COMUNE DI CAIAZZO
PROVINCIA DI CASERTA
ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA’ COMUNALE
REGOLAMENTO PER GLI
INQUILINI

Approvato con
Delibera del
Commissario prefettizio n.55 del 09/04/2003
ART.1
Ambito di applicazione
Gli inquilini sono tenuti oltre che all'osservanza
delle disposizioni contenute nel contratto di locazione, anche a quelle
del presente regolamento.
ART.2
Obblighi
Gli inquilini sono
tenuti a:
a)
servirsi correttamente della cosa locata ai sensi dell'art. 1587
del Codice Civile;
b)
occupare stabilmente l'alloggio; qualora l'alloggio dovesse
rimanere disabitato per un periodo di tempo superiore a due mesi, il
locatario è obbligato a richiedere all'Amministrazione preventiva
autorizzazione ad assentarsi precisandone il motivo;
c)
avere ampia cura dell'alloggio assegnato e dei locali, degli spazi
e dei servizi d'uso comune, provvedendo anche alla pulizia degli stessi
con le modalità stabilite dall'autogestione o, in mancanza, dal Comune;
d)
osservare le norme di buon vicinato;
e)
servirsi della cosa locata ad uso esclusivo di abitazione, a meno
che non sia stabilito diversamente nel contratto di affitto o vi sia
espressa autorizzazione del Comune. Negli alloggi, pertanto, non è
consentito l'impianto di uffici professionali, né l'esercizio di
industrie, commerci, laboratori, officine, scuole private, né deposito di
merci da destinarsi all'ingrosso o al minuto;
f)
favorire le attività ricreative negli spazi comuni o nei luoghi
all'uopo riservati. Non è consentito l'esercizio delle attività di gioco
su scale, pianerottoli e in luoghi pericolosi per l'incolumità dei
bambini;
g)
sorvegliare con la maggior cura i propri bambini affinché non
abbiano a recare guasti o disturbi. 1 bambini, per i loro giochi, dovranno
servirsi degli spazi a ciò destinati, ove esistano, secondo le indicazioni
che verranno date dal Comune;
h)
notificare tempestivamente al Comune tutte le variazioni che
avvenissero nello stato di famiglia;
i)
tenere normalmente chiusi i rubinetti dell'acqua e del gas. In caso
contrario i danni di qualsiasi specie che dovessero derivare, saranno
posti a carico del responsabile rimanendo, il Comune, esonerato da
qualsiasi responsabilità al riguardo;
j)
sostituire tempestivamente a proprie cure e spese i vetri rotti
dell'alloggio;
k)
attenersi alle norme impartite dal Comune o dal Rappresentante
degli assegnatari per la pulizia e la manutenzione delle scale di accesso
all'appartamento, degli sazi comuni e delle aree scoperte;
l)
provvedere agli interventi di manutenzione, come meglio specificati
agli artt. 6 e 7, posti a loro carico dal Codice Civile, dal contratto di
affitto e dal presente regolamento.
ART.3
Divieti
E' vietato agli
inquilini di:
a)
alloggiare, anche temporaneamente, sia pure a titolo gratuito,
persone non facenti parte del nucleo familiare, salvo autorizzazione
scritta del Comune;
b)
scuotere, battere esporre dalle finestre verso strada e sui ripiani
delle scale, tappeti soppedanei, stuoie, coperte, lenzuola, materassi,
cuscini ed oggetto di vestiario. Tale operazione è permessa solo dai
balconi e finestre verso cortili oppure negli spazi appositamente creati e
dovrà effettuarsi nell'osservanza del Regolamento di Polizia Urbana;
c)
consumare l'acqua potabile oltre il necessario;
d)
depositare presso l'atrio e nei luoghi di passaggio biciclette,
materiali ingombranti, ecc., anche per breve tempo;
e)
spaccare o depositare legna, carbone od altro nei locali, sulle
scale, sui pianerottoli, corridoi, balconi e nelle soffitte;
f)
gettare nei sanitari e nei lavabi materiale che possa ingombrare le
tubazioni di scarico;
g)
tenere depositi materiale maleodorante, materie infiammabili,
esplosivi o depositi di gas metano in bombole e altro materiale
combustibile oltre la quantità strettamente necessaria per gli usi
domestici, da utilizzare secondo le vigenti nonne di sicurezza;
h)
lasciare aperto il portone, cancelli o comunque accessi di uso
comune;
i)
gettare immondizie od altri oggetti di rifiuto nei cortili, sulla
strada o nelle altre adiacenze;
j)
tenere materiale di peso eccessivo negli alloggi, sui balconi, sui
solari, nelle che o magazzini cantinati;
k)
recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi
natura;
l)
depositare sulle finestre, sui ballatoi, sulle terrazze e negli
spazi comuni, utensili, attrezzi ed oggetti qualsiasi. 1 vasi per i fiori
e piante dovranno essere sempre opportunamente assicurati onde evitare
cadute e l'innaffiamento deve essere effettuato in ore tali da non
risultare di incomodo agli inquilini e ai passanti o di danno
all'edificio;
m)
infiggere sia all'esterno che all'interno dei locali, paletti,
ferri e simili;
n)
tenere nell'alloggio animali che arrechino grave disturbo e danno o
costituiscono pericolo. Negli spazi comuni gli animali non possono sostare
e devono comunque essere adottate, oltre all'accompagnamento, le opportune
misure di cautela, di sicurezza e di rispetto dell'igiene. I proprietari
degli animali sono comunque responsabili dei danni arrecati a persone o
cose;
o)
servirsi degli atri, dei muri e dei luoghi di uso comune, come
posto di pubblicità esponendo cartelli o manifesti;
p)
deturpare in qualsiasi modo l'estetica dei fabbricati;
q)
effettuare adattamenti e modifiche delle parti di uso esclusivo e
comune, anche se con lo scopo di migliorarli, in mancanza del preventivo
consenso del Comune e comunque utilizzare per uso esclusivo parti comuni
del fabbricato o delle pertinenze;
r)
immettere stufe di riscaldamento di qualsiasi tipo nei tiraggi
degli esalatori di cucina;
s)
provocare rumori molesti anche con l'uso di elettrodomestici
durante le ore fissate dall'Assemblea o dal Rappresentante degli
assegnatari o dei condomini;
t)
costruire manufatti, recinzioni, baracche. verande ed altre opere
senza il preventivo assenso del Comune
ART.4
Consegna e
rilascio dei locali
All'atto della
consegna dell'alloggio e non oltre, l'inquilino dovrà esporre per iscritto
le eccezioni che egli avesse eventualmente a fare sullo stato
dell'immobile, in mancanza i locali si riterranno consegnati nelle dovute
condizioni.
La condizione e la
riconsegna dell'alloggio dovranno risultare da apposito verbale compilato
in contraddittorio con un incaricato del Comune e consegnato in copia
all'affittuario.
L'alloggio che viene
restituito deve essere libero da persone e cose e in buono stato d'uso;
l'inquilino che lascia l'alloggio è tenuto a risarcire il Comune per gli
eventuali danni arrecati all'immobile.
ART.5
Spazi verdi ad
uso esclusivo
Agli inquilini è
vietato eseguire, sull'appezzamento o spazi comuni, costruzioni, anche
provvisorie, o modifiche senza l'espresso consenso del Comune. E' vietato,
inoltre, servirsi dell'appezzamento per depositarvi veicoli, merci ed
oggetti di qualsiasi specie.
L'inquilino che a causa dello sviluppo di
piante o rampicanti di sua proprietà, arrechi noia ai vicini o danni al
fabbricato, sarà tenuto, a semplice richiesta del Comune, a ridurre o a
rimuovere le piantagioni.
A giudizio
insindacabile del Comune , dovrà pure provvedere a modificare o a
sostituire ogni genere di coltivazione che fosse ritenuta antiestetica o
dannosa. All'atto del rilascio dell'alloggio all'inquilino non è dovuto
alcun indennizza da parte del Comune per le piantagioni di qualsiasi
specie poste nel giardino o per lavori ornamentali che vi fossero
eseguiti.
Non può essere
effettuata alcuna modificazione o alterazione ai viali, ai cancelli e
all'insieme dell'area senza autorizzazione scritta del Comune.
ART.6
Interventi di manutenzione
Per interventi di
manutenzione ordinaria si intendono quelli che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento delle rifiniture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti.
Per interventi di
manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare o sostituire parti anche strutturali, di edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici.
ART.7
Parti di uso comune
Si considerano parti di uso
comune:
a)
muri maestri;
b)
androni ed ingresso scale;
c)
scale e pianerottoli;
d)
corridoi e locali comuni;
e)
lavatoi, stenditoi, locali caldaie, autoclavi, vani ascensori e
cabine;
f)
alloggi e locali accessori e relativi impianti e servizi destinati
al servizio del portierato, custodia e guardiania;;
g)
cortili e strade di accesso, spazi verdi, ripostigli comuni,
alberature, prati, ecc.; h) terrazze, tetti e sottotetti;
h)
fognature, pozzi neri, pozzi idrici e tutti gli eventuali impianti
esistenti per luce, gas, ascensore, autoclave, termosifone centralizzato,
energia industriale, fognature, immondezzai, fino alle diramazioni ai
locali pertinenti ciascun alloggio.
ART.8
Ripartizione di
taluni obblighi e oneri derivanti dal rapporto di locazione.
Gli oneri e gli obblighi
derivanti dal rapporto di locazione di seguito descritti, sono ripartiti
tra proprietario e inquilino come in appresso indicato:
OBBLIGHI E ONERI
A) IN VIA GENERALE PER QUANTO ATTIENE LA
MANUTENZIONE.
A carico del proprietario
Ø
mantenimento dell'immobile
nello stato da servire all'uso convenuto;
Ø
l'esecuzione di tutte le
riparazioni necessarie, eccettuate quelle che sono a carico del
conduttore;
A carico dell'inquilino
Ø
la manutenzione ordinaria,
compresa la riparazione di tutti i danni o deterioramenti causati, per
cattivo uso o negligenza, all'alloggio e alle sue pertinenze;
Ø
le riparazioni e le
manutenzioni dipendenti dai deterioramenti prodotti dall'uso.
Le riparazioni poste
a carico degli inquilini potranno essere eseguite a cura del Comune ed
essi dovranno rimborsare l'importo. Nel caso in cui si tratti di
riparazioni che debbano intendersi a carico del Comune, gli inquilini sono
tenuti a comunicare tempestivamente i guasti. In caso di mancata o
ritardata comunicazione, si intende che la responsabilità conseguente e
relativa ricade sugli inquilini inadempienti.
B) PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E
PRODUZIONE DI ACQUA CALDA E ENERGIA ELETTRICA E PER L'IMPIANTO DI
CONDIZIONAMENTO.
A carico del proprietario
Ø
la sostituzione
dell'impianto centrale e delle apparecchiature o parte di esse per vetustà
o danno accidentale o per modifiche previste da leggi e regolamenti;
Ø
la manutenzione
straordinaria del locale della centrale termica dell'impianto
centralizzato;
Ø
la sostituzione degli
estintori;
Ø
la carica degli estintori,
con addebito del costo agli inquilini.
A carico dell'inquilino
Ø
la manutenzione ordinaria,
compresa la riparazione e sostituzione di parti accessorie deteriorate
dall'uso: gigleur, avvolgimento elettrico delle pompe, bruciatori, ecc.;
Ø
la sostituzione della
caldaia o del bruciatore dell'impianto autonomo di riscaldamento per
vetustà o danno accidentale;
Ø
i consumi di forza motrice,
di combustibili, di acqua, ecc.;
Ø
la conduzione degli
impianti;
Ø
l'assicurazione contro gli
infortuni del conduttore;
Ø
la ricarica degli estintori;
Ø
la pulizia delle caldaie,
delle canne fumarie e dei bruciatori;
Ø
i diritti per rinnovi di
permessi e autorizzazioni;
Ø
la periodica verniciatura
delle piastre radianti (termosifoni);
C) PER L'ASCENSORE.
A carico del proprietario
Ø
la sostituzione e la
manutenzione straordinaria dell'impianto;
Ø
la sostituzione del motore,
degli ammortizzatori e di tutte le parti meccaniche ed elettriche delle
serrature, ecc.;
Ø
la sostituzione delle funi
al 50%;
Ø
eventuali modifiche o lavori
imposti da organi preposti al controllo.
A carico dell'inquilino
Ø
la sostituzione delle funi
al 50%;
Ø
la manutenzione ordinaria;
Ø
la riparazione delle parti
meccaniche ed elettriche per guasti, ivi comprese le riparazioni delle
serrature e delle pulsantiere della cabina;
Ø
le visite periodiche degli
organi preposti al controllo e la tassa di concessione governativa;
Ø
il consumo della forza
motrice.
D) PER L'AUTOCLAVE.
A carico del proprietario
Ø
l'installazione
dell'impianto, la manutenzione straordinaria e la sostituzione di
qualsiasi accessorio per vetustà o in conseguenza di danno accidentale;
A cura dell'inquilino
Ø
la manutenzione ordinaria,
comprese le riparazioni e le piccole sostituzioni di parti in conseguenza
dell'uso;
Ø
i consumi di forza motrice,
di acqua, la ricarica della pressione del serbatoio, ecc.;
Ø
i diritti per il rilascio di
permessi.
E) PER GLI IMPIANTI DI SUONERIA E DI
ILLUMINAZIONE DELLE PARTI COMUNI.
A carico del proprietario
Ø
la sostituzione e la
manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione di tutte la
parti comuni dello stabile.
A carico dell'inquilino
Ø
le riparazioni e le
sostituzioni di parti quali lampade, lampadine, interruttori, ecc.; i
consumi di energia elettrica;
Ø
la sostituzione e la
manutenzione dell'impianto citofonico in conseguenza dell'uso;
Ø
la manutenzione e la
riparazione degli impianti di suoneria;
Ø
la sostituzione e la
riparazione di temporizzatori e/o crepuscolari;
Ø
la sostituzione delle
lampade dei vani scale e degli altri vani comuni.
F) PER LA MANUTENZIONE E LE FORNITURE IN
GENERE RELATIVE ALLE PARTI COMUNI DELLO STABILE.
A carico del proprietario
Ø
la riparazione straordinaria
dei tetti e dei lastrici solari; la sostituzione e le riparazioni di
grondaie e tubi pluviali; la sostituzione e la riparazione delle colonne
di scarico;
Ø
la riparazione straordinaria
della rete di fognatura, delle fosse biologiche e dei pozzi neri e la
riparazione straordinaria degli impianti di depurazione;
Ø
le riparazioni di tubazioni
interne alle murature;
Ø
le opere murarie di
manutenzione delle murature e delle strutture dello stabile;
Ø
la sostituzione dei marmi,
ringhiere e corrimani, se non in conseguenza di cattivo uso.
A carico dell'inquilino
Ø
la pulizia delle tubazioni
di scarico (compresa la rete di smaltimento delle acque meteoriche), lo
spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche, lo sturamento delle
colonne di scarico e dei relativi pozzetti le spese di funzionamento e di
ordinaria manutenzione degli impianti di depurazione delle fognature;
Ø
la riparazione e lo
sturamento di sifoni;
Ø
la riparazione di infissi e
seminfissi in conseguenza dell'uso e loro verniciatura;
Ø
la riparazione delle
apparecchiature e della centralina di comando per il funzionamento
automatico di cancelli e portoni;
Ø
la sostituzione e la
riparazione di serrature e chiudiporte;
Ø
i consumi di acqua per i
servizi comuni;
Ø
i canoni da corrispondere
per gli impianti antincendio;
Ø
la sostituzione degli
amplificatori dell'impianto centralizzato TV per la ricezione dei
programmi;
Ø
la sostituzione dei cavi
dell'antenna dell'impianto centralizzato TV per la ricezione dei
programmi;
Ø
la manutenzione e
l'eventuale sostituzione dell'impianto centralizzato TV per la ricezione
dei programmi;
Ø
la sostituzione e la
riparazione delle pulsantiere dei citofoni e delle porte;
Ø
il servizio di
derattizzazione e disinfestazione in genere, ivi compresa la
disinfettazione dei contenitori dei rifiuti urbani;
Ø
la sostituzione dei vetri
dei balconi, delle finestre e delle parti comuni;
Ø
il taglio dell'erba, la
potatura dei cespugli e degli alberi e l'annaffiatura, nonché la
manutenzione del giardino;
Ø
la sostituzione di alberi e
cespugli;
Ø
la sostituzione di parti
mobili di arredo e di completamento dello stabile (cartelli indicatori,
casellari postali, bacheche, plafoniere, contenitori rifiuti urbani e d
dei rifiuti differenziati, ecc.);
Ø
l'acquisto e la sostituzione
di arredi nei locali di uso comune,
G) DI TIPO AMMINISTRATIVO.
A carico del proprietario
Ø
le imposte e le tasse in
genere;
Ø
l'eventuale assicurazione
dello st5abile e degli impianti.
A carico dell'inquilino
Ø
i depositi cauzionali per i
contratti di somministrazioni comuni (energia elettrica, servizio
telefonico, metano. Ecc.);
H) PER LE FORNITURE E LE MANUTENZIONI
ALL'INTERNO DELLA COSA LOCATA.
A carico del proprietario
solo le l'inquilino ha periodicamente e
diligentemente effettuato gli interventi e la manutenzione ordinaria posta
a suo carico.
Ø
la sostituzione degli
apparecchi sanitari;
Ø
la manutenzione
straordinaria degli impianti elettrici, idrici e del gas;
Ø
la sostituzione dei
pavimenti e dei rivestimenti per difetti di costruzione o per vetustà.
A carico dell'inquilino
Ø
la sostituzione e la
riparazione degli apparecchi sanitari e degli accessori per cause dovute a
negligenza o colpa;
Ø
la sostituzione e la
riparazione della rubinetteria ed accessori;
Ø
la riparazione e la
sostituzione delle cinghie, delle avvolgicinghie, dello molle e delle
cordelle di attacco al rullo delle persiane avvolgibili, nonché la
riparazione di stecche, dei ganci, del rullo e dei relativi perni e la
riverniciatura delle persiane avvolgibili;
Ø
la riparazione delle
serrande avvolgibili nonché la riparazione e la verniciatura delle
persiane alla romana;
Ø
la sostituzione e la
riparazione delle apparecchiature elettriche (interruttori, prese di
corrente, deviatori, ecc.) nonché la manutenzione straordinaria
dell'impianto elettrico in conseguenza di corto circuito causato da
negligenza o colpa.
Ø
la riparazione e la
sostituzione di pavimenti e rivestimenti per cause dovute a negligenza o
colpa, nonché di piccole parti del pavimento, di intonaco e di
rivestimento;
Ø
la manutenzione e la
riparazione, anche mediante sostituzione, della caldaia, del bruciatore e
delle parti elettriche dei corpi riscaldanti dell'impianto autonomo di
riscaldamento in conseguenza dell'uso, nonché la sostituzione della
serpentina;
Ø
la pulizia periodica della
canna fumaria e delle canne di esalazione dei vapori da parte di ditta
qualificata nel settore;
Ø
i canoni di abbonamento
obbligatorio per la manutenzione ordinaria degli impianti centralizzati o
autonomi di riscaldamento e dell'autoclave;
Ø
la sostituzione del cavo o
della cornetta dell'impianto citofonico non in conseguenza di difetto di
costruzione o vetustà precedente;
Ø
la tinteggiatura periodica
delle pareti e la verniciatura delle opere in legno o in ferro.
Nel caso in cui il
Comune debba intervenire in via sostitutiva per riparazioni e sostituzioni
ricadenti a carico degli inquilini o ad essi imputabili per negligenza o
colpa, previa diffida, potrà procedere direttamente addebitando il
relativo onere, incluse le spese generali e quelle proprie, al
responsabile ove individuato o a tutti i fruitori del servizio in
proporzione ai millesimi o, in difetto, alle superfici dei locali
usufruiti.
ART.9
Diritto di
chiamata
Ove l'inquilino
chieda l'intervento del Comune per manutenzioni, riparazioni o verifiche
che, a seguito di sopralluogo, risultino immotivate o comunque non di
competenza dell'Ente, gli verrà addebitato, a titolo di rimborso spese
forfettario, l'importo di € 10,33, salvo ulteriori variazioni determinate
annualmente dall'Ente. Alla seconda chiamata immotivata, il rimborso sarà
di € 25,82.
ART.10
VARIE
Nel caso in cui i
locali affittati siano serviti da ascensore, l'inquino dovrà, nell'uso del
medesimo, uniformarsi al regolamento esposto nelle cabine e alle norme
consuetudinarie in materia, esonerando il Comune locatore da ogni
responsabilità al riguardo, anche per le eventuali sospensioni dovute a
casi imprevisti o conseguenti alla manutenzione e riparazione
dell'impianto.
Qualora l'alloggio
sia dotato di impianto di riscaldamento autonomo installato a proprie
spese dall'inquilino, spetta all'inquilino stesso provvedere a proprie
spese alla regolare manutenzione dell'impianto per tutto il periodo di
occupazione dell'alloggio.
L'impianto, che
viene riconosciuto come infisso, si considera sempre di proprietà del
Comune locatore e, quindi, in caso di rilascio dell'alloggio, nessuna
parte di esso potrà essere asportata, salvo che non sia convenuto
altrimenti.
Qualora il
fabbricato sia dotato di impianto di riscaldamento centralizzato,
l'inquilino è tenuto al versamento delle quote millesimali relative
all'impianto e alla sua manutenzione.
ART.11
Rappresentante
degli assegnatari
Il Comune provvederà
a nominare il rappresentante degli assegnatari per ogni stabile con più
alloggi, il quale avrà l'incarico a titolo gratuito di raccogliere le
eventuali istanze degli inquilini da inoltrare all'Ente, far rispettare la
disciplina dello stabile, occuparsi della gestione dei servizi comuni
nonché stabilire i turni di pulizia dei servizi comuni e quant'altro
previsto nel presente Regolamento.
ART.12
Inosservanza alle
disposizioni
Qualora l'inquilino
già diffidato per il mancato rispetto delle norme fissate dal presente
"Regolamento per gli inquilini" dovesse perseverare nell'inosservanza, gli
verrà addebitato l'importo di € 54,65, salvo successivi aggiornamenti
determinati dal Comune, quale rimborso delle spese sostenute dall'Ente per
i sopralluoghi e, più in generale, per l'attività ispettiva svolta.
La reiterata
inosservanze delle disposizioni del presente Regolamento potrà inoltre
comportare, ai sensi dell'art.20 della Legge Regionale n.18/97, l'avvio
della procedura di decadenza dall'assegnazione con conseguente sfratto.
ART.13
Rinvio alla legge
comune
Per quanto non contemplato dal presente
Regolamento e per quanto non in contrasto con le norme in esso contenute,
valgono le disposizioni contrattuali e del Cadice Civile.
