Art.1
Oggetto del Regolamento
Il servizio di Polizia rurale è diretto ad assicurare la regolare
applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli
altri Enti Pubblici nell’interesse generale delle colture e dell’attività
agraria, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi,
recinti, siepi, rii ed opere di drenaggio a difesa del territorio.
Le presenti norme si applicano in tutto il territorio comunale.
Art.2
Espletamento del servizio
Il servizio di Polizia rurale è svolto dagli ufficiali ed agenti del Corpo
di Polizia Municipale sotto le direttive del Sindaco o dell’Assessore da lui
delegato. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi
e dai regolamenti per altre forze di Polizia nonché per gli ufficiali ed
agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 57 del C. P. P. –
L’attività della Polizia Municipale si esplica nell’ambito delle competenze
indicate dalla Legge 7-3-1986 n. 65.
Art.3
Provvedimenti di Polizia Rurale
Il Sindaco provvede all’emissione delle ordinanze, ai sensi dei poteri a lui
conferiti dal D. Lgs n. 267/2000 e dalla vigente normativa del codice della
strada, finalizzate all’eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle
violazioni; al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le
misure ritenute necessarie allo scopo.
Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre alle indicazioni delle
persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse,
il termine di tempo assegnato per l’adempimento e le sanzioni a carico degli
inadempienti oltre che l’autorità a cui rivolgersi per opposizione.
Art.4
Pascolo di animali
Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace
ed in numero sufficiente, e comunque di età non inferiore ad anni 14, al
fine di impedire lo sbandamento degli animali, il danneggiamento dei fondi
finitimi, pericolo ed intralcio alla circolazione dei veicoli e molestia per
le persone.
Durante le ore notturne il pascolo è permesso solo su fondi chiusi da
recinzione fissa.
Il pascolo di bestiame di qualunque specie su terreni demaniali comunali,
lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade
pubbliche o private di uso pubblico, è vietato senza aver prima ottenuto
autorizzazione dal Sindaco.
Per il pascolo su fondi privati è necessario avere il permesso scritto del
proprietario del fondo che deve essere esibito ad eventuale richiesta degli
agenti di polizia di cui all’art. 2 del presente regolamento.
La conduzione di mandrie al pascolo è subordinata alla preventiva
comunicazione all’autorità comunale ai fini dell’adozione delle eventuali
misure di Polizia Veterinaria (art. 42 DPR 320/54).
Per pascolo vagante delle greggi, dal Comune di residenza viene rilasciato
ai pastori uno speciale libretto, nel quale, oltre l’indicazione precisa dei
territori in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti
degli accertamenti diagnostici ai quali il gregge è stato sottoposto.
Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale
deve essere preventivamente autorizzato dall’Autorità Comunale che lo
concede qualora ne sia riconosciuta la necessità e sempre che l’interessato
dimostri di disporre di pascolo nella località nella quale intende spostare
il gregge (art. 43 DPR 320/54).
La circolazione delle mandrie e delle greggi sulle strade resta comunque
disciplinata dalle norme in materia di circolazione stradale previste dal
codice della strada.
Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, 2° e 3° comma e 925
del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su
terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, senza la prescritta
autorizzazione, oltre che soggetto alle norme del presente regolamento, è
deferito dagli organi di vigilanza all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli
artt. 636 e 637 del C. P. –
Art.5
Divieto d’ingresso nei fondi altrui
È vietato l’ingresso nei fondi
altrui comunque recintati o delimitati a norma dell’art. 637 del C.P.
eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano
danneggiate le colture in atto.
L’esercizio della caccia è comunque disciplinato dalle vigenti norme statali
e regionali che regolano la materia.
Art.6
Attraversamenti stradali
Chi ha il diritto di attraversare le strade con condutture d’acqua è
obbligato mantenere i condotti e i ponti in modo tale che non possa
derivarne danno al suolo stradale. Gli attraversamenti ed i ponti devono
essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall’ufficio tecnico
comunale.
Art.7
Trasporti di legname
È vietato condurre a strascico
sulle strade legname di qualunque sorta e dimensione in modo da
compromettere il buono stato della sede stradale e danneggiare i manufatti
in qualunque modo. Per la circolazione delle tregge e slitte valgono le
disposizioni del codice della strada.
Art.8
Spigolature
Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e
raspolare sui fondi altrui anche se questi siano completamente spogliati dal
raccolto.
Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso deve risultate
da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta del personale di vigilanza.
Art.9
Proprietà dei frutti caduti dalle piante
I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con
strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle
piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
Art.10
Aratura fondi
I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare fino al
ciglio delle strade o in modo da danneggiarle, ma devono adottare gli
opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno, specialmente nel caso di
fondi che, a monte o a valle delle strade, abbiano una pendenza notevole.
Art.11
Abbeveratoi
Gli abbeveratoi devono essere costantemente puliti. È vietato di lavare in
essi il bucato ed introdurvi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli
abbeveratoi e vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il
lavaggio dei veicoli.
Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle
fontane pubbliche per usi domestici e l’acqua di rifiuto non può servire per
i lavatoi e per altro uso domestico.
Art.12
Nidi di uccelli
È vietata la distruzione di nidi e delle nidiate degli uccelli. È parimenti
vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.
Art.13
Manutenzione delle ripe
I proprietari debbono mantenere le ripe di fondi laterali alla strada in
stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l’ingombro del fosso
o del piano viabile.
Devono inoltre mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse
eventualmente franato in modo da garantire il libero deflusso delle acque.
Art.14
Trasporti di letame, terra ed altri detriti
Chiunque con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e
vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango,
sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone l’imbrattamento, è tenuto a
provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e alla pulizia
dell’aerea interessata.
Art.15
Occupazione aeree pubbliche
Senza l’autorizzazione dell’Autorità Comunale è vietata l’occupazione, anche
provvisoria, di spazi ed aeree sulle strade comunali e vicinali di uso
pubblico.
Art.16
Piantamento di alberi, siepi e apposizioni di recinzione
Per il piantamento di alberi, siepi, apposizioni di recinzioni o manufatti
di qualsiasi tipo lungo le strade si osservano le prescrizioni contenute nel
vigente Codice della Strada con una distanza minima di mt 1,50. Eventuali
cancelli o altri sistemi di chiusura devono rispettare la distanza minima di
mt 4 dal ciglio della strada.
In particolare i proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive
in modo tale da non restringere e danneggiare le strade e tagliare i rami
delle piante che si protendono oltre il ciglio della strada per un’altezza
di almeno mt 4 (quattro).
La distanza dal ciglio dei fissi e dei rii demaniali o privati consorziali
che abbiano costituita servitù di stillicidio, come pure le distanze dal
piede delle arginature, non potrà essere inferiore a mt 4 (quattro).
Art. 17
Malattia delle piante
In caso di comparsa di crittogame parassita delle piante, insetti ed altri
animali nocivi all’agricoltura, l’Autorità comunale d’intesa con le altre
strutture sanitarie pubbliche competenti, con l’Ispettorato Provinciale
dell’Agricoltura e con l’osservatorio fitopatologico del territorio
impartirà di volta in volta disposizioni per la lotta a tali parassiti, in
conformità con la legge 18.06.1931 n. 987.
Salve le disposizioni della predetta legge e quelle contenute nel
regolamento per l’applicazione della legge stessa approvato con R. D.
12.10.1933 n. 1700 e modificato R. D. 2.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai
proprietari, i conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque
interessati, di denunciare all’Autorità comunale la comparsa di tali
parassiti ed altri insetti nocivi o comunque di malattie o deperimenti di
piante che appaiono pericolose e diffusivi.
In caso di malattie diffusive o pericolose è vietato trasportare altrove le
piante o parti di piante esposte all’infezione, senza certificato di
immunità rilasciato dall’Osservatorio fitopatologico competente per
territorio.
Art. 18
Esche avvelenate
È vietato spargere esche avvelenate nel territorio e impiegare sostanze
venefiche senza specifica autorizzazione dell’Autorità comunale e
veterinaria competente per territorio.
Art.19
Protezione delle piante
In materia di protezione delle piante si applicano le seguenti disposizioni:
a) per i boschi soggetti a vincolo forestale vigono le norme contenute RDL
30.12.1923 n. 3267 e successive integrazioni e modificazioni;
b) per i boschi non soggetti a vincolo è vietato:
- trasformare il bosco in cultura agraria senza autorizzazione di cui
all’art. 182 del RDL 3267/1923;
- tagliare il ceduo senza lasciare polloni di ripopolamento e le ceppaie;
- tagliare il ceduo fuori dai turni di consuetudini;
- danneggiare piante ad alto e medio fusto siano esse pubbliche o private,
quando non sia per regolare tenuta delle stesse, svettando o effettuando
tagli che ne impediscano il normale sviluppo;
- lasciare danneggiate le piante da animali in qualsiasi modo.
Art.20
Accensione fuochi
È vietato accendere i fuochi a distanza minore di mt100 dall’abitato, dagli
edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia,
fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.
Il fuoco deve comunque essere acceso con l’adozione di ogni possibile
precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà.
Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di
persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché il fuoco non sia
spento.
È vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno
dopo il raccolto. In alternativa deve essere eseguito interramento mediante
fresatura.
È vietato in ogni caso dare fuoco a materiale diversi da sostanze organiche
vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartoni, legname ecc.
È vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, cingoli e scarpate non
tagliate ed altre sostanze vegetali che non siano preventivamente tagliate,
ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.
È vietato in ogni caso accendere fuochi dal 1° giugno al 30 settembre, salvo
diversa indicazione del Presidente della Giunta Regionale, e in tutti i casi
di pertinenza di forte vento in qualsiasi stagione dell’anno.
Si applicano in proposito le disposizioni previste dall’art. 59 del
T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt. 423 e 449 del C. P. –
Art.21
Vendita di propri prodotti
I produttori agricoli, singoli o associati, possono vendere al dettaglio i
prodotti derivanti dalla loro attività agricola e di allevamento, sul luogo
stesso di produzione, muniti elusivamente dell’autorizzazione, prevista
dalla legge n. 59 del 9.02.1963, contenente l’indicazione specifica dei
prodotti, il luogo e l’ora nei quali è consentita la vendita stessa.
Sono produttori agricoli coloro che come tali sono classificati dall’art.
2135 del C.C. e dalla legge 59/63.
Art.22
Produzione e vendita del latte
Per la produzione e vendita di latte destinato all’alimentazione umana e di
prodotti a base di latte, si osservano le disposizioni del RD 9.05.1929 n.
994, della legge 3.04.1989 n. 169, del DM 9.05.1991 n. 185, del DPR
14.01.1997 n. 54 e relativa circolare del Ministero della Sanità 1.12.1997
n. 16 nonché delle vigenti disposizioni contenute nel regolamento di igiene
e del T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27.07.1934, n. 1265.
Art.23
Vendita ambulante di piante e semi
È vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi,
destinate alla coltivazione agricola, senza le prescritte autorizzazioni di
cui all’art. 1 della legge 18.06.1931, n. 987 e del D. Lgs. n. 114/98.
Art.24
Smaltimento acque piovane
Per i terreni confinanti con le strade pubbliche in genere, nei quali, per
la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento
delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscono
nelle cunette delle strade medesime, i proprietari di tali terreni o chi per
essi sono tenuti ad effettuare lo spurgo alle cunette una volta all’anno e,
occorrendo, più volte. In caso di inosservanza di tale obbligo, il Sindaco
intimerà agli interessati di provvedere entro congruo termine, trascorso il
quale provvederà direttamente all’esecuzione dei lavori, addebitandone le
spese agli inadempienti, oltre agli oneri contravvenzionali risultanti.
Art.25
Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
È vietato apportare qualsiasi variazione e innovazione nel corso delle acque
pubbliche mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi
pubblici, di chiuse, pietraie scavamenti, canali di invito alle derivazioni
ed altre simili opere anche precarie che possono alterare il libero corso
delle acque.
I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi
superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di
qualsiasi natura.
Sono pure vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che possono
inoltrasi dentro fossi e canali in modo da restringere la sezione normale di
portata delle acque.
I proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo di fossi e di canali
privati, sono obbligati a provvedere a che tali fossi e canali vengano
tenuti costantemente sgombri di ostacoli e da eccessiva vegetazione, a tal
fine di evitare che, in caso di piogge continuate e piene, sia ostacolato il
libero deflusso delle acque e danneggiate per allagamento le proprietà
contermini.
Devono inoltre provvedere alla manutenzione delle pertinenze idrauliche
quali sponde arginature ed aeree golenali.
I fossi delle strade rurali e vicinali di uso pubblico devono, a cura dei
frontisti, essere spurgati almeno una volta all’anno all’occorrenza, più
volte.
In caso di inadempienza il Sindaco intima ai proprietari e frontisti di
provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale provvederà
direttamente rimettendo ai medesimi le spese di esecuzione in aggiunta agli
oneri contravvenzionali previsti dal presente regolamento.
Art.26
Canali artificiali e irrigazioni laterali
I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o
in contatto delle strade, sono obbligati ad impedire che le acque invadano
la sede stradale provocando danni alla stessa e alle sue pertinenze.
La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo
tale che non derivi danno alle opere stradali formando, all’occorrenza, un
controfosso.
Art.27
Pozzi di irrigazione
È vietato usare pozzi per l’irrigazione o effettuare trivellazioni per la
ricerca dell’acqua senza avere ottenuto l’autorizzazione
dell’Amministrazione Provinciale.
I pozzi aperti devono comunque essere muniti di idonea protezione e
adeguatamente segnalati.
Art.28
Inquinamento
È vietato inquinare le acque sorgenti come dei corsi, sia pubblici che
privati con getto di qualsiasi materia nociva e di sostanze micidiali per il
patrimonio ittico. Non è permesso di convogliare direttamente nei corsi
d’acqua sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti
scaricatori.
Lo scarico di acque derivanti da attività di qualsiasi tipo, sia produttive
che civili o di servizio, è ammesso solo dietro il conseguimento della
necessaria autorizzazione, secondo quanto previsto dal D. lgs n. 152/99
relativa normativa attuativa o modificativa.
Nelle fosse campestri, nei rii e torrenti che per parte vadano in secca e
che comunque non mantengano nel corso dell’anno una portata d’acqua,
sufficiente alla sussistenza di fenomeni autodepurativi, lo scarico è
ammesso esclusivamente, salvo motivata deroga su parere del servizio
d’igiene pubblica del Territorio delle ASL, per acque che siano depurate
fino al rispetto dei limiti delle tabelle allegate D. Lgs. 152/99.
Art.29
Scarico abusivo
È vietato lo scarico su terreni su fondi agricoli, di rifiuti di ogni tipo,
con l’eccezione di materiali inerti per la manutenzione dei strade campestri
e di rifiuti di cui sia accertata e documentata dalle autorità competenti la
possibilità di utilizzo agricolo.
Art.30
Uso dei liquami
L’uso agricolo di liquami, fanghi di depurazione, composti od altri
ammendamenti prodotti da rifiuti è ammesso nel rispetto delle leggi vigenti,
purché utile alla coltivazione del fondo e con modalità tali da non generare
danno per l’ambiente e le persone e possibilità di inquinamento delle falde
idriche. In materia si applicano in particolare le norme previste dal D. Lgs.
152/99, dalla deliberazione del “Comitato dei Ministri per la tutela delle
acque dall’inquinamento” del 4.02.1977, e da quante altre in materia
vigente.
Art.31
Uso fertilizzanti
L’utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, comprese quelle elencate
all’articolo precedente, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze
di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d’acqua e pozzi previste dalle
vigenti leggi e con modalità quali l’interramento, tali da ridurre al minimo
gli odori e gli effetti molesti.
Art.32
Trattamenti sanitari
I trattamenti con presidi sanitari devono essere eseguiti secondo quanto
previsto dalle vigenti norme in materia (DPR 1255/68 e altre normative
seguenti). Chi intenda utilizzare presidi sanitari per cui sia previsto
l’obbligo di dare comunicazione del momento e delle modalità del loro
utilizzo deve preventivamente trasmettere all’autorità competente al
controllo una planimetria ove siano chiaramente indicati gli appezzamenti di
terreno dove si pensa che possa essere necessario somministrare i presidi
sanitari. L’effettivo utilizzo dovrà quindi essere preceduto da una
comunicazione con cui si indica il momento dell’applicazione ed i terreni
interessati, con riferimento alla planimetria.
In via generale il trattamento con presidi sanitari delle coltivazioni è
vietato in assenza di uno specifico motivo e deve essere effettuato con
opportuna scelta del prodotto, della dose e del momento di somministrazione,
in modo da ridurre al minimo i quantitativi utilizzati. Il Comune favorisce
pratiche di agricoltura biologica o di lotta integrata, fornendo tramite i
vari uffici competenti informazioni ed aiuti.
Art.33
Case coloniche
La costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione e deruralizzazione di
case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc. è soggetta a concessione
edilizia rilasciata dal Sindaco a norma di quanto previsto dalle vigenti
norme e dalle disposizioni del regolamento edilizio.
Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade,
devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l’acqua piovana
deve essere incanalata in modo da evitare danni alle strade.
Art.34
Prevenzione incendi
Il deposito e la conservazione di materiale esplodente o infiammabile per
uso agricolo è consentito con l’osservanza delle disposizioni del T.U.L.P.S.
di cui al R. D. 18.06.1931, n. 773 e del relativo regolamento per
l’esecuzione di cui al R. D. 6.05.1940, n. 635 ed a quelle di cui al D. M.
31.07.1934 modificato dal successivo D. L. 12.05.1937, recanti norme di
sicurezza per stabilimenti, depositi, per l’impiego e il trasporto di oli
minerali e successive modificazioni. Dal 1° giugno al 30 settembre di
ciascun anno i proprietari di terreni a confine con i boschi o aeree
similari devono tenere una striscia di terreno larga almeno mt 30 pulita in
modo da impedire il propagarsi di incendi. In caso di strade attraversanti
boschi ed aperte a pubblico passaggio i proprietari devono provvedere a
tenere sempre pulite, da erbe ed arbusti, le scarpate laterali o, in
alternativa, una fascia di almeno mt 5.
Art.35
Stalle
I locali destinati ad ospitare
animali della specie bovina, ovina, caprina, suina, equina e pollame devono
essere:
a) ubicate in zona agricola;
b) autorizzate, se richiesto dalla normativa specifica, secondo la specie e
destinazione;
c) razionali per cubatura, illuminazione, aerazione, smaltimento del letame
e dei liquami.
Devono avere:
a) pavimenti con drenaggi di scolo sifonati, grigliati e a chiusura
idraulica; a superficie liscia, antiscivolo, impermeabili, facilmente
lavabili e disinfestabili;
b) le pareti (almeno fino a 2 metri d’altezza) con gli stessi requisiti
tecnici e di igiene dei pavimenti (compatibilmente) ed intonacate e
tinteggiate fino al soffitto;
c) la posta per animali d’azienda, in materiale antiscivolo, con pendenza
del 2-3% per consentire lo scolo dei liquami verso la canalina di raccolta
collegata a condutture, munita di pozzetti ispezionabili per il deflusso,
terminante (su parere ARPA):
- in fognatura pubblica, oppure
- in cisterna impermeabile con capacità di autonomia per almeno 30 gg.
(emergenza sanitaria);
d) le porte e le finestre, dove sia necessario, protette per impedire
l’ingresso di animali o insetti indesiderati;
e) la concimaia (RD 27.07.1934 n. 1265; art. 10 RPV e leggi specifiche) e il
relativo pozzetto di raccolta del colaticcio, a tenuta perfetta, situati a
conveniente distanza dall’allevamento, dalla sala di mungitura, dal locale
per il deposito del latte e della casa di civile abitazione. I liquami
derivati, come quelli della stalla fatti defluire convenientemente (su
parere tecnico dell’ARPA);
f) le prese d’acqua in ogni locale ed in numero sufficiente.
Art.36
Eliminazione di animali morti
In caso di animali morti a causa di malattie infettive o diffusive, o
comunque sospetti di esserlo, dovrà essere disposta l’eliminazione secondo
le prescrizioni contenute nel regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio
1954 n. 320 e successive integrazioni e modificazioni. Il Sindaco disporrà
di volta in volta ad indicare i luoghi ove potrà essere effettuata
l’eliminazione.
Art.37
Igiene delle stalle
Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono
stato di manutenzione e intonacate. Il bestiame deve essere tenuto pulito
non inzaccherato di sterco o altro materiale.
È vietato tenere animali da cortile nelle stalle.
Art.38
Custodia animali in transito
Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino,
ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.
I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovino in luogo pubblico,
devono essere muniti di museruola.
Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:
- i cani da guardia entro la proprietà privata munita di adeguata
recinzione;
- i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono rispettivamente
utilizzati
per la guardia delle greggi e per la caccia.
Art.39
Cani rinvenuti nei propri fondi
Chiunque nei propri fondi rinviene
animali non di sua proprietà può trattenere provvisoriamente dandone
immediata comunicazione all’ufficio di Polizia Municipale, al Servizio
Veterinario e al proprietario legittimo se conosciuto. Il legittimo
proprietario è obbligato all’eventuale risarcimento dei danni provocati
dall’animale oltre alle spese di mantenimento.
Gli animali mancanti di tatuaggio di riconoscimento, dei quali non sia
possibile rintracciare il legittimo proprietario e non possono essere tenuti
presso il ritrovatore, dovranno essere ricoverati presso idonei canili
indicati dall’autorità veterinaria e, comunque, a norma di quanto previsto
dalla Legge 14.08.1991 n. 281, non potranno essere soppressi salvo i casi di
grave malattia incurabile o in caso di conosciuta e comprovata pericolosità.
Art.40
Denuncia possesso di animali
I proprietari devono denunciare al Servizio Veterinario la consistenza
numerica degli animali delle specie bovine, equine, ovi-caprine e suine in
qualsiasi titolo detenute, nonché qualsiasi variazione che intervenga nel
numero dei capi. Analoga denuncia deve essere effettuata anche per i cani ai
fini della iscrizione nell’anagrafe canina.
Art.41
Sanzioni
L’accertamento delle violazioni
alle norme del presente regolamento spetta in via principale agli ufficiali
ed agenti della Polizia Municipale e della Polizia Giudiziaria.
Per le violazioni costituenti reato a norme delle vigenti leggi, sarà
provveduto, da parte di agenti accertatori, alla relativa comunicazione
all’A. G. secondo le modalità del vigente C.P.P. –
Fatto salvo il principio di specialità di cui all’art.9 della legge 689/81,
le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di somma da L.100.000 (Euro 51,65) a L.1.000.000
(Euro 516,46). Si applicano le vigenti norme in materia di pagamento in
misura ridotta, di opposizione, di ordinaria ingiunzione previste dalla già
citata legge 689/81. per le violazioni dell’art.20, comma 7, e per le
violazioni all’art.34, comma 2, si applica una sanzione amministrativa da L.500.000
(Euro 258,23) a L. 3.000.000 (Euro 1549,37).
L’autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco.
Art.42
Oltre al pagamento della somma prevista il Sindaco può ordinare la rimessa
in pristino e disporre, quando ne ricorrono gli estremi, l’esecuzione
d’ufficio a spese degli interessati.
Art.43
Chiunque non ottemperi alla
esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma del D. Lgs. 267/2000,
salvo i casi previsti dall’art.650 del C. P., è punito con la sanzione
amministrativa da L.200.000 (Euro 103,29) a L 2.000.000 (Euro 1032,91).
Art.44
Gli ufficiali e gli agenti
accertatori possono procedere al sequestro cautelare delle cose che
servirono o furono destinate a commettere violazione sempreché le cose
stesse appartengono a persona obbligata per l’infrazione, ai sensi e con le
procedure previste dalla legge 24.11.1981, n.689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n.571.
Qualora la violazione costituisca reato, il sequestro va effettuato seguendo
le norme del codice di procedura penale.
Art.45
Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente
regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o
autorizzazione comunale, sarà applicata quale sanzione accessoria, la
sospensione della concessione o autorizzazione nei seguenti casi:
a) per recidiva nella inosservanza del presente regolamento;
b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione e
ripristino conseguente alla violazione;
c) per morosità dal pagamento di tributi e diritti comunali dovuti dal
titolare in dipendenza della concessione.
La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e comunque si protrarrà
fino alla dovuta esecuzione delle prestazioni dovute dall’interessato.
Art.46
Nel caso che la violazione abbia arrecato danni al Comune o a terzi,
l’Autorità comunale può subordinare l’accettazione della conciliazione in
via breve alla condizione che il trasgressore elimini, entro un congruo
periodo di tempo, le conseguenze determinate dalla violazione.
Art.47
Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la sua regolare
approvazione dei competenti organi. Sono abolite tutte le disposizioni
regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del
regolamento stesso.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla
normativa statale, regionale e provinciale.
