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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE)

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Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica (Ise) alle prestazioni sociali agevolate erogate dall’Amministrazione Comunale, recependo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come integrato e corretto dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, nel DPCM 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal DPCM 4 aprile 2001, n. 242, e nel DPCM 18 maggio 2001.

Le norme del presente Regolamento si uniformano ai principi indicati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e, in particolare, si adeguano alle previsioni in materia di accertamento della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate di cui agli articoli 18, comma 3, lettera g) e 25.

Il presente Regolamento integra ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica.

 

Articolo 2

Ambito di applicazione

Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, quanto disciplinato dal presente Regolamento si applica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come integrato e corretto dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, alle prestazioni e ai servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.

Di seguito sono indicati i servizi e le prestazioni cui si procede all'applicazione dell'Indicatore della situazione economica (Ise) e, per ciascuno di essi, il tipo di utilizzo che ne viene fatto:

a.       servizi territoriali per anziani e disabili, quali:

a1       assistenza domiciliare: l'Indicatore della situazione economica (Ise) è impiegato ai fini del calcolo della quota di compartecipazione al costo del servizio richiesto dall’utenza.

a2) trasporto sociale: l'Indicatore della situazione economica (Ise) è impiegato ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento del ticket o abbonamento;

a3) sostegno economico o agevolazione dal pagamento di rette per l'inserimento di anziani e disabili in strutture residenziali o semi-residenziali: l'Indicatore della situazione economica (Ise) è impiegato ai fini del calcolo del contributo concesso al soggetto ricoverato, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli;

b) contributi economici, quali:

b1) sostegno economico alle famiglie o ai singoli obbligati agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile, che hanno minori in affidamento: l'Indicatore della situazione economica (Ise) è impiegato ai fini del calcolo dell'importo dell'assegno concesso.

b2) contributo economico alle spese dei soggiorni estivi degli anziani e rimborso parziale della copertura della spesa per i soggiorni estivi degli invalidi: l'Indicatore della situazione economica (Ise) è impiegato ai fini del calcolo dell’importo del contributo concesso;

b3) assegnazione alloggi per casi sociali: l'Indicatore della situazione economica (Ise) è impiegato ai fini della concessione del servizio;

b4) contributi per utenze: l’indicatore della situazione economica (ISE) è impiegato ai fini del calcolo dell’importo del contributo concesso

c) servizi all'infanzia e scolastici, quali:

c1) asilo nido: l'Indicatore della situazione economica (Ise) è impiegato ai fini del calcolo dell'importo dell'agevolazione tariffaria concessa nonché, ove ritenuto necessario e secondo le disposizioni attuative di cui al successivo articolo 7 ovvero in relazione allo specifico regolamento, ai fini dell’ammissione al servizio.

c2) altri servizi educativi per l’infanzia: l'Indicatore della situazione economica (Ise) è impiegato ai fini del calcolo dell'importo dell'agevolazione tariffaria concessa nonché, ove ritenuto necessario e secondo le disposizioni attuative di cui al successivo articolo 7 ovvero in relazione allo specifico regolamento, ai fini dell’ammissione al servizio.

c3) refezione scolastica: l'Indicatore della situazione economica (Ise) è impiegato ai fini del calcolo della quota di compartecipazione al costo del servizio richiesta all'utenza;

c4) trasporto scolastico: l'Indicatore della situazione economica (Ise) è impiegato ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento del ticket.

In ottemperanza a quanto indicato al punto 3 della parte II del DPR 3 maggio 2001, n. 204, ai contributi economici continuativi e temporanei non si applicano le disposizioni contenute agli articoli 3,4,5 e 6 del presente Regolamento, ma viene adottato il sistema di valutazione della situazione economica previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

In relazione ai contributi erogati in casi eccezionali conseguenti a calamità o eventi straordinari ed episodiche situazioni di particolare bisogno, continua ad applicarsi l’art.2 del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc. approvato con DCC 13 maggio 1993 n. 77.

L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge allo stesso ente locale, nelle quali la misura dell'agevolazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente.

 

Articolo 3

Definizione del nucleo familiare

La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata viene determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:

a)   ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;

b) fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'articolo 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dalle lettere seguenti;

c)  i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famigli anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

c1) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

c2) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile, secondo l'ordine ivi previsto;

d)  i coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;

e)   i coniugi che hanno residenza diversa, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno di essi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare;

f)    il figlio minore di diciotto anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante;

g) il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero della persona di cui è a carico ai fini IRPEF.

In applicazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, si assumono come unità di riferimento le seguenti composizioni di nucleo familiare anche mediante estrazione nell'ambito dei soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo:

a) per i servizi territoriali per anziani il nucleo familiare di riferimento è composto dall’utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio;

b) per i contributi economici, per i servizi all'infanzia e scolastici, per i servizi territoriali per i disabili, il nucleo familiare di riferimento è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF.

 

Articolo 4

Determinazione dell'Indicatore della situazione economica (Ise)

e dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)

Il valore dell'Indicatore della situazione economica (Ise) del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata è dato dalla somma dell'Indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'Indicatore della situazione patrimoniale, come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

Il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) viene calcolato rapportando il valore dell'Indicatore della situazione economica (Ise), come determinato ai sensi del comma precedente, al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 1.

Tab. 1 - La scala di equivalenza

Numero di componenti il nucleo familiare

Parametro

1

1,00

2

1,57

3

2,04

4

2,46

5

2,85

I parametri indicati nella tabella 1 sono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

Ø     maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;

Ø     maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;

Ø     maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%, cui viene equiparata la mutilazione e l'invalidità di guerra e l'invalidità per servizio compresa tra la prima e la quinta categoria;

Ø     maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento. La maggiorazione spetta altresì ai nuclei familiari composti da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

 

Articolo 5

Determinazione dell'Indicatore della situazione reddituale

L'Indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, i seguenti elementi:

a) il reddito complessivo ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate all'articolo 2135 del Codice Civile, svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;

b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c) i proventi delle attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA, assumendo come valore quello della base imponibile ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, così come determinato ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 6 del presente Regolamento.

Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di 10.000.000 di lire (5.164,57 euro).

In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

 

Articolo 6

Determinazione dell'Indicatore della situazione patrimoniale

Per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, l'Indicatore della situazione patrimoniale è dato dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, di seguito definiti:

a) il patrimonio immobiliare è costituito dal valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di 100.000.000 di lire (51.645,69 euro);

b) il patrimonio mobiliare è costituito dai valori mobiliari in senso stretto, dalle partecipazioni in società quotate e dagli altri cespiti patrimoniali individuali indicati dall'articolo 3, comma 2 del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal DPCM 4 aprile 2001, n. 242. I valori da considerare sono quelli posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento e, per ciascun componente il nucleo familiare la loro somma va arrotondata per difetto al milione di lire o ai suoi multipli (a 500 euro o ai suoi multipli). Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare relativi a ciascun componente il nucleo familiare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 30.000.000 di lire (15.493,71 euro), che non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo delle attività finanziarie di cui all’articolo 5, lettera d).

I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del presente articolo rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà e reali di godimento.

Articolo 7

Definizione di ulteriori criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come integrato e corretto dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di prevedere, accanto all'Indicatore della situazione economica, criteri ulteriori di selezione.

L'Amministrazione Comunale provvede alla definizione degli ulteriori criteri di selezione nelle singole disposizioni attuative relative ai vari servizi.

 

Articolo 8

Dichiarazione sostitutiva unica

Il richiedente la prestazione sociale agevolata presenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

La dichiarazione sostitutiva unica è resa compilando il modello-tipo predisposto con il DPCM 18 maggio 2001 e ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata attestata la sua presentazione.

Entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, al cittadino è lasciata facoltà di presentare una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del proprio nucleo familiare.

L'Amministrazione Comunale stabilisce nei singoli Regolamenti sui servizi la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti l'anno precedente quello di presentazione della richiesta della prestazione sociale agevolata, l'Amministrazione Comunale richiede una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Nella dichiarazione sostitutiva unica il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti.

L'acquisizione e il trattamento dei dati della dichiarazione sostitutiva unica avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

 

Articolo 9

Attestazione

Ai cittadini che presentano la dichiarazione sostitutiva unica l'Amministrazione Comunale rilascia un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso ad altre prestazioni sociali agevolate.

L'Amministrazione Comunale trasmette, entro dieci giorni dalla sua presentazione, i dati della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione al sistema informativo dell'INPS che provvede al calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), rendendolo disponibile ai componenti il nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate.

L'Amministrazione Comunale, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'INPS l'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) e, nei casi di variazione e integrazione indicati all'articolo 3 del presente Regolamento, le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, costituisce e gestisce una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali indicate all'articolo 9, comma 5 del presente Regolamento.

 

Articolo 10

Assistenza alla compilazione

L'Amministrazione Comunale redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso gli uffici competenti, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative più idonee per l'assistenza ai cittadini nella compilazione della dichiarazione sostitutiva, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l'assistenza alla compilazione medesima.

 

Articolo 11

Controlli

Per l’accertamento della veridicità delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 8 del presente Regolamento, vengono adottate le modalità previste nel provvedimento in materia approvato dalla Giunta Comunale.

 

Articolo 12

Modalità applicativa

I valori dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corrispondenza dei quali sono concesse le agevolazioni tariffarie o i contributi economici, nonché la loro misura, sono determinati con gli appositi atti di adozione delle tariffe e/o dei servizi.

 

Articolo 13

Vigenza del Regolamento

 

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione per giorni 10 all'Albo Pretorio del Comune della deliberazione di approvazione, ai sensi delle disposizioni finali e transitorie del vigente Statuto Comunale.

 

 

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