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 Comune di   Caiazzo 
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 COMUNE DI CAIAZZO                                                               PROVINCIA DI CASERTA

 

SETTORE FINANZIARIO

UFFICIO TRIBUTI

 

 

IMPOSTA   COMUNALE   SUGLI   IMMOBILI   (I.C.I.)  -  Anno 2011

 

            Il Funzionario Responsabile designato per la gestione dell’imposta I.C.I.:

         Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;

         Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I. in vigore;

 

INFORMA

 

Ø     Che i termini per effettuare il versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili dovuta per l'anno 2011,   sono i seguenti:

 

-         la prima rata, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dell’anno precedente, deve essere versata entro il  16 giugno 2011;

 

-         la seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con conguaglio della prima rata versata, è calcolata sulla base delle aliquote stabilite per il 2011 e delle eventuali variazioni intervenute,  dal  1° al 16  dicembre 2011;

 

-         resta inteso che  è  facoltà del contribuente versare l’intero importo, in unica soluzione, entro la data del 16 giugno 2011, utilizzando le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso (2011).

 

 

 

ABITAZIONE  PRINCIPALE  ED ESENZIONE

 

A decorrere dall’anno 2008, ai sensi dell’art. 1 Decreto Legge 93/2008 è prevista l’esenzione ICI sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle eventuali pertinenze, benché distintamente accatastate. Sono escluse da tale esenzione le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, abitazioni di tipo signorile, A8, abitazioni in ville, e A9, castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico. Beneficiano, inoltre, dell’esenzione le abitazioni assimilate dal Comune a quelle principali concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale  fino al terzo grado (come da regolamento comunale), residenti nell’immobile.

 

ALIQUOTE   E  DETRAZIONI 2011

 

·        6 x mille aliquota ordinaria.

·        5,50 x mille abitazione principale.

·        7,00 x mille fabbricati posseduti da contribuenti non residenti.

·        Detrazione annuale per l’abitazione principale € 114,00.

·        Detrazione maggiorata,  spettante a chi ha all’interno del proprio nucleo familiare un portatore di Handicap al 100%, come disposto da delibera di Giunta Comunale n. 61 del 26/02/2002 - € 155,00.

 

Ai  possessori di aree fabbricabili si fa presente che la base imponibile è costituita dal valore venale in  commercio del terreno stesso.

MODALITA’ DI VERSAMENTO 

 

La riscossione del’ICI verrà effettuata direttamente dal Comune tramite il Servizio di Tesoreria Comunale. Il contribuente potrà assolvere l’imposta tramite versamento postale, bancario e/o F24 come meglio indicato:

1)     – presso ogni Ufficio Postale- su apposito conto corrente postale n. 55287296 intestato a COMUNE DI CAIAZZO - ICI ;

2)    – presso la Banca Popolare di Ancona (Tesoreria Comunale) sede di Via Umberto I n.287 – 81012 Alvignano -  Filiale - Caiazzo  Via A.A. Caiatino.

Si raccomanda di effettuare il versamento con arrotondamento all’euro  per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se supera detto importo.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo totale risulti pari o inferiore a Euro 12.00.

 

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

 

Dal 2008,  a seguito delle nuove norme di semplificazione e alla fruibilità dei dati catastali è stato eliminato l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI quando gli elementi rivelanti ai fini dell’imposta  dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche  previste dall’art.3-bis del D.Lgs.vo 463/97 che disciplina il Modello Unico Informatico – MUI utilizzato dai notai per la registrazione, la trascrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

 

Permane, invece,  l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI  nei  casi in cui:

·        le modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo a una diversa determinazione dell’ICI dovuta attengono a riduzioni d’imposta;

·        le modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale;

·        il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria..

Maggiori informazioni sugli obblighi dichiarativi possono essere desunte dalle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione.

     La dichiarazione deve essere presentata entro il  termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

I modelli di dichiarazione e i bollettini  per il versamento sono in distribuzione gratuita presso il Comune.

    Per  ogni  ulteriore chiarimento e informazioni al riguardo rivolgersi direttamente all'ufficio tributi  negli orari di apertura al pubblico.  

 

        Caiazzo, 6 giugno 2011

 

          Il  Responsabile   di Procedimento                   Il Funzionario      Responsabile    
( f.to  Mario FASULO)
                                     (f.to dott. Loreto CALIFANO)

  

                

   

LEGGI   PROSPETTO DELLE ALIQUOTE I. C. I. E DELLE DETRAZIONI

 

 

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