2003 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in
questo Comune è applicata con le seguenti aliquote:
- Aliquota ordinaria…………6.00%o
-
Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da
persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a
proprietà indivisa residenti nel Comune(1)…5.50%o
-
Immobili posseduti da cittadini non residenti......7.00%o
II.
Con effetto dal 1° gennaio 1997, per determinare la base imponibile
dell’imposta comunale sugli immobili, occorre tener presente che le
rendite catastali sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali
del 25 per cento.
III.
Per l’anno 2003 dall’imposta dovuta per le unità immobiliari
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo (1) si detraggono €
114.00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione.
IV.
Per i contribuenti in situazioni di particolare disagio economico e
sociale è stata disposta l’applicazione della detrazione nella
misura di € 155.00, in base ad apposita istanza di coloro che ritengono di
trovarsi nelle condizioni suddette, da presentarsi all’Ufficio Tributi
presso il quale saranno fornite le necessarie precisazioni.
V.
L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L’agibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico comunale in
base ad una perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
VI.
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato con le modalità di
seguito indicate:
-Versamento sul c/c
postale n. 13479811 intestato alla Tesoreria comunale ovvero direttamente
presso la medesima Tesoreria;
Ulteriore agevolazione: Le
unità concesse ad uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale
fino al 3° grado (genitori- figli- nonni- nipoti - zii); al coniuge
ancorché separato o divorziato entro il 2° grado (suoceri – generi – nuore
- cognati) sono equiparate ad abitazioni principali. ( Art. 21 comma 2 –
Regolamento Comunale).
I soggetti non residenti
nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento
dell’ICI da essi dovuta per l’anno 2003, oltre che con le modalità sopra
indicate, tramite bonifico bancario oppure con vaglia internazionale
ordinario o di versamento in conto corrente secondo le modalità stabilite
dal D.M. 13 novembre 1995.
VII.
Le aliquote e le detrazioni d’imposta applicabili, rispettivamente,
nell’anno 2002 e nell’anno 2003, nonché ogni altra informazione e
documentazione necessaria per l’applicazione dell’imposta, sono
disponibili presso l’Ufficio Comunale Tributi.
(1) Le aliquote, riduzioni
o detrazioni previste per le abitazioni principali si applicano, ove
deliberato dal Comune, anche alle unità immobiliari possedute a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Caiazzo, 30 maggio 2003
IL FUNZIONARIO
IL SINDACO
RESPONSABILE DELL’IMPOSTA
Stefano GIAQUINTO
Giuseppe Perillo
