REGOLAMENTO DI
APPLICAZIONE DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE)

Articolo 1
Oggetto del
Regolamento
Il presente Regolamento disciplina
l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica (Ise) alle
prestazioni sociali agevolate erogate dall’Amministrazione Comunale,
recependo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, come integrato e corretto dal decreto legislativo 3 maggio 2000,
n. 130, nel DPCM 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal DPCM 4 aprile
2001, n. 242, e nel DPCM 18 maggio 2001.
Le norme del presente Regolamento si
uniformano ai principi indicati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e, in
particolare, si adeguano alle previsioni in materia di accertamento della
situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate di cui
agli articoli 18, comma 3, lettera g) e 25.
Il presente Regolamento integra ogni
altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche o
tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica.
Articolo 2
Ambito di
applicazione
Fermo restando il diritto ad usufruire
delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e
dalle altre disposizioni vigenti, quanto disciplinato dal presente
Regolamento si applica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come integrato e corretto dal decreto
legislativo 3 maggio 2000, n. 130, alle prestazioni e ai servizi sociali o
assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque
collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.
Di seguito sono indicati i servizi e
le prestazioni cui si procede all'applicazione dell'Indicatore della
situazione economica (Ise) e, per ciascuno di essi, il tipo di utilizzo
che ne viene fatto:
a.
servizi territoriali
per anziani e disabili,
quali:
a1
assistenza
domiciliare: l'Indicatore della situazione economica (Ise) è impiegato
ai fini del calcolo della quota di compartecipazione al costo del servizio
richiesto dall’utenza.
a2) trasporto
sociale: l'Indicatore della situazione economica (Ise) è impiegato ai
fini della concessione dell'esonero dal pagamento del ticket o
abbonamento;
a3) sostegno
economico o agevolazione dal pagamento di rette per l'inserimento di
anziani e disabili in strutture residenziali o semi-residenziali:
l'Indicatore della situazione economica (Ise) è impiegato ai fini del
calcolo del contributo concesso al soggetto ricoverato, al coniuge o
convivente more uxorio e ai figli;
b) contributi economici, quali:
b1) sostegno
economico alle famiglie o ai singoli obbligati agli alimenti ai sensi
dell’art. 433 del Codice Civile, che hanno minori in affidamento:
l'Indicatore della situazione economica (Ise) è impiegato ai fini del
calcolo dell'importo dell'assegno concesso.
b2)
contributo economico alle spese dei soggiorni estivi degli anziani e
rimborso parziale della copertura della spesa per i soggiorni estivi degli
invalidi: l'Indicatore della situazione economica (Ise) è impiegato ai
fini del calcolo dell’importo del contributo concesso;
b3)
assegnazione alloggi per casi sociali: l'Indicatore della situazione
economica (Ise) è impiegato ai fini della concessione del servizio;
b4)
contributi per utenze: l’indicatore della situazione economica (ISE) è
impiegato ai fini del calcolo dell’importo del contributo concesso
c) servizi all'infanzia e
scolastici, quali:
c1) asilo
nido: l'Indicatore della situazione economica (Ise) è impiegato ai
fini del calcolo dell'importo dell'agevolazione tariffaria concessa
nonché, ove ritenuto necessario e secondo le disposizioni attuative di cui
al successivo articolo 7 ovvero in relazione allo specifico regolamento,
ai fini dell’ammissione al servizio.
c2) altri
servizi educativi per l’infanzia: l'Indicatore della situazione economica
(Ise) è impiegato ai fini del calcolo dell'importo dell'agevolazione
tariffaria concessa nonché, ove ritenuto necessario e secondo le
disposizioni attuative di cui al successivo articolo 7 ovvero in relazione
allo specifico regolamento, ai fini dell’ammissione al servizio.
c3) refezione
scolastica: l'Indicatore della situazione economica (Ise) è impiegato
ai fini del calcolo della quota di compartecipazione al costo del servizio
richiesta all'utenza;
c4) trasporto
scolastico: l'Indicatore della situazione economica (Ise) è impiegato
ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento del ticket.
In ottemperanza a quanto indicato al
punto 3 della parte II del DPR 3 maggio 2001, n. 204, ai contributi
economici continuativi e temporanei non si applicano le disposizioni
contenute agli articoli 3,4,5 e 6 del presente Regolamento, ma viene
adottato il sistema di valutazione della situazione economica previsto
dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.
In relazione ai contributi erogati in
casi eccezionali conseguenti a calamità o eventi straordinari ed
episodiche situazioni di particolare bisogno, continua ad applicarsi l’art.2
del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ecc. approvato con DCC 13 maggio 1993 n. 77.
L'applicazione del Regolamento è
comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate
derivanti da disposizioni di legge, inerenti funzioni attribuite o
conferite dalla legge allo stesso ente locale, nelle quali la misura
dell'agevolazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare
del richiedente.
Articolo 3
Definizione
del nucleo familiare
La valutazione della situazione
economica del richiedente la prestazione sociale agevolata viene
determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare
di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:
a) ciascun soggetto può appartenere
ad un solo nucleo familiare;
b) fanno parte
del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come
individuata ai sensi dell'articolo 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, salvo
quanto stabilito dalle lettere seguenti;
c) i soggetti a
carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famigli anagrafica, fanno
parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un
soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra
quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
c1) della
persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
c2) se non fa
parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta
agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile,
secondo l'ordine ivi previsto;
d) i coniugi
che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF
di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
e) i coniugi
che hanno residenza diversa, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di
altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato
sulla base della famiglia anagrafica di uno di essi che è considerata di
comune accordo corrispondente alla residenza familiare;
f) il figlio
minore di diciotto anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone,
fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.
Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento
temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del
giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatatario, ancorché
risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di
altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o
istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante;
g) il soggetto
che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del DPR 30
maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che
debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge,
ovvero della persona di cui è a carico ai fini IRPEF.
In applicazione dell'articolo 3, comma
2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato e
integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, si assumono come
unità di riferimento le seguenti composizioni di nucleo familiare anche
mediante estrazione nell'ambito dei soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3
del presente articolo:
a) per i
servizi territoriali per anziani il nucleo familiare di riferimento è
composto dall’utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio;
b) per i
contributi economici, per i servizi all'infanzia e scolastici, per
i servizi territoriali per i disabili, il nucleo familiare di
riferimento è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai
componenti la famiglia anagrafica e dai soggetti a loro carico ai fini
IRPEF.
Articolo 4
Determinazione dell'Indicatore della situazione economica (Ise)
e
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)
Il valore dell'Indicatore della
situazione economica (Ise) del nucleo familiare del richiedente la
prestazione sociale agevolata è dato dalla somma dell'Indicatore della
situazione reddituale e del venti per cento dell'Indicatore della
situazione patrimoniale, come determinati ai sensi dei criteri indicati
negli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.
Il valore dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (Isee) viene calcolato rapportando il
valore dell'Indicatore della situazione economica (Ise), come determinato
ai sensi del comma precedente, al parametro corrispondente alla specifica
composizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale
agevolata, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 1.
Tab. 1 - La
scala di equivalenza
I parametri indicati nella tabella 1
sono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:
Ø
maggiorazione di 0,35
per ogni ulteriore componente;
Ø
maggiorazione di 0,2 in
caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo
genitore;
Ø
maggiorazione di 0,5 per
ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore
al 66%, cui viene equiparata la mutilazione e l'invalidità di guerra e
l'invalidità per servizio compresa tra la prima e la quinta categoria;
Ø
maggiorazione di 0,2 per
i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori hanno
svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui
fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva di cui
all'articolo 8 del presente Regolamento. La maggiorazione spetta altresì
ai nuclei familiari composti da figli minori e un unico genitore che
risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi
nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione
sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.
Articolo 5
Determinazione dell'Indicatore della situazione reddituale
L'Indicatore della situazione
reddituale è determinato sommando, per ciascun componente il nucleo
familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, i seguenti
elementi:
a) il reddito
complessivo ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione presentata,
al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate all'articolo
2135 del Codice Civile, svolte anche in forma associata, dai soggetti
produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione
della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi
imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo
rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
b) i redditi di
lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
c) i proventi
delle attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali
sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA, assumendo come valore quello
della base imponibile ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale
a qualunque titolo utilizzato;
d) il reddito
figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di
rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio
mobiliare complessivo del nucleo familiare, così come determinato ai sensi
del comma 1, lettera b) dell'articolo 6 del presente Regolamento.
Qualora il nucleo familiare risieda in
abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si
detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo, fino a
concorrenza e per un ammontare massimo di 10.000.000 di lire (5.164,57
euro).
In tal caso il richiedente è tenuto a
dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare
del canone.
Articolo 6
Determinazione dell'Indicatore della situazione patrimoniale
Per ciascun componente il nucleo
familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, l'Indicatore
della situazione patrimoniale è dato dalla somma dei valori del patrimonio
immobiliare e mobiliare, di seguito definiti:
a) il
patrimonio immobiliare è costituito dal valore dei fabbricati e
terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da
imprese, quale definito ai fini ICI. al 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui
all'articolo 8 del presente Regolamento, indipendentemente dal periodo di
possesso nel periodo d'imposta considerato.
Dal valore così
determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a
concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data
del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la
costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di
proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in
alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a
concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel
limite di 100.000.000 di lire (51.645,69 euro);
b) il
patrimonio mobiliare è costituito dai valori mobiliari in senso
stretto, dalle partecipazioni in società quotate e dagli altri cespiti
patrimoniali individuali indicati dall'articolo 3, comma 2 del DPCM 7
maggio 1999, n. 221, come modificato dal DPCM 4 aprile 2001, n. 242. I
valori da considerare sono quelli posseduti al 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di
cui all'articolo 8 del presente Regolamento e, per ciascun componente il
nucleo familiare la loro somma va arrotondata per difetto al milione di
lire o ai suoi multipli (a 500 euro o ai suoi multipli). Dalla somma dei
valori del patrimonio mobiliare relativi a ciascun componente il nucleo
familiare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 30.000.000
di lire (15.493,71 euro), che non si applica ai fini della determinazione
del reddito figurativo delle attività finanziarie di cui all’articolo 5,
lettera d).
I valori patrimoniali di cui alle
lettere a) e b) del presente articolo rilevano in capo alle persone
fisiche titolari di diritti di proprietà e reali di godimento.
Articolo 7
Definizione
di ulteriori criteri di selezione
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come integrato e corretto dal
decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, l'Amministrazione Comunale si
avvale della facoltà di prevedere, accanto all'Indicatore della situazione
economica, criteri ulteriori di selezione.
L'Amministrazione Comunale provvede
alla definizione degli ulteriori criteri di selezione nelle singole
disposizioni attuative relative ai vari servizi.
Articolo 8
Dichiarazione
sostitutiva unica
Il richiedente la prestazione sociale
agevolata presenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva unica concernente le
informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (Isee).
La dichiarazione sostitutiva unica è
resa compilando il modello-tipo predisposto con il DPCM 18 maggio 2001 e
ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata attestata la
sua presentazione.
Entro il periodo di validità della
dichiarazione sostitutiva unica, al cittadino è lasciata facoltà di
presentare una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i
mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del proprio
nucleo familiare.
L'Amministrazione Comunale stabilisce
nei singoli Regolamenti sui servizi la decorrenza degli effetti di tali
nuove dichiarazioni.
Quando la dichiarazione sostitutiva
non fa riferimento ai redditi percepiti l'anno precedente quello di
presentazione della richiesta della prestazione sociale agevolata,
l'Amministrazione Comunale richiede una dichiarazione aggiornata, che
sostituisce integralmente quella precedente.
Nella dichiarazione sostitutiva unica
il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione
della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare
la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in
caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti.
L'acquisizione e il trattamento dei
dati della dichiarazione sostitutiva unica avvengono nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.
Articolo 9
Attestazione
Ai cittadini che presentano la
dichiarazione sostitutiva unica l'Amministrazione Comunale rilascia
un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi
informativi necessari per il calcolo della situazione economica.
La dichiarazione, munita
dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di
validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso ad altre
prestazioni sociali agevolate.
L'Amministrazione Comunale trasmette,
entro dieci giorni dalla sua presentazione, i dati della dichiarazione
sostitutiva e dell'attestazione al sistema informativo dell'INPS che
provvede al calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(Isee), rendendolo disponibile ai componenti il nucleo familiare per il
quale è stata presentata la dichiarazione e agli enti erogatori di
prestazioni sociali agevolate.
L'Amministrazione Comunale, qualora il
richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo
nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica,
richiede all'INPS l'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)
e, nei casi di variazione e integrazione indicati all'articolo 3 del
presente Regolamento, le informazioni analitiche contenute nella
dichiarazione sostitutiva unica.
L'Amministrazione Comunale, inoltre,
costituisce e gestisce una banca dati relativa agli utenti delle
prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati
personali indicate all'articolo 9, comma 5 del presente Regolamento.
Articolo 10
Assistenza
alla compilazione
L'Amministrazione Comunale redige
specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso gli uffici
competenti, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione della
dichiarazione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.
Adotta inoltre tutti gli atti
necessari a definire le soluzioni organizzative più idonee per
l'assistenza ai cittadini nella compilazione della dichiarazione
sostitutiva, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni
per l'assistenza alla compilazione medesima.
Articolo 11
Controlli
Per l’accertamento della veridicità
delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di cui
all’articolo 8 del presente Regolamento, vengono adottate le modalità
previste nel provvedimento in materia approvato dalla Giunta Comunale.
Articolo 12
Modalità
applicativa
I valori dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (Isee) in corrispondenza dei quali sono
concesse le agevolazioni tariffarie o i contributi economici, nonché la
loro misura, sono determinati con gli appositi atti di adozione delle
tariffe e/o dei servizi.
Articolo 13
Vigenza del
Regolamento
Il
presente Regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione per
giorni 10 all'Albo Pretorio del Comune della deliberazione di
approvazione, ai sensi delle disposizioni finali e transitorie del vigente
Statuto Comunale.
