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Regolamento di Polizia Urbana

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Regolamento di Polizia Urbana

Prot. n. 11212 del 15 ottobre 2002

 

CAPO I

DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

 

Art.1

SUOLO PUBBLICO

Art.1 : Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti  sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private  gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.



Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere concessa dall’amministrazione comunale.

 

Sanzione € 103,29

 

 

 

Art.1 bis

INSTALLAZIONE DI TENDE, VETRINE E PUBBLICITÀ LUMINOSA

 

La collocazione di tende e il rifacimento delle vetrine  sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terra (a livello di strada) è oggetto di specifica concessione comunale.

 

Art.1 ter

FIERE E MERCATI

         

Le fiere e mercati saranno tenuti  nei  luoghi pubblici a ciò destinati dallo strumento per l’apparato distributivo commerciale. La concessione delle licenze per l’occupazione del suolo, nelle file e nei posti convenientemente designati è fatta alle condizioni previste dall’apposito Regolamento per il commercio su aree pubbliche.

 

Art.1 quater

ATTIVITÀ INTERDETTE IN ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE

 

A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche le aree di particolare pregio.

          Nelle zone cittadine indicate al comma precedente l’Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell’ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

 

Art. 2

MODALITÀ PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI

 

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico.      In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo ed ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell’Autorità comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale .

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso di inosservanza, l’Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Salvo quanto previsto dal C.d.s., per violazioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione di € 51,65

Art.3

COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI

 SULL’AREA PUBBLICA

 

L’autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza, comunque deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m. 2,00 di larghezza.

L’amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi e sempre puliti.

In ogni caso l’occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni.

Salvo quanto previsto dal C.d.s., per violazioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione di € 51,65

 

Art.4

ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

 

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci e derrate, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate, fatta eccezione dei giorni coincidenti con fiere e mercati.

Sanzione € 103,29

 

 

  

 

ART.5

PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

 

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all’aperto su suolo pubblico, non potranno erigersi palchi, o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell’Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

Sanzione € 154,94

ART. 6

DIVIETO DI GIOCHI SU SUOLO PUBBLICO

 

Sul suolo pubblico è vietato giocare, ad eccezione di quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 26 del presente Regolamento.

Sanzione € 25,82

 

ART. 7

COLLOCAMENTO DI CONDUTTORE

 

Il collocamento e la riparazione di condutture dell’energia elettrica e di gas, l’impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché le altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc. sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, dietro parere dell’Ufficio Tecnico Comunale, ferma l’osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell’atto di concessione e conservati in modo efficiente ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l’obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese,a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici; lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all’atto dell’impianto, oppure in seguito.

I concessionari, nell’esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dall’ufficio tecnico comunale, al quale dovranno notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio ai lavori.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di P.M., i tempi le modalità per l’esecuzione dei lavori. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell’Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese degli stessi proprietari.

L’Amministrazione comunale si riserva di procedere in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Sanzione € 258,23

 

CAPO II

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

 

ART. 8

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

Tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù  di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di rifiuto, ecc.ecc.

Salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge in materia, per violazioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione di € 20,66.

 

ART. 9

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

 

E’ proibito agli esercenti che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere sul suolo pubblico, alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario, e deve essere effettuata immediatamente.

Sanzione € 20,66

 

Art. 10

PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE

 

I portici, i cortili, le scale e ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti.

Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l’uso normale o nuoccia al decoro dell’edificio o sia causa di impedimento.                    

                                        Sanzione € 51,65

 

 

 

Art. 11

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E BOTTEGHE

 

E’ proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili, versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio provvedendo anche alla raccolta dei relativi rifiuti.

Sanzione € 20,66

 

Art. 12

TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

 

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi liquidi e simili deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta,è fatto obbligo alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Sanzione € 25,82

 

Art. 13

SGOMBRO DELLE NEVI

 

I proprietari e i conduttori di case hanno l’obbligo solidale di provvedere allo sgombero delle nevi dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucciolevole il ghiaccio chi vi si forma. E’ vietato lo scarico sul suolo pubblico dai cortili.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terra.

Sanzione € 51,65

 

Art.14

DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DEI VEICOLI SU AREE PUBBLICHE

 

E’ proibito in luoghi pubblici la lavatura dei veicoli; sono altresì vietati in luoghi pubblici le riparazioni dei veicoli, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Sanzione € 77,47

 

Art. 15

DIVIETO DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANA ED INDUSTRIALE

 SU AREE PUBBLICHE

 

E’ proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l’autorizzazione dell’Autorità competente.

Sanzione € 154,94

 

Art. 16

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ANIMALI

 

E’ vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio; E’ vietato altresì il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali

E’ vietato lasciar vagare entro l’abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, ecc. gli animali di cui sopra.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Salvo quanto previsto dal regolamento d’igiene in merito alla detenzione di animali da cortile nel centro urbano, per le violazioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione di € 25,82

 

Art. 17

DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI

 

Salvo quanto disposto dal regolamento per la pubblicità e per le pubbliche affissioni è vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti

 sanzione € 25,82

 

Art. 18

DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA

 

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare la legna.

sanzione € 30,99

 

CAPO III

DECORO DEI CENTRI ABITATI

 

Art. 19

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

 

Fatto salvo quanto previsto dal regolamento edilizio, i proprietari dei fabbricati dovranno tenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l’esterno, gli androni, le scale, le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici, uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.

E’ vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti e segni, come pure insudiciare o macchiare.

Il Sindaco disporrà l’immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutta la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Sanzione € 51,65

 

Art. 20

COLLOCAMENTO DI CARTELLI, TARGHE ED ISCRIZIONI

 

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio e dal regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento di cartelli, targhe ed iscrizioni di qualunque specie, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all’autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all’arte e alla storicità dei luoghi.

Sanzione € 51,65

 

Art. 21

ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI

 

Gli oggetti di ornamento ( come vasi da fiori, gabbie di uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) , posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitare la caduta.

Nell’innaffiare i vasi da fiori posti sulle finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell’acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Sanzione € 51,65

Art.22

DEPOSITI IN PROPRIETÀ PRIVATA

 

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell’Autorità comunale nuoccia all’estetica ed al decoro della Città.

Sanzione € 51,65

 

Art. 23

LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

 

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati; è vietato altresì sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico. Il Sindaco, su richiesta del cittadino, in casi eccezionali e di comprovata necessità, può derogate a tale divieto.  

          Sanzione € 51,65

 

Art. 24

SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

 

E’ vietato scuotere e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, tappeti , panni od altri oggetti simili

Sanzione € 25,82

 

Art. 25

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI E DEGLI IMBALLAGGI

 

 E’ vietato depositare in luoghi pubblici od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

Il deposito dei RR.SS.UU. è consentito solo nei giorni feriali non prefestivi nelle ore che saranno successivamente stabilite con ordinanza sindacale esclusivamente negli appositi contenitori, in buste ben legate; gli imballaggi in cartone e simili possono essere conferiti esclusivamente nei suddetti orari dei giorni feriali non prefestivi ben piegati e legati in  modo da evitare ingombro.

Bottiglie ed altri rifiuti in vetro, pile esauste e medicinali scaduti vanno destinati alla raccolta differenziata e pertanto saranno depositati negli appositi contenitori;altresì è vietato depositare rifiuti che possono essere  pericolosi per l’operatore che li preleva (oggetto appuntiti o taglienti) senza segnalare tale circostanza con la scritta: “ATTENZIONE – RIFIUTI PERICOLOSI”.

Sanzione € 20,66

 

Art. 26

VIALI E GIARDINI PUBBLICI

 

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

a. introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con qualunque veicolo in genere;

b. passare o coricarsi nelle aiuole, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;

c. guastare o lordare i sedili; danneggiare siepi, piante, fiori, salire sugli alberi, appendervi o poggiarvi oggetti;

d. dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone;

e. svolgere competizioni sportive;

E’ consentito ai bambini, non superiore ai 4 anni di età, l’uso di tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori, automobiline, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone e cose. Le norme suddette, in quanto applicabili,valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

Sanzione  € 25,82

 

Art. 27

VASCHE E FONTANE

 

E’ proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida e liquida.

E’ vietato valersi dell’acqua per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi ed altri espedienti. In loro prossimità è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili. E’ altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale.

Sanzione € 51,65

 

Art. 28

ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO

 AL DECORO ED ALLA MORALITÀ

 

E’ vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto ai portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private. E’ del pari vietato salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei ponti. E’ vietato introdursi  e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro, alla moralità e alla pubblica decenza.

Sanzione € 51,65

 

CAPO IV

QUIETE PUBBLICA

 

Art. 29

ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIA

 

Salvo quanto è previsto dal T.U.L.P.S. e da altre disposizioni di legge, non è consentita l’attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un’arte, mestiere o industria e esegue lavori con l’uso di strumenti elettromeccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestiere che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del mattino.

Comunque nelle vicinanze di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l’esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.

ART 29 BIS