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Regolamento di Polizia Rurale

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Del. n. 22 del 12/06/2001
Prot. n. 7111 del 15.06.2001


Art.1
Oggetto del  Regolamento


Il servizio di Polizia rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici nell’interesse generale delle colture e dell’attività agraria, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, recinti, siepi, rii ed opere di drenaggio a difesa del territorio.
Le presenti norme si applicano in tutto il territorio comunale.



Art.2
Espletamento  del servizio


Il servizio di Polizia rurale è svolto dagli ufficiali ed agenti del Corpo di Polizia Municipale sotto le direttive del Sindaco o dell’Assessore da lui delegato. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per altre forze di Polizia nonché per gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 57 del C. P. P. – L’attività della Polizia Municipale si esplica nell’ambito delle competenze indicate dalla Legge 7-3-1986 n. 65.
 


Art.3
Provvedimenti di  Polizia  Rurale


Il Sindaco provvede all’emissione delle ordinanze, ai sensi dei poteri a lui conferiti dal D. Lgs n. 267/2000 e dalla vigente normativa del codice della strada, finalizzate all’eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni; al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.
Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l’adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti oltre che l’autorità a cui rivolgersi per opposizione.



Art.4
Pascolo  di animali


Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, e comunque di età non inferiore ad anni 14, al fine di impedire lo sbandamento degli animali, il danneggiamento dei fondi finitimi, pericolo ed intralcio alla circolazione dei veicoli e molestia per le persone.
Durante le ore notturne il pascolo è permesso solo su fondi chiusi da recinzione fissa.
Il pascolo di bestiame di qualunque specie su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o private di uso pubblico, è vietato senza aver prima ottenuto autorizzazione dal Sindaco.
Per il pascolo su fondi privati è necessario avere il permesso scritto del proprietario del fondo che deve essere esibito ad eventuale richiesta degli agenti di polizia di cui all’art. 2 del presente regolamento.
La conduzione di mandrie al pascolo è subordinata alla preventiva comunicazione all’autorità comunale ai fini dell’adozione delle eventuali misure di Polizia Veterinaria (art. 42 DPR 320/54).
Per pascolo vagante delle greggi, dal Comune di residenza viene rilasciato ai pastori uno speciale libretto, nel quale, oltre l’indicazione precisa dei territori in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici ai quali il gregge è stato sottoposto.
Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dall’Autorità Comunale che lo concede qualora ne sia riconosciuta la necessità e sempre che l’interessato dimostri di disporre di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge (art. 43 DPR 320/54).
La circolazione delle mandrie e delle greggi sulle strade resta comunque disciplinata dalle norme in materia di circolazione stradale previste dal codice della strada.
Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, 2° e 3° comma e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, senza la prescritta autorizzazione, oltre che soggetto alle norme del presente regolamento, è deferito dagli organi di vigilanza all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 636 e 637 del C. P. –
 


Art.5
Divieto d’ingresso nei  fondi altrui

 

È vietato l’ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell’art. 637 del C.P. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto.
L’esercizio della caccia è comunque disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia.



Art.6
Attraversamenti  stradali


Chi ha il diritto di attraversare le strade con condutture d’acqua è obbligato mantenere i condotti e i ponti in modo tale che non possa derivarne danno al suolo stradale. Gli attraversamenti ed i ponti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall’ufficio tecnico comunale.

 


Art.7
Trasporti di  legname

È vietato condurre a strascico sulle strade legname di qualunque sorta e dimensione in modo da compromettere il buono stato della sede stradale e danneggiare i manufatti in qualunque modo. Per la circolazione delle tregge e slitte valgono le disposizioni del codice della strada.

 

Art.8
Spigolature


Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspolare sui fondi altrui anche se questi siano completamente spogliati dal raccolto.
Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso deve risultate da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta del personale di vigilanza.
 

Art.9
Proprietà dei frutti caduti dalle piante


I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.



Art.10
Aratura fondi


I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare fino al ciglio delle strade o in modo da danneggiarle, ma devono adottare gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno, specialmente nel caso di fondi che, a monte o a valle delle strade, abbiano una pendenza notevole.

 

Art.11
Abbeveratoi


Gli abbeveratoi devono essere costantemente puliti. È vietato di lavare in essi il bucato ed introdurvi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi e vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli.
Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per usi domestici e l’acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi e per altro uso domestico.



Art.12
Nidi di uccelli


È vietata la distruzione di nidi e delle nidiate degli uccelli. È parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.



Art.13
Manutenzione delle ripe


I proprietari debbono mantenere le ripe di fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l’ingombro del fosso o del piano viabile.
Devono inoltre mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato in modo da garantire il libero deflusso delle acque.
 


Art.14
Trasporti di letame, terra ed altri detriti


Chiunque con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone l’imbrattamento, è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e alla pulizia dell’aerea interessata.



Art.15
Occupazione aeree pubbliche


Senza l’autorizzazione dell’Autorità Comunale è vietata l’occupazione, anche provvisoria, di spazi ed aeree sulle strade comunali e vicinali di uso pubblico.
 


Art.16
Piantamento di alberi, siepi e apposizioni di recinzione


Per il piantamento di alberi, siepi, apposizioni di recinzioni o manufatti di qualsiasi tipo lungo le strade si osservano le prescrizioni contenute nel vigente Codice della Strada con una distanza minima di mt 1,50. Eventuali cancelli o altri sistemi di chiusura devono rispettare la distanza minima di mt 4 dal ciglio della strada.
In particolare i proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo tale da non restringere e danneggiare le strade e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio della strada per un’altezza di almeno mt 4 (quattro).
La distanza dal ciglio dei fissi e dei rii demaniali o privati consorziali che abbiano costituita servitù di stillicidio, come pure le distanze dal piede delle arginature, non potrà essere inferiore a mt 4 (quattro).
 


Art. 17
Malattia delle piante


In caso di comparsa di crittogame parassita delle piante, insetti ed altri animali nocivi all’agricoltura, l’Autorità comunale d’intesa con le altre strutture sanitarie pubbliche competenti, con l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura e con l’osservatorio fitopatologico del territorio impartirà di volta in volta disposizioni per la lotta a tali parassiti, in conformità con la legge 18.06.1931 n. 987.
Salve le disposizioni della predetta legge e quelle contenute nel regolamento per l’applicazione della legge stessa approvato con R. D. 12.10.1933 n. 1700 e modificato R. D. 2.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, i conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati, di denunciare all’Autorità comunale la comparsa di tali parassiti ed altri insetti nocivi o comunque di malattie o deperimenti di piante che appaiono pericolose e diffusivi.
In caso di malattie diffusive o pericolose è vietato trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all’infezione, senza certificato di immunità rilasciato dall’Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

 


Art. 18
Esche avvelenate


È vietato spargere esche avvelenate nel territorio e impiegare sostanze venefiche senza specifica autorizzazione dell’Autorità comunale e veterinaria competente per territorio.



Art.19
Protezione delle piante


In materia di protezione delle piante si applicano le seguenti disposizioni:
a) per i boschi soggetti a vincolo forestale vigono le norme contenute RDL 30.12.1923 n. 3267 e successive integrazioni e modificazioni;
b) per i boschi non soggetti a vincolo è vietato:
- trasformare il bosco in cultura agraria senza autorizzazione di cui all’art. 182 del RDL 3267/1923;
- tagliare il ceduo senza lasciare polloni di ripopolamento e le ceppaie;
- tagliare il ceduo fuori dai turni di consuetudini;
- danneggiare piante ad alto e medio fusto siano esse pubbliche o private, quando non sia per regolare tenuta delle stesse, svettando o effettuando tagli che ne impediscano il normale sviluppo;
- lasciare danneggiate le piante da animali in qualsiasi modo.




Art.20
Accensione fuochi


È vietato accendere i fuochi a distanza minore di mt100 dall’abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.
Il fuoco deve comunque essere acceso con l’adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà.
Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché il fuoco non sia spento.
È vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto. In alternativa deve essere eseguito interramento mediante fresatura.
È vietato in ogni caso dare fuoco a materiale diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartoni, legname ecc.
È vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, cingoli e scarpate non tagliate ed altre sostanze vegetali che non siano preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.
È vietato in ogni caso accendere fuochi dal 1° giugno al 30 settembre, salvo diversa indicazione del Presidente della Giunta Regionale, e in tutti i casi di pertinenza di forte vento in qualsiasi stagione dell’anno.
Si applicano in proposito le disposizioni previste dall’art. 59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt. 423 e 449 del C. P. –
 


Art.21
Vendita di propri prodotti


I produttori agricoli, singoli o associati, possono vendere al dettaglio i prodotti derivanti dalla loro attività agricola e di allevamento, sul luogo stesso di produzione, muniti elusivamente dell’autorizzazione, prevista dalla legge n. 59 del 9.02.1963, contenente l’indicazione specifica dei prodotti, il luogo e l’ora nei quali è consentita la vendita stessa.
Sono produttori agricoli coloro che come tali sono classificati dall’art. 2135 del C.C. e dalla legge 59/63.
 


Art.22
Produzione e vendita del latte

 


Per la produzione e vendita di latte destinato all’alimentazione umana e di prodotti a base di latte, si osservano le disposizioni del RD 9.05.1929 n. 994, della legge 3.04.1989 n. 169, del DM 9.05.1991 n. 185, del DPR 14.01.1997 n. 54 e relativa circolare del Ministero della Sanità 1.12.1997 n. 16 nonché delle vigenti disposizioni contenute nel regolamento di igiene e del T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27.07.1934, n. 1265.
 


Art.23
Vendita ambulante di piante e semi


È vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi, destinate alla coltivazione agricola, senza le prescritte autorizzazioni di cui all’art. 1 della legge 18.06.1931, n. 987 e del D. Lgs. n. 114/98.



Art.24
Smaltimento acque piovane


Per i terreni confinanti con le strade pubbliche in genere, nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscono nelle cunette delle strade medesime, i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti ad effettuare lo spurgo alle cunette una volta all’anno e, occorrendo, più volte. In caso di inosservanza di tale obbligo, il Sindaco intimerà agli interessati di provvedere entro congruo termine, trascorso il quale provvederà direttamente all’esecuzione dei lavori, addebitandone le spese agli inadempienti, oltre agli oneri contravvenzionali risultanti.




Art.25
Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

 


È vietato apportare qualsiasi variazione e innovazione nel corso delle acque pubbliche mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie scavamenti, canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere anche precarie che possono alterare il libero corso delle acque.
I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura.
Sono pure vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che possono inoltrasi dentro fossi e canali in modo da restringere la sezione normale di portata delle acque.
I proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo di fossi e di canali privati, sono obbligati a provvedere a che tali fossi e canali vengano tenuti costantemente sgombri di ostacoli e da eccessiva vegetazione, a tal fine di evitare che, in caso di piogge continuate e piene, sia ostacolato il libero deflusso delle acque e danneggiate per allagamento le proprietà contermini.
Devono inoltre provvedere alla manutenzione delle pertinenze idrauliche quali sponde arginature ed aeree golenali.
I fossi delle strade rurali e vicinali di uso pubblico devono, a cura dei frontisti, essere spurgati almeno una volta all’anno all’occorrenza, più volte.
In caso di inadempienza il Sindaco intima ai proprietari e frontisti di provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale provvederà direttamente rimettendo ai medesimi le spese di esecuzione in aggiunta agli oneri contravvenzionali previsti dal presente regolamento.
 


Art.26
Canali artificiali e irrigazioni laterali

 


I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade, sono obbligati ad impedire che le acque invadano la sede stradale provocando danni alla stessa e alle sue pertinenze.
La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo tale che non derivi danno alle opere stradali formando, all’occorrenza, un controfosso.



Art.27
Pozzi di irrigazione

 


È vietato usare pozzi per l’irrigazione o effettuare trivellazioni per la ricerca dell’acqua senza avere ottenuto l’autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale.
I pozzi aperti devono comunque essere muniti di idonea protezione e adeguatamente segnalati.



Art.28
Inquinamento


È vietato inquinare le acque sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati con getto di qualsiasi materia nociva e di sostanze micidiali per il patrimonio ittico. Non è permesso di convogliare direttamente nei corsi d’acqua sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.
Lo scarico di acque derivanti da attività di qualsiasi tipo, sia produttive che civili o di servizio, è ammesso solo dietro il conseguimento della necessaria autorizzazione, secondo quanto previsto dal D. lgs n. 152/99 relativa normativa attuativa o modificativa.
Nelle fosse campestri, nei rii e torrenti che per parte vadano in secca e che comunque non mantengano nel corso dell’anno una portata d’acqua, sufficiente alla sussistenza di fenomeni autodepurativi, lo scarico è ammesso esclusivamente, salvo motivata deroga su parere del servizio d’igiene pubblica del Territorio delle ASL, per acque che siano depurate fino al rispetto dei limiti delle tabelle allegate D. Lgs. 152/99.
 


Art.29
Scarico abusivo

 


È vietato lo scarico su terreni su fondi agricoli, di rifiuti di ogni tipo, con l’eccezione di materiali inerti per la manutenzione dei strade campestri e di rifiuti di cui sia accertata e documentata dalle autorità competenti la possibilità di utilizzo agricolo.



Art.30
Uso dei liquami


L’uso agricolo di liquami, fanghi di depurazione, composti od altri ammendamenti prodotti da rifiuti è ammesso nel rispetto delle leggi vigenti, purché utile alla coltivazione del fondo e con modalità tali da non generare danno per l’ambiente e le persone e possibilità di inquinamento delle falde idriche. In materia si applicano in particolare le norme previste dal D. Lgs. 152/99, dalla deliberazione del “Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento” del 4.02.1977, e da quante altre in materia vigente.



Art.31
Uso fertilizzanti


L’utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, comprese quelle elencate all’articolo precedente, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d’acqua e pozzi previste dalle vigenti leggi e con modalità quali l’interramento, tali da ridurre al minimo gli odori e gli effetti molesti.
 


Art.32
Trattamenti sanitari


I trattamenti con presidi sanitari devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia (DPR 1255/68 e altre normative seguenti). Chi intenda utilizzare presidi sanitari per cui sia previsto l’obbligo di dare comunicazione del momento e delle modalità del loro utilizzo deve preventivamente trasmettere all’autorità competente al controllo una planimetria ove siano chiaramente indicati gli appezzamenti di terreno dove si pensa che possa essere necessario somministrare i presidi sanitari. L’effettivo utilizzo dovrà quindi essere preceduto da una comunicazione con cui si indica il momento dell’applicazione ed i terreni interessati, con riferimento alla planimetria.
In via generale il trattamento con presidi sanitari delle coltivazioni è vietato in assenza di uno specifico motivo e deve essere effettuato con opportuna scelta del prodotto, della dose e del momento di somministrazione, in modo da ridurre al minimo i quantitativi utilizzati. Il Comune favorisce pratiche di agricoltura biologica o di lotta integrata, fornendo tramite i vari uffici competenti informazioni ed aiuti.



Art.33
Case coloniche


La costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione e deruralizzazione di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc. è soggetta a concessione edilizia rilasciata dal Sindaco a norma di quanto previsto dalle vigenti norme e dalle disposizioni del regolamento edilizio.
Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l’acqua piovana deve essere incanalata in modo da evitare danni alle strade.



Art.34
Prevenzione incendi


Il deposito e la conservazione di materiale esplodente o infiammabile per uso agricolo è consentito con l’osservanza delle disposizioni del T.U.L.P.S. di cui al R. D. 18.06.1931, n. 773 e del relativo regolamento per l’esecuzione di cui al R. D. 6.05.1940, n. 635 ed a quelle di cui al D. M. 31.07.1934 modificato dal successivo D. L. 12.05.1937, recanti norme di sicurezza per stabilimenti, depositi, per l’impiego e il trasporto di oli minerali e successive modificazioni. Dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno i proprietari di terreni a confine con i boschi o aeree similari devono tenere una striscia di terreno larga almeno mt 30 pulita in modo da impedire il propagarsi di incendi. In caso di strade attraversanti boschi ed aperte a pubblico passaggio i proprietari devono provvedere a tenere sempre pulite, da erbe ed arbusti, le scarpate laterali o, in alternativa, una fascia di almeno mt 5.



Art.35
Stalle

 

 

I locali destinati ad ospitare animali della specie bovina, ovina, caprina, suina, equina e pollame devono essere:
a) ubicate in zona agricola;
b) autorizzate, se richiesto dalla normativa specifica, secondo la specie e destinazione;
c) razionali per cubatura, illuminazione, aerazione, smaltimento del letame e dei liquami.
Devono avere:
a) pavimenti con drenaggi di scolo sifonati, grigliati e a chiusura idraulica; a superficie liscia, antiscivolo, impermeabili, facilmente lavabili e disinfestabili;
b) le pareti (almeno fino a 2 metri d’altezza) con gli stessi requisiti tecnici e di igiene dei pavimenti (compatibilmente) ed intonacate e tinteggiate fino al soffitto;
c) la posta per animali d’azienda, in materiale antiscivolo, con pendenza del 2-3% per consentire lo scolo dei liquami verso la canalina di raccolta collegata a condutture, munita di pozzetti ispezionabili per il deflusso, terminante (su parere ARPA):
- in fognatura pubblica, oppure
- in cisterna impermeabile con capacità di autonomia per almeno 30 gg. (emergenza sanitaria);
d) le porte e le finestre, dove sia necessario, protette per impedire l’ingresso di animali o insetti indesiderati;
e) la concimaia (RD 27.07.1934 n. 1265; art. 10 RPV e leggi specifiche) e il relativo pozzetto di raccolta del colaticcio, a tenuta perfetta, situati a conveniente distanza dall’allevamento, dalla sala di mungitura, dal locale per il deposito del latte e della casa di civile abitazione. I liquami derivati, come quelli della stalla fatti defluire convenientemente (su parere tecnico dell’ARPA);
f) le prese d’acqua in ogni locale ed in numero sufficiente.



Art.36
Eliminazione di animali morti


In caso di animali morti a causa di malattie infettive o diffusive, o comunque sospetti di esserlo, dovrà essere disposta l’eliminazione secondo le prescrizioni contenute nel regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320 e successive integrazioni e modificazioni. Il Sindaco disporrà di volta in volta ad indicare i luoghi ove potrà essere effettuata l’eliminazione.
 


Art.37
Igiene delle stalle


Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di manutenzione e intonacate. Il bestiame deve essere tenuto pulito non inzaccherato di sterco o altro materiale.
È vietato tenere animali da cortile nelle stalle.
 


Art.38
Custodia animali in transito


Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.
I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovino in luogo pubblico, devono essere muniti di museruola.
Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:
- i cani da guardia entro la proprietà privata munita di adeguata recinzione;
- i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati
per la guardia delle greggi e per la caccia.



Art.39
Cani rinvenuti nei propri fondi

 

Chiunque nei propri fondi rinviene animali non di sua proprietà può trattenere provvisoriamente dandone immediata comunicazione all’ufficio di Polizia Municipale, al Servizio Veterinario e al proprietario legittimo se conosciuto. Il legittimo proprietario è obbligato all’eventuale risarcimento dei danni provocati dall’animale oltre alle spese di mantenimento.
Gli animali mancanti di tatuaggio di riconoscimento, dei quali non sia possibile rintracciare il legittimo proprietario e non possono essere tenuti presso il ritrovatore, dovranno essere ricoverati presso idonei canili indicati dall’autorità veterinaria e, comunque, a norma di quanto previsto dalla Legge 14.08.1991 n. 281, non potranno essere soppressi salvo i casi di grave malattia incurabile o in caso di conosciuta e comprovata pericolosità.
 


Art.40
Denuncia possesso di animali


I proprietari devono denunciare al Servizio Veterinario la consistenza numerica degli animali delle specie bovine, equine, ovi-caprine e suine in qualsiasi titolo detenute, nonché qualsiasi variazione che intervenga nel numero dei capi. Analoga denuncia deve essere effettuata anche per i cani ai fini della iscrizione nell’anagrafe canina.
 


Art.41
Sanzioni

 

L’accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento spetta in via principale agli ufficiali ed agenti della Polizia Municipale e della Polizia Giudiziaria.
Per le violazioni costituenti reato a norme delle vigenti leggi, sarà provveduto, da parte di agenti accertatori, alla relativa comunicazione all’A. G. secondo le modalità del vigente C.P.P. –
Fatto salvo il principio di specialità di cui all’art.9 della legge 689/81, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di somma da L.100.000 (Euro 51,65) a L.1.000.000 (Euro 516,46). Si applicano le vigenti norme in materia di pagamento in misura ridotta, di opposizione, di ordinaria ingiunzione previste dalla già citata legge 689/81. per le violazioni dell’art.20, comma 7, e per le violazioni all’art.34, comma 2, si applica una sanzione amministrativa da L.500.000 (Euro 258,23) a L. 3.000.000 (Euro 1549,37).
L’autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco.



Art.42


Oltre al pagamento della somma prevista il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ne ricorrono gli estremi, l’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati.
 



Art.43
 

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma del D. Lgs. 267/2000, salvo i casi previsti dall’art.650 del C. P., è punito con la sanzione amministrativa da L.200.000 (Euro 103,29) a L 2.000.000 (Euro 1032,91).



Art.44
 

Gli ufficiali e gli agenti accertatori possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere violazione sempreché le cose stesse appartengono a persona obbligata per l’infrazione, ai sensi e con le procedure previste dalla legge 24.11.1981, n.689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n.571.
Qualora la violazione costituisca reato, il sequestro va effettuato seguendo le norme del codice di procedura penale.



Art.45


Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione comunale, sarà applicata quale sanzione accessoria, la sospensione della concessione o autorizzazione nei seguenti casi:
a) per recidiva nella inosservanza del presente regolamento;
b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione e ripristino conseguente alla violazione;
c) per morosità dal pagamento di tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e comunque si protrarrà fino alla dovuta esecuzione delle prestazioni dovute dall’interessato.



Art.46
 


Nel caso che la violazione abbia arrecato danni al Comune o a terzi, l’Autorità comunale può subordinare l’accettazione della conciliazione in via breve alla condizione che il trasgressore elimini, entro un congruo periodo di tempo, le conseguenze determinate dalla violazione.
 


Art.47


Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la sua regolare approvazione dei competenti organi. Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.
 




 






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