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Caiazzo, Città dell'olio

tradizioni    città dell'olio    

STATUTI

 

La vita economica e sociale dell'antica città era regolata dai
"Capitoli dell'Assisa o Statuti della Città"
 L'Associazione Storica del Caiatino ha pubblicato nell'anno 1992, a cura di G. Diana e R. Montanari De Simone, "I Capitoli" raccolti  da Nicola Alianelli nel 1873.

Capitolo III

Sui frantoi e i frantoiani.

 

Siano tenuti i frantoiani a trasportare le olive a spalla o con i loro animali dalle abitazioni al frantoio e portare l'olio dal frantoio al domicilio del proprietario a loro rischio (23) e siano tenuti a ricevere, nel frantoio, di olio, tanto per il frantoio e per i frantoiani, quanto per la la bestia che macina, di ogni sette parti una e non più, e non neghino la macina a chi lo chieda se non allorché non possano, per la eccessiva quantità di olive, soddisfare tutti i richiedenti; chi abbia agito diversamente versi alla Curia del Signore di Caiazzo tarì due. Parimenti i frantoiani non gettino gli scarti delle olive nelle strade pubbliche cosicchè non venga impedito il transito delle persone, e chi diversamente abbia agito versi alla Curia due tarì.

(23) Uso ancora oggi rispettato nei frantoi più antichi

 

Capitolo XVII

Su i danni arrecati dagli animali negli uliveti.

 

Se un bove domestico sarà stato trovato in un oliveto, o tra le olive, senza il permesso del proprietario dei frutti, emendato prima il danno, si versi dal mese di settembre e per tutto il mese di dicembre, come pena, alla Curia grana sei e al proprietario dell'uliveto, come risarcimento del danno, grana quattro. Dal mese di gennaio in avanti grana tre alla Curia e al proprietario dell'uliveto, per risarcimento, grana uno e mezzo. Se bue non domestico, asino, asina, mulo, mula, cavallo o giumenta per ognuno, considerato il tempo come detto per il bue domestico, si componga come sopra. Se capre o pecore siano state trovate ad arrecar danno negli uliveti mentre vi sono le olive, per ognuna, risarcito prima il danno, si versi alla Curia di Caiazzo, dopo aver accertato il fatto per giuramento di un teste oculare, grana due; al padrone delle olive, per risarcimento del danno, grana due. Se porco o scrofa si versi alla Curia grana cinque e al proprietario per risarcimento del danno, grana quattro. Se in tempo diverso, quando i frutti non ci sono, per ogni capra che danneggia grana uno. E per tutti si accetti il giuramento di chi rinviene gli animali ovvero del danneggiato. Nessun pastore immetta le sue pecore negli uliveti di Caiazzo e casali mentre vi sono le olive, dal 15 di settembre fino a tutto il mese di dicembre, per qualche fidazione di erbaggio, e di ciò si sia certi per giuramento del padrone dell'uliveto o di un teste oculare, chi diversamente abbia fatto componga alla Curia, per ogni volta, tarì tre d'oro. Negli uliveti e in altre terre recintate non si immettano pecore o altri animali senza il permesso del proprietario del fondo e se qualcuno li avrà introdotti, sia tenuto alla pena come sopra; e per risarcimento alla metà della stessa pena.

 

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