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 COMUNE DI  CAIAZZO
PROVINCIA DI CASERTA

Manuale per la gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali

 

CAPO I


AMBITO DI APPLICAZIONE
E DEFINIZIONI

 

art. 1

Ambito di applicazione

1.        Il presente manuale disciplina la gestione del sistema per la tenuta del protocollo informatico e dei flussi documentali del Comune di Caiazzo.

art. 2

Normativa di riferimento

1.        Il presente manuale viene emanato sulla base della seguente normativa:

-          Circolare Ministero dell’Interno 1° marzo 1897 n. 17100-2;

-          legge 7 agosto 1990 n.241;

-          DPR. 28 dicembre 2000 n.445;

-          DPCM 28 ottobre 1999;

-          DPCM 14 ottobre  2003

art. 3

Definizioni

1.        Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione informatica, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, prodotti e acquisiti ai fini dell'attività amministrativa.

2.        Per gestione documentale si intende l’insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dall’amministra-zione comunale.

3.        Per protocollo si intende l’insieme delle procedure e degli elementi attraverso i quali i documenti vengono trattati sotto il profilo giuridico-gestionale.

4.        Per sistema di protocollo informatico si intende l’insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzate dal comune per la gestione dei documenti.

5.        Per segnatura di protocollo si intende l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso.

6.        Per titolario si intende lo strumento che consente di classificare, in maniera logica, sistematica e coerente, la documentazione archivistica che venga prodotta o comunque acquisita dal Comune di Caiazzo, durante lo svolgimento dell’attività amministrativa.

 

 

CAPO II
IL DOCUMENTO

 art. 4

Produzione dei documenti

1.        I documenti, secondo quanto disposto dall'art. 3 del Decreto leg.vo 12 febbraio 1993, n. 39, sono di norma prodotti tramite i sistemi informatici.

2.        I documenti, secondo quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, sono beni inalienabili.

art. 5

Tipologia dei documenti

1.        I documenti si distinguono in documenti in arrivo, documenti in partenza, documenti interni

2.        I documenti vanno di norma protocollati e gestiti secondo le disposizioni e le eccezioni previste nel presente manuale.

3. Il presente manuale individua i documenti da non protocollare.

art. 6

Documenti interni

1.        I documenti interni sono quelli scambiati tra uffici.

     Essi si distinguono in:

a.       documenti di preminente carattere informativo;

b.       documenti aventi rilevanza giuridica.

2.        I documenti interni di preminente carattere informativo sono di norma memorie informali, appunti, brevi comunicazioni di rilevanza meramente informativa scambiate tra uffici.

3.        I documenti interni aventi rilevanza giuridica sono quelli redatti dal personale nell'esercizio delle proprie funzioni e al fine di documentare fatti inerenti all'attività svolta e alla regolarità delle azioni amministrative o qualsiasi altro documento dal quale possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi.

 

art. 7

Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo

1. Sono escluse dalla registrazione di protocollo le seguenti tipologie di documenti:

   a) tutti i documenti che, per loro stessa natura, non rivestono alcuna rilevanza giuridico-amministrativa presente o futura come stampe pubblicitarie od informative, inviti, note di ricezione delle circolari;

   b) gazzette ufficiali, bollettini ufficiali della regione, libri, giornali, riviste, e ogni sorta di pubblicazione;

   c) gli allegati, se accompagnati da lettera di trasmissione e, in genere, tutti i lavori (studi, statistiche, ecc.) che, essendo accompagnati da lettera di trasmissione, non necessitano di ulteriore protocollazione;

   d) tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare su registri cartacei o informatici autorizzati quali: annotazioni, trascrizioni, registrazioni sugli atti dello stato civile, dell’anagrafe della popolazione e delle liste elettorali; registrazioni sui ruoli matricolari; registrazione degli atti da notificare a cura del messo comunale e da affiggere all’albo pretorio da parte dell’addetto;

   e) atti relativi alle operazioni attinenti al censimento della popolazione o di altri censimenti particolari;

   f)  documenti non classificabili come corrispondenza. Se accompagnati da lettera di trasmissione viene protocollata quest’ultima.

2. Ai sensi dell’art. 53 – comma 5 – del D.P.R. 445/2000 non sono sottoposti a protocollazione tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell’Amministrazione, quali atti da scaricare sul registro albo o notifiche, deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti e fatture.

3. Sono altresì esclusi dalla registrazione di protocollo, gli atti riservati personali

 

art. 8

Uso del telefax

1.     I documenti pervenuti per mezzo di fax sono soggetti alla stessa procedura di protocollazione degli altri documenti.

2.      Gli addetti all’Ufficio per la tenuta del protocollo provvedono affinché i fax e tutti gli altri documenti aventi carattere di urgenza, o che rivestano particolare importanza, siano ritirati ad horas presso l’ufficio protocollo da parte del personale degli uffici comunali destinatari, avendo cura questi ultimi di firmare, per ricevuta, l’apposito registro.

3.      Copie dei fax pervenuti vengono consegnate al Sindaco e al Segretario Comunale.

4.      Altri fax possono essere assegnati ad altri uffici comunali previe direttive del Segretario Comunale.

5.    Gli atti pervenuti per fax rivestente valore giuridico pervenuti presso il centro culturale di Palazzo Mazziotti vengono protocollati presso l’ufficio protocollo del Comune.

 

art. 9

Uso della posta elettronica

1. Al fine di velocizzare lo scambio di informazioni tra uffici, con enti pubblici e privati e cittadini, nonché per la funzionale gestione dei procedimenti amministrativi, dell’accesso e della partecipazione agli stessi, gli uffici fanno uso della posta elettronica. Allo scopo, i dirigenti responsabili delle strutture provvedono all’acquisizione delle necessarie dotazioni strumentali nonché alla formazione del personale.

2. Il documento pervenuto o trasmesso mediante posta elettronica viene trattato in modo conforme alle tecniche ed alla normativa vigente.

3. E’ giuridicamente rilevante la corrispondenza pervenuta o inviata per posta elettronica  all’Ufficio per la tenuta del protocollo.

 

  

CAPO III
IL PROTOCOLLO

art. 10

Responsabile della tenuta del protocollo

1.     Il responsabile delle attività connesse alla tenuta del protocollo con sistemi informatici viene individuato dal Segretario Comunale.

2.     Il responsabile della tenuta del protocollo viene coadiuvato da altre unità lavorative, responsabili del procedimento amministrativo e di concerto con il responsabile del C.E.D., provvede a:

      a) individuare gli utenti ed attribuire loro un livello di autorizzazione all’uso di funzioni della procedura, distinguendo quelli abilitati alla mera consultazione dell’archivio, o di parti di esso, da quelli abilitati anche all’inserimento, modifica e aggiunta di informazioni;

      b) verificare che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro 24 ore dal fermo delle attività di protocollazione informatica;

      c) controllare il buon funzionamento degli strumenti e dell’organizzazione delle attività di protocollazione e le funzionalità di accesso si interno che esterno;

      d) autorizzare le operazioni di annullamento del protocollo;

      e) controllare l’osservanza delle presenti norme da parte del personale addetto.

3. Il responsabile del procedimento, cui l’atto afferisce, provvede a verificare che nell’ambito dei procedimenti di cui è responsabile ciascun atto sia correttamente protocollato e che tutte le informazioni relative allo stato del procedimento siano correttamente e tempestivamente inserite ogni qualvolta occorra un progresso nella esecuzione del procedimento stesso, con particolare riferimento all’assegnazione dell’affare.

 

art. 11

Natura giuridica del registro di protocollo

1. Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell’effettivo ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici.

2. Il registro di protocollo è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti previste dalla normativa vigente e dalla privacy.

3. Il registro di protocollo, unico per tutto l’ente, si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

 

 

art. 12

Protocollazione con sistemi automatizzati

1. La protocollazione dei documenti formati dal Comune o dallo stesso utilizzati è effettuata, di norma, mediante sistemi informativi automatizzati.

2. Il protocollo gestito con sistemi informatici deve:

a)       garantire la sicurezza e l’integrità dei dati;

b)       garantire la puntuale e corretta registrazione dei documenti in entrata ed in uscita;

c)       consentire l’identificazione ed il rapido reperimento delle informazioni riguardanti il procedimento ed il relativo responsabile;

d)       fornire informazioni statistiche sull’attività dell’ufficio;

e)       consentire, in condizioni di sicurezza, l’accesso esterno da parte di soggetti autorizzati con le opportune garanzie a tutela dei diritti di riservatezza dei terzi.

 

art. 13

Elementi obbligatori
ed elementi accessori della registrazione di  protocollo

1. La registrazione di protocollo contiene elementi obbligatori e elementi accessori.

2. La registrazione degli elementi obbligatori del protocollo è rilevante sul piano giuridico in quanto contiene le indicazioni necessarie e fondamentali per l’univoca, certa, efficace ed immediata identificazione dei documenti.

3. La registrazione degli elementi accessori del protocollo è rilevante sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale.

 

art. 14

Individuazione degli elementi obbligatori della registrazione di protocollo

1. Gli elementi obbligatori del protocollo, cioè rilevanti sul piano giuridico-probatorio, sono i seguenti:

a.       numero progressivo di protocollo del documento, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;

b.       data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;

c.       mittente per i documenti ricevuti, destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile, con indicazione del cognome e nome oppure della ragione sociale, seguiti dal luogo di residenza o della sede;

d.       oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;

e.       ufficio assegnatario per i documenti in arrivo, ufficio che ha prodotto il documento per quelli in partenza;

f.        riferimento, in caso di riscontro, del numero già esistente sul precedente documento.

2. Il numero progressivo di protocollo è un numero ordinale costituito da sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.

3. Qualora i destinatari siano più di due, la registrazione a protocollo potrà riportare il destinatario primo nominato ed il numero degli ulteriori destinatari. In caso di petizioni o documenti simili, il mittente sarà indicato con il nome del primo firmatario e della dicitura “ più altri”.

4. L’oggetto deve essere indicato in modo tale da rendere il documento distinguibile da altri e che permetta l’individuazione della specifica pratica cui si riferisce o di cui ne costituisce il presupposto per la creazione.

 

art. 15

Inalterabilità, immodificabilità, validità, annullamento
degli elementi obbligatori del protocollo

1. La registrazione degli elementi obbligatori del protocollo, ad eccezione di quelli di cui alla lettera e) dell’articolo precedente, non può essere modificata né integrata, né cancellata, ma soltanto annullata mediante un'apposita procedura.

2. È consentito, indipendentemente dal supporto materiale del registro di protocollo (cartaceo, informatico, ecc.), l'annullamento di una registrazione a protocollo solo attraverso l'apposizione della dicitura "annullato".

3. L'apposizione della dicitura "annullato" deve essere effettuata in maniera tale da consentire la lettura delle informazioni originarie, nonché la data, l’identificativo dell’operatore e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

art. 16

Individuazione
degli elementi accessori della registrazione di protocollo

1. La registrazione di protocollo, in armonia con la normativa vigente, può prevedere elementi accessori, rilevanti sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale, sempre che le rispettive informazioni siano disponibili.

2. Il responsabile della tenuta del protocollo, con proprio provvedimento e al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, può modificare e integrare gli elementi accessori del protocollo.

 

art. 17

Tipologia
degli elementi accessori della registrazione di protocollo

1. Gli elementi accessori del protocollo, gestiti e integrati in forma modulare con gli elementi obbligatori, sono legati alle seguenti funzioni:

a.       gestione degli affari e dei procedimenti amministrativi;

b.       gestione delle banche dati, (relativamente a possibili ulteriori informazioni da includere su ogni pratica es. P.I., C.F., telefoni ecc..).

2. Gli elementi accessori del protocollo legati alla gestione degli affari e dei procedimenti amministrativi sono i seguenti:

a.       data del documento;

b.       numero di protocollo del documento ricevuto;

c.       ora e minuto di registrazione;

d.       estremi del provvedimento di differimento dei termini di registrazione;

e.       tipo di spedizione (ordinaria, espressa, corriere, raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax, ecc.);

f.        collegamento a documenti precedenti e susseguenti;

g.       indicazione degli allegati su supporto informatico;

h.       nominativo del destinatario di copia per conoscenza;

i.         unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo;

j.         nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;

k.       oggetto del procedimento amministrativo;

l.         termine di conclusione del procedimento amministrativo;

m.      stato e tempi parziali delle procedure del procedimento amministrativo;

n.       tipologia del documento amministrativo, con indicazione esplicita di quello sottratto all'accesso o con accesso differito;

o.       immagine informatica del documento amministrativo.

 

art. 18

Unicità

del numero di protocollo

1. Ogni numero di protocollo individua un unico documento e, di conseguenza, ogni documento reca un solo numero di protocollo.

2. Non è consentita la protocollazione né la trasmissione di un documento recante un numero di protocollo già utilizzato, neppure se l'affare o il procedimento amministrativo si esaurisce con un documento ricevuto e la risposta al medesimo nello stesso giorno di protocollazione.

 

art. 19

Riservatezza temporanea
delle informazioni

1. Per i procedimenti amministrativi per i quali si renda necessaria la riservatezza temporanea delle informazioni, cioè il differimento dei termini di accesso, è prevista una forma di accesso riservato al protocollo unico.

2. Il responsabile dell'immissione dei dati deve indicare contestualmente alla registrazione a protocollo anche l'anno, il mese e il giorno, nel quale le informazioni temporaneamente riservate divengono soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa vigente.

 

art. 20

Il protocollo unico

Gli uffici afferiscono ad un protocollo unico generale per tutta la corrispondenza da e per il Comune. Il Segretario Comunale individua gli Uffici Comunali che per motivi organizzativi sono autorizzati alla protocollazione informatica della corrispondenza, sia in partenza che in arrivo, direttamente dai singoli uffici, per gli atti di loro competenza, mediante collegamento al sistema di protocollo informatico.

 

art. 21

Il protocollo riservato

1. Sono previste particolari forme di riservatezza per la registrazione e l’accesso al protocollo unico per:

a.       documenti legati a vicende di persone o a fatti privati o particolari;

b.       documenti di carattere politico e di indirizzo che, se resi noti, possano ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

c.       documenti dalla cui conoscenza possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell’attività amministrativa;

d.       documenti riguardanti i dati sensibili di cui all’art. 22 della legge 675/96 e relativi all’ordine pubblico e la prevenzione e repressione dei reati: in particolare la corrispondenza tenuta dai tribunali con l’Ufficio Servizi Sociali e quella riguardante atti di polizia giudiziaria, soprattutto di pertinenza del Comando di Polizia Municipale.

2. Il responsabile della tenuta del protocollo dispone la registrazione riservata informatica dei documenti di cui alle lettere a), c) e d) del precedente comma. La registrazione è effettuata da personale all’uopo autorizzato, con strumenti informatici opportunamente predisposti, in modo tale da renderli crittografati nel registro di protocollo generale, sia informatico che cartaceo. Tali documenti, dopo le operazioni di protocollazione, vengono reinseriti nella busta opportunamente chiusa ed inviati agli uffici di destinazione

3.. Il Responsabile della tenuta del protocollo provvede alla trasmissione dei documenti di cui alla lettera b) del comma precedente, al Sindaco, per la loro registrazione sul protocollo riservato, omettendone la registrazione sul protocollo generale.

 

art. 22

Consultabilità
dell'archivio riservato

1.     Il complesso dei documenti per i quali sia stata attivata la registrazione a protocollo con accesso riservato costituisce l'archivio riservato.

2.     I documenti e i fascicoli dell'archivio riservato sono soggetti all’accesso con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

  

art. 23

Stampa del registro
di protocollo informatizzato

1. Si provvede quotidianamente alla stampa del registro giornaliero di protocollo entro le ore 13:00 di ogni giorno lavorativo e nel caso di rientro pomeridiani alla chiusura degli uffici al pubblico .

2. Dal 10° al 15° giorno di ogni mese, si provvede alla stampa del registro di protocollo del mese precedente.

 

art. 24

Registro di emergenza

3.     Il responsabile della tenuta del protocollo o, in caso di sua assenza, altro incaricato, autorizza lo svolgimento manuale delle operazioni di registrazione di protocollo sul registro di emergenza, mediante l’apposizione della propria firma, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la procedura informatica.

4.     Il registro di emergenza è analogo a quello previsto dal Regio Decreto 25 gennaio 1900 n. 35 ed utilizza una numerazione progressiva, riferita alle registrazioni di emergenza, composta dal numero seguito dalla lettera “e”. Tale numerazione progressiva inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

5.     Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione nonché la data e l’ora del ripristino della funzionalità del sistema.

6.     Qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l’uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. Per ogni giornata di registrazione manuale è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente.

7.     Nel registro di emergenza sono protocollati in via prioritaria i documenti per i quali riveste rilevanza l’effettiva data di ricevimento o di partenza. Per gli altri documenti, il responsabile del protocollo ne può autorizzare il differimento delle operazioni di registrazione, facendo constare ciò in apposito verbale.

8.     Le informazioni relative ai documenti protocollati manualmente sono inserite nel sistema informatico utilizzando una apposita funzione di recupero dei dati, entro dieci giorni dal ripristino della funzionalità del sistema..

 

art. 25

Segnatura di protocollo

1. Il progressivo di protocollo, apposto o associato al documento mediante l’operazione di segnatura di protocollo, può essere composto da un numero di cifre inferiore a sette. Esso deve essere sempre indicato contestualmente alla data di registrazione.

 

art. 26

Accesso interno alle informazioni

1. Il responsabile della tenuta del protocollo d’intesa con il Segretario Comunale abilita l’accesso ai dati da parte degli utenti appartenenti all’amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti prevedendosi:

a)       abilitazione agli operatori dell’ufficio per la tenuta del protocollo, per lo svolgimento delle ordinarie funzioni di protocollazione e di ricerca;

b)       abilitazione ad alcuni operatori dell’ufficio per la tenuta del protocollo, per le operazioni di registrazione e di ricerca al protocollo riservato;

c)       abilitazione agli operatori degli uffici autorizzati alla protocollazione diretta, per la registrazione e la ricerca dei dati di rispettiva competenza;

d)       abilitazioni specifiche previste dalla normativa per l’accesso ai dati personali ed in particolare a quelli sensibili.

2. Gli addetti all’ufficio per la tenuta del protocollo, in considerazione delle particolari e delicate informazioni di cui possono venire a conoscenza in ragione del loro servizio, sono tenuti in modo particolare al rispetto del segreto d’ufficio.

 

art. 27

Accesso esterno alle informazioni

1. Per quanto riguarda l’esercizio del diritto di accesso ai documenti, di cui alla normativa vigente, il Segretario Comunale autorizza il richiedente all’acquisizione di notizie desumibili dal protocollo informatico nel rispetto delle norme di legge.

2. L’accesso alle informazioni contenute nel registro di protocollo informatico da parte dell’interessato viene effettuato sia presso l’Ufficio per la tenuta del protocollo sia presso gli altri uffici abilitati. Per l’accesso ai dati contenuti solo sul protocollo cartaceo l’ufficio, compatibilmente con le attività ordinarie, provvede quanto prima e comunque non oltre sette giorni dalla richiesta, semprechè la ricerca sia circoscritta a periodi temporali di registrazione non superiori a tre mesi. Ricerche più ampie devono essere autorizzate dal Responsabile della tenuta del protocollo d’intesa con il Segretario Comunale, che ne determinano tempi e modalità.

3. Le funzioni minime utilizzate per l’accesso, da parte di pubbliche amministrazioni attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, consistono:

a. nel numero di protocollo, data di ricezione ed informazioni complete sull’oggetto dei documenti, attraverso l’indicazione di una parte o di tutte le seguenti informazioni:

      1 – oggetto, specificato anche parzialmente;

      2 – mittente o destinatario;

b. nell’ufficio di appartenenza del responsabile del procedimento, attraverso l’indicazione del numero di protocollo di un qualsiasi documento presentato al Comune;

c. nell’ufficio di appartenenza del responsabile del procedimento, attraverso l’indicazione del numero di protocollo di un qualsiasi documento prodotto dal Comune.

4. L’accesso per via telematica alle informazioni avviene, previa identificazione del soggetto richiedente, attraverso una procedura informatica basata sull’utilizzo di sistemi di cifratura e di firma digitale.

 

Art. 28

Accesso dei Consiglieri comunali

Non è consentito un indiscriminato accesso al protocollo, ma l’acquisizione di notizie desumibili da esso è  possibile compatibilmente con lo svolgimento dell’attività amministrativa e laddove il Consigliere identifichi con precisione gli oggetti del protocollo nel rispetto del principio di pertinenza per lo svolgimento del mandato.

 

art. 29

Controlli sugli accessi

1. La procedura deve consentire l’utilizzazione delle funzioni previste dal sistema di protocollo informatico solo al personale abilitato e nei limiti del livello di autorizzazione concesso.

2. La procedura deve provvedere alla registrazione degli interventi di modifica e di accesso ai dati, unitamente alla data ed all’identificativo dell’operatore in modo che ne risulti agevole il controllo ai fini della verifica della legittimità delle operazioni compiute.

3. L’accesso non consiste nella diretta consultazione da parte di chiunque del protocollo informatico e del supporto cartaceo al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili così come indicati dal codice sulla privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

 

 

CAPO IV

SISTEMA INFORMATIVO DOCUMENTARIO

 

art. 30

Disposizioni sull'apertura
della corrispondenza in arrivo

1. La corrispondenza in arrivo va aperta dall’addetto al protocollo nel medesimo giorno lavorativo di ricezione e contestualmente protocollata.

2. La corrispondenza non viene aperta nei seguenti casi:

a.     corrispondenza riportante l'indicazione "offerta", "gara d'appalto", "concorso" o simili, o comunque dalla cui confezione si evinca la partecipazione ad una gara;

b.     corrispondenza indirizzata nominativamente oppure riportante l'indicazione "riservata", "personale", "confidenziale" o simili, o comunque dalla cui confezione si evinca il carattere di corrispondenza privata;

3. Sulla base di quanto descritto nel precedente comma 2, la corrispondenza va inoltrata, nel caso di una gara, direttamente all'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo oppure, nel caso di corrispondenza privata, direttamente al destinatario.

4. Il personale che si accorga di aver ricevuto tra la propria corrispondenza un documento inerente a procedimenti amministrativi o affari di competenza dell'Amministrazione comunale deve consegnarlo o farlo pervenire tempestivamente all’ufficio protocollo, per la conseguente registrazione e segnatura.

 

art. 31

Protocollazione
della busta di una gara

1. La corrispondenza riportante l'indicazione "offerta", "gara d'appalto", "concorso" o simili o comunque dalla cui confezione si evinca la partecipazione ad una gara, non viene aperta ma viene protocollata in arrivo con l'apposizione del numero di protocollo e della data di registrazione direttamente sulla busta (plico o simili).

2. Il responsabile del procedimento amministrativo relativo ad una gara, ne comunica all’Ufficio per la tenuta del protocollo la data e l’ora di scadenza della presentazione delle offerte, avendo cura di far corrispondere quest’ultima con l’ora di chiusura dell’ufficio stesso.

3. Aperta la busta (plico o simili), il responsabile del procedimento amministrativo provvede a riportare il numero di protocollo e la data di registrazione già assegnati al documento, conservando la busta (plico o simili) come allegato.

4. Espletata la gara e trascorsi i termini di legge per eventuali ricorsi, possono essere eliminate le buste (plichi e simili).

 

art. 32

Protocollazione
del documento in arrivo

1. L'ufficio protocollo e gli altri Uffici Comunali abilitati provvedono alla registrazione del documento in arrivo, con l'assegnazione degli elementi obbligatori del protocollo, nello stesso giorno di ricevimento.

2. In caso di impedimento alla registrazione di protocollo di tutti gli atti, nello stesso giorno di presentazione, viene data priorità a quelli per i quali riveste particolare importanza la puntuale protocollazione. Qualora dalla mancata registrazione a protocollo del documento nel medesimo giorno lavorativo di ricezione possa venire meno un diritto di terzi, con motivato provvedimento del responsabile del servizio di protocollo si differiscono i termini di registrazione a protocollo.

3. Per differimento dei termini di registrazione si intende il provvedimento con il quale vengono individuati i documenti da ammettere alla registrazione differita, le cause e il termine entro il quale la registrazione a protocollo deve comunque essere effettuata.

4. Qualora venga erroneamente registrato un documento di competenza di terzi (altro ente, altra persona fisica o giuridica), la registrazione va annullata con le procedure descritte all'art. 15, utilizzando un altro numero di protocollo per la trasmissione a chi di competenza.

5. E’ fatto assoluto divieto agli addetti dell’Ufficio per la tenuta del protocollo la attribuzione del numero di protocollo a documenti che non sono presentati materialmente all’ufficio stesso e quindi la sua comunicazione per mezzo del telefono o con altri strumenti.

6. Le lettere anonime non vengono protocollate se intestate genericamente al Comune. Se specificamente indirizzate, sono inviate al destinatario, il quale ne potrà disporre la protocollazione.

7. Le lettere con firma illeggibile vengono protocollate con la dicitura “firma illeggibile” quale mittente.

 

art. 33

Rilascio di ricevuta
del documento in arrivo

1. Qualora un documento sia consegnato personalmente dal mittente o da altra persona incaricata e venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, gli addetti all’ufficio per la tenuta del protocollo oppure altri Uffici Comunali abilitati provvedono con procedura informatica oppure mediante segnatura del numero e data di protocollo sulla copia della prima pagina del documento stesso..

2. La ricevuta è rilasciata con procedura informatica mediante l’utilizzo di un modulo predefinito che deve essere debitamente firmato dall’operatore.

3. Nel caso in cui è rilevata la precisa indicazione dell’ora e dei minuti della consegna dei documenti e non vi sia concordanza tra il momento di presentazione e quello di stampa della ricevuta, il personale addetto all’ufficio è autorizzato a indicare l’ora ed i minuti effettivi di presentazione

4. Gli addetti all’ufficio per la tenuta del protocollo non possono rilasciare ricevute per documenti che non siano soggetti a regolare protocollazione e la semplice apposizione del timbro datario dell’ufficio per la tenuta del protocollo sulla copia, non ha alcun valore giuridico e non comporta alcuna responsabilità del personale dell’ufficio in merito alla ricezione ed all’assegnazione del documento.

5. Per certe tipologie di documenti in arrivo si può prevedere la loro preventiva visione dall'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo al fine di rilevarne la completezza e la regolarità.

 

art. 34

Trasmissione dei documenti e determinazione dell'unità organizzativa
responsabile del documento in arrivo

1. Dopo essere stato protocollato dall’addetto e dopo l’assegnazione  a cura del Segretario comunale, il documento in arrivo passa al responsabile dell’area, per la determinazione di competenza e la necessaria assegnazione all'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo e al Sindaco per opportuna conoscenza.

2. La trasmissione dei documenti dall’ufficio per la tenuta del protocollo alle strutture competenti, avviene mediante l’utilizzo di strumenti informatici di lettura ottica e di posta elettronica. In carenza di dette attrezzature, i documenti in arrivo sono trasmessi in originale e per competenza all’unità organizzativa responsabile.

3. Qualora un documento tratti più argomenti, imputabili a procedimenti amministrativi diversi, è possibile farne il necessario numero di copie per l’inoltro di ciascuna di esse ai corrispondenti responsabili.

 

art. 35

Compiti del responsabile
del procedimento amministrativo
sul documento in arrivo

1. Spettano al responsabile del procedimento amministrativo le incombenze relative alla gestione del documento e alla registrazione delle informazioni ad esso collegate, cioè degli elementi accessori del protocollo (classificazione, fascicolazione, termini di conclusione del procedimento amministrativo, etc.) ed in particolare quelle utili a fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo e il singolo procedimento cui esso è associato.

 

art. 36

Protocollazione di un documento
informatico in arrivo

1. Il documento informatico in arrivo va protocollato mediante l'apposizione contestuale della firma digitale, all’atto della sua completa attuazione, del responsabile del servizio di protocollo, con le procedure stabilite dalla normativa vigente.

 

art. 37

Protocollazione di un documento
informatico in partenza e interno

1. Il documento informatico in partenza e il documento informatico interno vanno protocollati mediante l'apposizione contestuale della firma digitale dell'autore, cioè del responsabile del procedimento amministrativo, con le procedure stabilite dalla normativa vigente.

 

art. 38

Protocollazione della posta in partenza

1. La protocollazione della posta in partenza è effettuata dall’addetto al protocollo generale o direttamente dai singoli settori/servizi se ed in quanto gli stessi sono collegati ed abilitati al sistema di protocollo informatico e preventivamente autorizzati. In tal caso spettano al responsabile del procedimento amministrativo le incombenze relative alla produzione e alla gestione del documento in partenza, cioè la registrazione degli elementi obbligatori e degli elementi accessori del protocollo.

2. E’ assolutamente vietato da parte degli addetti all’Ufficio per la tenuta del protocollo, attribuire telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo numeri di protocollo, essendo tenuti essi stessi alle operazioni di registrazione  e di segnatura che abbisognano della materiale disponibilità del documento.

3. Ogni documento in partenza deve trattare un unico argomento, indicato in modo tale che esso risulti sempre distinguibile da altri e ne risulti certa l’individuazione della specifica pratica cui si riferisce, e riportato, a cura dell’autore, nello spazio riservato all’oggetto. Ogni documento in uscita dovrà indicare il nominativo del responsabile del servizio, il nominativo del responsabile del procedimento, i giorni e gli orari di ricevimento al pubblico, il numero telefonico diretto.

4. Le firme e le sigle necessarie alla redazione e alla perfezione giuridica del documento in partenza vanno apposte prima della sua protocollazione

5. La confezione (busta, plico o simili) del documento in partenza deve riportare l'ufficio cui afferisce il responsabile del procedimento amministrativo

6. Qualora i destinatari siano più di due, la registrazione a protocollo potrà riportare il destinatario primo nominato ed il numero degli ulteriori destinatari oppure, per i documenti particolarmente rilevanti, rinviare all'elenco dei destinatari che deve essere conservato in allegato alla minuta a cura del responsabile del procedimento relativo.

7. Per gli inviti a gare pubbliche può utilizzarsi, per indicare i destinatari, la dizione “Varie ditte loro sedi”. L’ufficio che ha indetto la gara conserva, in allegato alla copia del documento spedito, l’elenco dei destinatari

 

art. 39

Affrancatura corrispondenza in partenza

1. L’Ufficio per la tenuta del protocollo provvede alla consegna  della corrispondenza entro e non oltre le ore 12:30 all’Ufficio Postale di Caiazzo per il tramite di un dipendente incaricato dal Segretario Comunale.

2. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di cui al comma precedente, la corrispondenza in partenza deve essere conferita all’Ufficio per la tenuta del protocollo entro e non oltre le ore 11:00, opportunamente confezionata ed in busta chiusa (se non deve essere effettuata la protocollazione), a cura dell’ufficio di provenienza.

 

art. 40

 Ritiro e consegna posta all’Ufficio Postale

1. L’addetto alla consegna della corrispondenza presso l’Ufficio Postale provvede anche al ritiro della corrispondenza in arrivo entro le ore 09:30.

 

art. 41

Ritiro e consegna posta agli uffici comunali

1. Gli addetti degli Uffici Comunali provvedono al ritiro quotidiano della corrispondenza presso l’Ufficio Protocollo tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 9:30 e dalle ore 12:00 alle ore 13:00, avendo cura di firmare per ricevuta.

 

art. 42

Personale

1.        Il personale assegnato all’Ufficio per la tenuta del protocollo deve possedere le seguenti competenze:

a)       conoscenza approfondita dell’organizzazione comunale;

b)       conoscenza di base di strumenti e tecniche per la raccolta, la registrazione e l’archiviazione delle informazioni;

c)       conoscenza adeguata per l’uso di strumenti informatici e telematici;

d)       conoscenza giuridico-amministrativa di base.

2. La formazione e l’aggiornamento del personale deve assicurare:

a)       conoscenza relativa ai processi di semplificazione ed alle innovazioni procedurali inerenti la protocollazione ed archiviazione dei documenti, introdotti nelle amministrazioni pubbliche;

b)       conoscenza di base delle dinamiche relazionali;

c)       conoscenza di strumenti e tecniche per la costruzione di supporti di comunicazione (cartacei, video, telematici).

 

art. 43

Norme transitorie

Le norme del presente manuale, relative all’adozione di strumenti informatici di lettura ottica e di posta elettronica,  collegato al protocollo generale, per le finalità di gestione dei procedimenti amministrativi, dell’accesso e della partecipazione agli stessi, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, si intendono vincolanti se ed in quanto tale strumentazione risulta acquisita ed operante all’interno dell’ente. La vincolatività di tali disposizioni è fatta constare e quindi resa operante con provvedimento della Giunta Comunale.

Il presente manuale è reso accessibile anche tramite pubblicazione sul sito internet del Comune ai sensi della normativa vigente.

 

 

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