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Caiazzo, Città dell'olio
tradizioni
città dell'olio
STATUTI
La
vita economica e sociale dell'antica città era regolata dai
"Capitoli dell'Assisa o Statuti della Città"
L'Associazione Storica del Caiatino ha pubblicato nell'anno 1992, a cura di
G. Diana e R. Montanari De Simone, "I Capitoli" raccolti da
Nicola Alianelli nel 1873.
Capitolo
III
Sui
frantoi e i frantoiani.
Siano
tenuti i frantoiani a trasportare le olive a spalla o con i loro animali dalle
abitazioni al frantoio e portare l'olio dal frantoio al domicilio del
proprietario a loro rischio (23)
e siano tenuti a
ricevere, nel frantoio, di olio, tanto per il frantoio e per i frantoiani,
quanto per la la bestia che macina, di ogni sette parti una e non più, e non
neghino la macina a chi lo chieda se non allorché non possano, per la eccessiva
quantità di olive, soddisfare tutti i richiedenti; chi abbia agito diversamente
versi alla Curia del Signore di Caiazzo tarì due. Parimenti i frantoiani non
gettino gli scarti delle olive nelle strade pubbliche cosicchè non venga
impedito il transito delle persone, e chi diversamente abbia agito versi alla
Curia due tarì.
(23)
Uso ancora oggi rispettato nei frantoi più antichi
Capitolo
XVII
Su
i danni arrecati dagli animali negli uliveti.
Se
un bove domestico sarà stato trovato in un oliveto, o tra le olive, senza il
permesso del proprietario dei frutti, emendato prima il danno, si versi dal mese
di settembre e per tutto il mese di dicembre, come pena, alla Curia grana sei e
al proprietario dell'uliveto, come risarcimento del danno, grana quattro. Dal
mese di gennaio in avanti grana tre alla Curia e al proprietario dell'uliveto,
per risarcimento, grana uno e mezzo. Se bue non domestico, asino, asina, mulo,
mula, cavallo o giumenta per ognuno, considerato il tempo come detto per il bue
domestico, si componga come sopra. Se capre o pecore siano state trovate ad
arrecar danno negli uliveti mentre vi sono le olive, per ognuna, risarcito prima
il danno, si versi alla Curia di Caiazzo, dopo aver accertato il fatto per
giuramento di un teste oculare, grana due; al padrone delle olive, per
risarcimento del danno, grana due. Se porco o scrofa si versi alla Curia grana
cinque e al proprietario per risarcimento del danno, grana quattro. Se in tempo
diverso, quando i frutti non ci sono, per ogni capra che danneggia grana uno. E
per tutti si accetti il giuramento di chi rinviene gli animali ovvero del
danneggiato. Nessun pastore immetta le sue pecore negli uliveti di Caiazzo e
casali mentre vi sono le olive, dal 15 di settembre fino a tutto il mese di
dicembre, per qualche fidazione di erbaggio, e di ciò si sia certi per
giuramento del padrone dell'uliveto o di un teste oculare, chi diversamente
abbia fatto componga alla Curia, per ogni volta, tarì tre d'oro. Negli uliveti
e in altre terre recintate non si immettano pecore o altri animali senza il
permesso del proprietario del fondo e se qualcuno li avrà introdotti, sia
tenuto alla pena come sopra; e per risarcimento alla metà della stessa pena.
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