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Regolamento di Polizia Urbana

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Regolamento di Polizia Urbana

Prot. n. 11212 del 15 ottobre 2002

 

CAPO I

DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

 

Art.1

SUOLO PUBBLICO

Art.1 : Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti  sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private  gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.



Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere concessa dall’amministrazione comunale.

 

Sanzione € 103,29

 

 

 

Art.1 bis

INSTALLAZIONE DI TENDE, VETRINE E PUBBLICITÀ LUMINOSA

 

La collocazione di tende e il rifacimento delle vetrine  sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terra (a livello di strada) è oggetto di specifica concessione comunale.

 

Art.1 ter

FIERE E MERCATI

         

Le fiere e mercati saranno tenuti  nei  luoghi pubblici a ciò destinati dallo strumento per l’apparato distributivo commerciale. La concessione delle licenze per l’occupazione del suolo, nelle file e nei posti convenientemente designati è fatta alle condizioni previste dall’apposito Regolamento per il commercio su aree pubbliche.

 

Art.1 quater

ATTIVITÀ INTERDETTE IN ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE

 

A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche le aree di particolare pregio.

          Nelle zone cittadine indicate al comma precedente l’Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell’ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

 

Art. 2

MODALITÀ PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI

 

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico.      In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo ed ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell’Autorità comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale .

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso di inosservanza, l’Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Salvo quanto previsto dal C.d.s., per violazioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione di € 51,65

Art.3

COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI

 SULL’AREA PUBBLICA

 

L’autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza, comunque deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m. 2,00 di larghezza.

L’amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi e sempre puliti.

In ogni caso l’occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni.

Salvo quanto previsto dal C.d.s., per violazioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione di € 51,65

 

Art.4

ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

 

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci e derrate, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate, fatta eccezione dei giorni coincidenti con fiere e mercati.

Sanzione € 103,29

 

 

  

 

ART.5

PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

 

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all’aperto su suolo pubblico, non potranno erigersi palchi, o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell’Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

Sanzione € 154,94

ART. 6

DIVIETO DI GIOCHI SU SUOLO PUBBLICO

 

Sul suolo pubblico è vietato giocare, ad eccezione di quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 26 del presente Regolamento.

Sanzione € 25,82

 

ART. 7

COLLOCAMENTO DI CONDUTTORE

 

Il collocamento e la riparazione di condutture dell’energia elettrica e di gas, l’impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché le altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc. sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, dietro parere dell’Ufficio Tecnico Comunale, ferma l’osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell’atto di concessione e conservati in modo efficiente ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l’obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese,a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici; lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all’atto dell’impianto, oppure in seguito.

I concessionari, nell’esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dall’ufficio tecnico comunale, al quale dovranno notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio ai lavori.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di P.M., i tempi le modalità per l’esecuzione dei lavori. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell’Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese degli stessi proprietari.

L’Amministrazione comunale si riserva di procedere in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Sanzione € 258,23

 

CAPO II

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

 

ART. 8

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

Tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù  di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di rifiuto, ecc.ecc.

Salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge in materia, per violazioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione di € 20,66.

 

ART. 9

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

 

E’ proibito agli esercenti che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere sul suolo pubblico, alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario, e deve essere effettuata immediatamente.

Sanzione € 20,66

 

Art. 10

PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE

 

I portici, i cortili, le scale e ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti.

Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l’uso normale o nuoccia al decoro dell’edificio o sia causa di impedimento.                    

                                        Sanzione € 51,65

 

 

 

Art. 11

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E BOTTEGHE

 

E’ proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili, versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio provvedendo anche alla raccolta dei relativi rifiuti.

Sanzione € 20,66

 

Art. 12

TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

 

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi liquidi e simili deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta,è fatto obbligo alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Sanzione € 25,82

 

Art. 13

SGOMBRO DELLE NEVI

 

I proprietari e i conduttori di case hanno l’obbligo solidale di provvedere allo sgombero delle nevi dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucciolevole il ghiaccio chi vi si forma. E’ vietato lo scarico sul suolo pubblico dai cortili.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terra.

Sanzione € 51,65

 

Art.14

DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DEI VEICOLI SU AREE PUBBLICHE

 

E’ proibito in luoghi pubblici la lavatura dei veicoli; sono altresì vietati in luoghi pubblici le riparazioni dei veicoli, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Sanzione € 77,47

 

Art. 15

DIVIETO DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANA ED INDUSTRIALE

 SU AREE PUBBLICHE

 

E’ proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l’autorizzazione dell’Autorità competente.

Sanzione € 154,94

 

Art. 16

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ANIMALI

 

E’ vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio; E’ vietato altresì il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali

E’ vietato lasciar vagare entro l’abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, ecc. gli animali di cui sopra.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Salvo quanto previsto dal regolamento d’igiene in merito alla detenzione di animali da cortile nel centro urbano, per le violazioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione di € 25,82

 

Art. 17

DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI

 

Salvo quanto disposto dal regolamento per la pubblicità e per le pubbliche affissioni è vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti

 sanzione € 25,82

 

Art. 18

DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA

 

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare la legna.

sanzione € 30,99

 

CAPO III

DECORO DEI CENTRI ABITATI

 

Art. 19

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

 

Fatto salvo quanto previsto dal regolamento edilizio, i proprietari dei fabbricati dovranno tenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l’esterno, gli androni, le scale, le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici, uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.

E’ vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti e segni, come pure insudiciare o macchiare.

Il Sindaco disporrà l’immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutta la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Sanzione € 51,65

 

Art. 20

COLLOCAMENTO DI CARTELLI, TARGHE ED ISCRIZIONI

 

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio e dal regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento di cartelli, targhe ed iscrizioni di qualunque specie, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all’autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all’arte e alla storicità dei luoghi.

Sanzione € 51,65

 

Art. 21

ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI

 

Gli oggetti di ornamento ( come vasi da fiori, gabbie di uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) , posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitare la caduta.

Nell’innaffiare i vasi da fiori posti sulle finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell’acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Sanzione € 51,65

Art.22

DEPOSITI IN PROPRIETÀ PRIVATA

 

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell’Autorità comunale nuoccia all’estetica ed al decoro della Città.

Sanzione € 51,65

 

Art. 23

LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

 

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati; è vietato altresì sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico. Il Sindaco, su richiesta del cittadino, in casi eccezionali e di comprovata necessità, può derogate a tale divieto.  

          Sanzione € 51,65

 

Art. 24

SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

 

E’ vietato scuotere e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, tappeti , panni od altri oggetti simili

Sanzione € 25,82

 

Art. 25

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI E DEGLI IMBALLAGGI

 

 E’ vietato depositare in luoghi pubblici od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

Il deposito dei RR.SS.UU. è consentito solo nei giorni feriali non prefestivi nelle ore che saranno successivamente stabilite con ordinanza sindacale esclusivamente negli appositi contenitori, in buste ben legate; gli imballaggi in cartone e simili possono essere conferiti esclusivamente nei suddetti orari dei giorni feriali non prefestivi ben piegati e legati in  modo da evitare ingombro.

Bottiglie ed altri rifiuti in vetro, pile esauste e medicinali scaduti vanno destinati alla raccolta differenziata e pertanto saranno depositati negli appositi contenitori;altresì è vietato depositare rifiuti che possono essere  pericolosi per l’operatore che li preleva (oggetto appuntiti o taglienti) senza segnalare tale circostanza con la scritta: “ATTENZIONE – RIFIUTI PERICOLOSI”.

Sanzione € 20,66

 

Art. 26

VIALI E GIARDINI PUBBLICI

 

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

a. introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con qualunque veicolo in genere;

b. passare o coricarsi nelle aiuole, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;

c. guastare o lordare i sedili; danneggiare siepi, piante, fiori, salire sugli alberi, appendervi o poggiarvi oggetti;

d. dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone;

e. svolgere competizioni sportive;

E’ consentito ai bambini, non superiore ai 4 anni di età, l’uso di tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori, automobiline, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone e cose. Le norme suddette, in quanto applicabili,valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

Sanzione  € 25,82

 

Art. 27

VASCHE E FONTANE

 

E’ proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida e liquida.

E’ vietato valersi dell’acqua per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi ed altri espedienti. In loro prossimità è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili. E’ altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale.

Sanzione € 51,65

 

Art. 28

ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO

 AL DECORO ED ALLA MORALITÀ

 

E’ vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto ai portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private. E’ del pari vietato salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei ponti. E’ vietato introdursi  e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro, alla moralità e alla pubblica decenza.

Sanzione € 51,65

 

CAPO IV

QUIETE PUBBLICA

 

Art. 29

ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIA

 

Salvo quanto è previsto dal T.U.L.P.S. e da altre disposizioni di legge, non è consentita l’attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un’arte, mestiere o industria e esegue lavori con l’uso di strumenti elettromeccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestiere che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del mattino.

Comunque nelle vicinanze di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l’esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.

ART 29 BIS

UTILIZZO STRUMENTI MUSICALI

Utilizzo di strumenti musicali

1)      Negli spazi ed aree di cui all’art. 1, e’ vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle  ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

2)      Dalle ore 24,00 alle ore 07,00  è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

3)      Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano  una  sanzione  amministrativa  da  € 25,00 a  € 150,00 ed  il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

 

ART 29 TER

ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE

 

1)         I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando  tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2)         Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall’Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 14 alle 20.00 dei giorni feriali.

3)         Nell’esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l’effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione,laboratori di pasticceria, ed esercizi similari dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell’apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiale e di  cose nonché nell’uso di impianti di condizionatori d’aria;

4)      Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l’uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l’esercizio dell’attività in fasce orarie diverse.

5)      Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee,  quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora  comportino l’impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare  il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore  rilasciata dal Sindaco.  La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio della attività temporanea.

6)      Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4)  comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00  ed  il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

7)      La violazione di cui al comma 5)  comporta l’applicazione della sanzione prevista dell’art. 10, comma 3, della L. 447/95.

 

ART 29 QUATER

BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL’ESTRNO DEI LOCALI

 

 

1)      Chiunque detenga, all’esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l’onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.

2)      La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione  amministrativa da  € 25,00 a € 150,00  ed  il trasgressore è tenuto a far cessate immediatamente le emissioni sonore.

 

 

Sanzione non conciliabile

 

Art. 30

IMPIANTI DI MACCHINARI

 

L’impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall’opera dell’uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato; eventuali eccezioni, devono essere preventivamente autorizzate dall’Autorità comunale.

Sanzione: non conciliabile

 

Art. 31

PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

 

Salvo che il fatto costituisca reato, è vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, fumi, gas e vapori che risultano inquinanti o nauseanti per la comunità.

Sanzione € 103,29

 

Art. 32

FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE IN CASE DI ABITAZIONI

 

Negli appartamenti di case destinati ad abitazione civile, potranno essere usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di lieve entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L’Autorità comunale ha la facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E’ vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private il funzionamento dei motori, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

 

Sanzione € 25,82

ART. 32 BIS

USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO

 

1)      Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall’art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni  private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2)      Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora dovrà munirsi di dispositivi di tele allarme in modo da garantire la disattivazione del sistema nello spazio di tempo di cui al precedente comma 1. Per l’eventuale adeguamento di impianti già esistenti vengono concessi sei mesi dalla data di vigenza del presente regolamento.

3)      Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4)      La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

5)      Le violazioni  di  cui  ai commi  2) e  3) comportano una sanzione  amministrativa da € 13,00 a € 78,00 .

 

 

Art. 33

RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE E NEI PUBBLICI ESERCIZI

 

Nelle abitazioni private e nei locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possono recare comunque disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l’uso degli apparecchi radio e televisivi.

Sanzione € 25,82

 

Art. 34

USO DI STRUMENTI SONORI

 

Per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del mattino seguente e dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

Sanzione € 25,82

 

ART. 35

CARICO,SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORE

 

Dalle ore 21,00 alle ore 7,00 nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate ecc. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Sanzione € 25,82

 

 

Art. 36

VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI

 

Sono vietate, dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dopo le ore 21,00, le grida di rivenditori, banditori, ecc.

I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, ospedali, caserme, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono recare disturbo per chi lavora, studia od è ammalato; gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti della Polizia Municipale.

Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l’uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Sanzione € 25,82

Sono fatte salve le autorizzazioni già riconosciute con deliberazione del Consiglio n. 39/2000 che disciplina la liberalizzazione del territorio comunale per l’esercizio dell’arte dello spettacolo.

 

 

Art.37

SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI

VIGILANZA SUGLI INCAPACI

 

Sono vietate le grida, gli schiamazzi di canti nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte, nonché le grida e suoni nell’interno dei pubblici locali. I malati di mente nei luoghi pubblici devono essere accompagnati e convenientemente controllati, onde evitare che rechino disturbo ai passanti, arrechino danno a se stessi, alle persone o cose.

Sanzione non conciliabile

 

Art. 38

DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI

 

Salvo quanto previsto dal regolamento d’igiene è vietata nei centri abitati la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi , magazzini cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino con insistente e prolungati latrati, guaiti o altrimenti la quiete pubblica.

Nel caso sopradetto gli Agenti della P.M. oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o detentore lo diffideranno ad allontanare l’animale che abbia dato luogo all'infrazione ed ha porlo in condizione di non disturbare la quiete pubblica e privata.

Sanzione € 51,65

 

Art. 39

SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

 

Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all’esterno.

Qualora fossero gestiti all’aperto, il Sindaco, nel concedere l’autorizzazione, accerta che l’attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Sanzione non conciliabile

 

Art. 40

NEGOZI PER LA VENDITA PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO,

 TELEVISIONI, GIRADISCHI E SIMILI.

 

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi non potranno essere fatti funzionare dalle ore 13,00 alle ore16,00 e dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del giorno dopo.

Sanzione € 25,82

 

CAPO V

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

 

 

Art. 41

SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVI, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

 

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U.L.P.S. nonché dai Decreti del Ministro dell'Interno 31/7/34 GU 28/9/34 n. 228 e 12/5/37 GU 24/6/37 n. 145, è vietato tenere nell’abitato materiale esplodenti, infiammabili e combustibili per l’esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell’Autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas, petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955 N. 620.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartone, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell’Ufficio competenti non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere di prevenzione imposte, per l’allestimento dei locali non fossero attuate.

Sanzione non conciliabile

 

Art. 42

REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI CONBUSTIBILI

 

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi, o gassosi  devono essere a piano terra, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile. I depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. Dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Sanzione non conciliabile

Art. 43

DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI

 

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte resistenti al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

E’ vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. Le finestre e le aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere muniti di serramenti atti ad impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai, nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni sono vietati i depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni vigenti, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il certificato di prevenzione incendi.

Sanzione non conciliabile

 

Art. 44

ACCATASTAMENTO DI LEGNO E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE

NEI CORTILI E SCANTINATI

 

E’ vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi  altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

E’ altresì vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Sanzione non conciliabile

 

Art. 45

ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI

 

Nell’ambito dell’abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l’autorizzazione al Sindaco il quale detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.

E’ altresì proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Sanzione non conciliabile

 

Art. 46

STRUMENTI DA TAGLIO

 

E’ vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.

Sanzione € 103,29

Art. 47

TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI

 

Il trasporto di vetri, ferri acuminati ed oggetti comunque pericolosi, deve effettuarsi previa adozione degli opportuni ripari collocati alle estremità, onde evitare danni alle persone.

Sanzione € 103,29

 

Art. 48

MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI

 E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI

 

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E’ fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua e neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L’Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall’ufficio tecnico comunale; in caso di in ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d’ufficio con rivalsa delle spese.

Sanzione € 154,94.

 

Art. 49

MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO

 

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve comunque segnalare il guasto all’Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

Sanzione € 154,94

 

 

Art. 50

SEGNALAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IN COSTRUZIONE

 

Quando venga ad intraprendersi  una costruzione riattamento o demolizione di edifici e simili, o qualunque altra opera, si dovranno adottare e osservare tutte le prescrizioni impartite dall’ufficio tecnico comunale, onde tutelare la pubblica e privata incolumità e mantenerle in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.

Sanzione € 258,23

Art. 51

MATERIALE DI DEMOLIZIONE

 

E’ proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall’interno delle fabbriche, i materiali di demolizione o altro.

Salvo, che il fatto non costituisca reato per la violazione di cui al presente articolo è prevista la sanzione di € 258,23

 

Art. 52

INSEGNE, PERSIANE, VETRATE DI FINESTRE

 

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.

Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro.

Sanzione € 51,65

 

Art. 53

RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

 

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Sanzione € 154,94

 

Art. 54

ILLUMINAZIONE DEI PORTICI, DELLE SCALE E DEGLI ANDITI

 

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località prive libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere nelle ore di notte, convenientemente illuminate.

Ove non siano illuminante dovranno essere chiusi al calar del sole.

Sanzione € 103,29

 

Art. 55

VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO

 

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato: salire e scendere quando la vettura è in moto; salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate.

Il personale di servizio deve osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri.

Sanzione € 51,65

 

CAPO VI

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

 

Art. 56

CORTEI FUNEBRI

 

I cortei funebri, movendo dall’abitazione dell’estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l’itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgerà il rito funebre, per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell’Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

                                                                                            Sanzione non conciliabile

 

 

Art. 57

PROCESSIONI – MANIFESTAZIONI

 

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Sindaco, sentito il Comando di P.M. e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

Sanzione non conciliabile

 

CAPO VI bis

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA’ COMMERCIALI

 

Art. 57 bis

DISPOSIZIONI PER I COMMERCIANTI AMBULANTI

         

E’ proibito ai venditori ambulanti di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio.                   

                                             Sanzione € 51,65

Art. 57 ter

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE

         

Per l’esercizio di qualsiasi attività al pubblico, sia all’ingrosso che al minuto, e comprese le vendite di generi alimentari e di bevande, devono essere osservate, per le vendite in punti fissi, le disposizioni di legge in vigore.

          Chi intende esercitare un’attività commerciale deve possedere i requisiti di legge e deve aver ottenuto eventuali autorizzazioni amministrative.

          È vietato esercitare congiuntamente, nello stesso punto vendita, le attività di commercio all’ingrosso ed al minuto.

 

Art. 57 quater

TABELLA INDICANTE LA QUALITÀ ED IL PREZZO DEI GENERI VENDUTI

         

Il Sindaco, ove circostanze speciali lo richiedano, potrà ordinare che i venditori di generi alimentari, oltre che uniformarsi alle disposizioni di legge sulla pubblicità dei prezzi, debbano anche tenere alla vista di tutti apposite tabelle indicanti la qualità e i prezzi dei generi che essi mettono in vendita.

 

Art. 57 quinquies

VENDITA DELLE CARNI FRESCHE E CONGELATE

         

Per la vendita di carni fresche e congelate, devono essere osservate le norme della legge 4 aprile 1964, n. 171, modificata con Decreto legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito con modificazioni, in Legge 18 marzo 1977, n. 63, nonché del relativo regolamento d’esecuzione approvato con D.M. 1 aprile 1977, e di ogni altra legge o disposizioni che venisse, in materia emanata.

È indispensabile conoscere la provenienza delle carni.

 

Art. 57 sexies

REQUISITI DEI LOCALI DI VENDITA

         

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei dall’Autorità sanitaria comunale.

          L’esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che vi si effettua, e il negozio dovrà essere provvisto di tutti i generi contemplati nella autorizzazione, la quale dovrà sempre essere esposta in modo ben visibile.

Sanzione non conciliabile

 

Art. 57 septies

ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE

         

Nessuno potrà esercitare il commercio ambulante nel territorio del Comune se non dimostri di essere in possesso dei requisiti di legge e di aver ottenuto l’autorizzazione del Sindaco secondo le disposizioni della normativa vigente.

Si applicano, inoltre, le norme del D. Lgs n. 114 del 31.03.1998 e della Legge Regione Campania n. 1 del 7 gennaio 2000.

 

Art. 57 octies

VENDITA AMBULANTE DI GENERI COMMESTIBILI

         

Per la vendita dei generi commestibili (dolciumi compresi) e delle bevande (gelati compresi), i venditori ambulanti dovranno uniformarsi alla prescrizione dell’Ufficio d’igiene e dell’Ufficio veterinario per gli alimenti di origine animale.

 

Art. 57 novies

OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI E DEHORS

 

Le occupazioni di suolo pubblico per chioschi e dehors sono preliminari a qualsiasi altra autorizzazione per la realizzazione, costituendo la legittimazione soggettiva alle ulteriori richieste.

Le richieste possono essere di semplice installazione per strutture precarie e temporanee (manufatti smontabili e non infissi al suolo (criterio strutturale) e destinati ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitati (criterio funzionale), di tipo edilizio per strutture stabili.

Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici.

Analoga possibilità sussiste per le edicole, i chioschi, ed altre strutture da installare su suolo pubblico in funzione del commercio o della somministrazione di alimenti e bevande.

Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1. si devono osservare, le seguenti disposizioni.

Relativamente agli oggetti di cui al primo comma si fa riferimento all'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione e/o ad un esercizio commerciale.

Il titolare di un negozio o un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare, su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere preventiva autorizzazione, e allo stesso modo, per le strutture destinate al commercio non antistanti esercizi.

Il titolare dovrà presentare ai Servizi competenti, almeno sessanta giorni prima di quello previsto per la installazione formale istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:

a)progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali. Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni della installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc...

b) relazione scritta;

c) campione del tessuto della eventuale copertura;

d) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove la struttura dovrà

essere inserito;

L'autorizzazione è precaria, temporanea e concessa di massima per periodi stagionali: pertanto dovrà essere richiesta ogni volta con formale istanza in bollo, nei termini di cui al secondo comma.

La struttura autorizzata dovrà, a cura e spese del titolare essere temporaneamente rimossa qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione senza oneri per l'Amministrazione.

In occasione di rinnovo, ove la struttura sia quella collocata nella stagione immediatamente precedente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare attestante la totale conformità a quella precedentemente autorizzata, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata.

Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.

Entro 60 giorni dalla data di installazione il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare, idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori formato 9x12 - della struttura installata.

La documentazione fotografica è indispensabile per eventuale e successivo rinnovo dell'autorizzazione.

La struttura concessa non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolare nell'installazione dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due. Può fare eccezione il caso in cui la struttura è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede; eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura dell'Ente e addebitati al titolare.

Per i chioschi e similari occorre attenersi alle indicazioni di arredo urbano del competente Servizio.

Per i dehors non dovranno mai essere realizzate chiusure frontali o laterali. La copertura dei dehors è consentita purchè siano usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o similari.

Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione nella sede opportuna.

In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico-ambientale  riconoscibile. In particolare, la tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, è particolarmente adatta per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio architettonico ambientale.

 Per le tende a pantalera, costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo, è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici al di sopra delle stesse. Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico ambientale riconoscibile con la sola esclusione delle piazze storiche e delle gallerie. Il loro impiego è particolarmente consigliato nelle vie di ridotta sezione della zona urbana centrale storica .

Per il capanno costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo, è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici al di sopra delle stesse. Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio. Il capanno può essere utilizzato in tutto il territorio urbano, esclusi gli ambiti di particolare pregio architettonico ambientale.

Il padiglione si presenta, di massima, con due soluzioni: a piccoli moduli ripetuti (max m. 2,00x2,00) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura in tela; a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa. Della prima soluzione è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, escluse piazze storiche, portici, gallerie e zona urbana centrale storica. La seconda soluzione, comportando un maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente ampi spazi di inserimento e, quindi, è ammessa solo in ampi contesti di recente realizzazione ove possono essere accettabili anche sequenze di elementi modulari accostati.

Soluzioni a chiosco o gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonee soprattutto per parchi, giardini e piazze di recente realizzazione mentre nelle zone di interesse storico e/o ambientale tali soluzioni, se di particolare qualità progettuale, possono essere autorizzate per motivi eccezionali e documentati. Non sono escluse altre strutture nuove appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purchè in linea con i criteri generali del presente regolamento e purchè l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto.

Possono anche essere realizzati chioschi o gazebo nei parchi purché progettati, per quanto attiene dimensioni, materiali e colori, nel rispetto della situazione ambientale circostante.

Le strutture autorizzate secondo i criteri previgenti potranno essere conservate per non più di due anni, a condizione che il titolare della struttura, del negozio o esercizio pubblico di somministrazione assuma formale impegno ad adeguare la struttura siccome previsto dal presente regolamento.

L'autorizzazione per le strutture destinate al commercio ha durata decennale in conseguenza della durata decennale dell'autorizzazione annonaria su suolo pubblico, su posteggio.

L'autorizzazione per l'occupazione con dehors è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

 

Art. 57 decies

OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE

 

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

 

Art. 57 undecies

OCCUPAZIONI PER LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE NON MERCATALI

 

 Fermo restando quanto disposto in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purchè l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

 

Art. 57 duodecies

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

 

I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei limiti imposti dal regolamento per il commercio su suolo pubblico.

 

Art. 57 ter decies

MESTIERI GIROVAGHI

 

Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

 

CAPO VII

SANZIONI

 

Art. 58

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

 

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché degli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Quanto le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzioni amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 2,07ad un massimo di € 516,46.

Ai sensi dell’art. 16 della L. 24.11.1981 n. 689 e dell’art. 107 del T.U. 3.3.34 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni. Le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all’atto della contestazione mediante pagamento da parte del trasgressore nelle mani dell’Agente accertatore di una somma in misura ridotta, limitatamente a quelle violazioni per le quali l’Amministrazione comunale ha ammesso tale forma di pagamento e ne ha fissata la misura: qualora la violazione abbia arrecato danni a terzi o al Comune, tale forma di pagamento non è ammessa.

Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

 

Art. 59

RIMESSA IN RIPRISTINO ED ESECUZIONE D’UFFICIO

 

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in ripristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all’art. 54 del d. Lgs. N. 267/2000, l’esecuzione di Ufficio a spesa degli interessati.

 

Art. 60

SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

 

I Funzionari e gli Agenti, all’atto di accertare l’infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l’infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengono a persona obbligata per l’infrazione.

Nell’effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal C. p.p. per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981 n. 689 e del D.P.R. 22.7.1982 n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario.

 

Art. 61

SOSPENSIONE DELLE LICENZE

 

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell’autorizzazione nei casi seguenti:

·        per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell’attività specifica del concessionario;

·        per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30; essa si protrarrà fino a quando non siano adempiuti dal trasgressore gli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Art. 62

ENTRATA IN VIGORE

 

Il presente regolamento, nelle parti modificate con la deliberazione consiliare n. 34/2002, entra in vigore dopo l’avvenuta pubblicazione per dieci giorni all’Albo Pretorio del Comune della richiamata deliberazione consiliare.

 

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