Rende noto
presentazione domanda
per usufruire del Reddito di Cittadinanza
COMUNE DI CAIAZZO
Provincia di Caserta
Ambito territoriale C6
AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
Vista la L.R.
n. 2/04, che istituisce in via sperimentale il Reddito di Cittadinanza,
destinato ai cittadini residenti nel territorio della Regione Campania;
Visto il
Regolamento di attuazione n. 1 del 2004, approvato dal Consiglio Regionale
con Deliberazione n. 264/1 del 11/5/04;
Osservato che
in data odierna è stata posta in pubblicazione sul BURC la Delibera di
Giunta Regionale 1586/2004;
RENDE NOTO
Che i cittadini interessati
possono fare richiesta per usufruire del
REDDITO DI CITTADINANZA
misura di
contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, volta al superamento
delle condizioni di difficoltà degli aventi diritto e alla promozione di
percorsi di inclusione sociale, attraverso trasferimenti monetari pari ad
un massimo di €.350 mensili, e programmi personalizzati mirati
all’inserimento scolastico, formative e lavorativo.
DESTINATARI
Sono
destinatari degli interventi Cittadini Italiani, ovvero provenienti
dall’Unione Europea, ovvero Cittadini stranieri provenienti da paesi non
appartenenti all’Unione Europea, che:
·
alla data di pubblicazione della L.R. n. 2/04, e quindi alla
data del 23/02/04, siano residenti da almeno 60 mesi in uno dei Comuni del
territorio regionale;
·
siano appartenenti ad un nucleo familiare, definito sulla
base delle evidenze anagrafiche, salvo casi particolari disciplinati dal
D.Lgs 109/98 e s.m.i., il quale risulti complessivamente titolare di un
reddito, determinato ai sensi dell’ articolo 3 del Regolamento attuativo,
non superiore ad € 4.999,99.
Per le persone
senza fissa dimora il requisito della residenza si considera soddisfatto
qualora esse risultino domiciliate in uno dei comuni della Regione
Campania da almeno 60 mesi alla data di pubblicazione della L.R. n. 2/04.
o, in mancanza di domiciliazione e qualora non abbiano domicilio in altro
Comune d’Italia, siano nate in uno dei Comuni della Regione.
Il requisito
della residenza nel territorio regionale deve permanere per tutta la
durata della sperimentazione, PENA la decadenza dal beneficio del
Reddito di Cittadinanza.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I cittadini in
possesso dei requisiti previsti che intendono usufruire del Reddito di
Cittadinanza devono presentare domanda, al Comune di attuale residenza,
corredata dalla documentazione richiesta, entro e non oltre 30 giorni
dalla data odierna, e quindi entro il 10/12/2004.
La domanda deve
essere presentata esclusivamente servendosi dell’apposito modulo fornito
in unico esemplare dal Comune di residenza all’interessato.
Sulla
veridicità delle dichiarazioni rese, saranno svolti controlli da parte del
Comune di residenza, accedendo alle opportune banche dati (es.anagrafi
Comunali, il Ministero delle Finanze, il PRA, Aziende fornitrici di
energia elettrica, gas, servizi telefonici, con le quali sono stipulati
appositi accordi). In caso di dichiarazioni mendaci l’interessato
incorrerà nella immediata decadenza dal beneficio, oltre che nelle
sanzioni previste dalla normativa vigente.
DEFINIZIONE DI REDDITO
Ai sensi
dell’art. 3 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 2/04, ai fini
dell’accesso al beneficio, il reddito è definito dal valore più alto tra
quello risultante dalla certificazione ISEE del nucleo familiare per
l’anno 2003 e quello stimato sulla base dei consumi relativi alle utenze
domestiche, del valore di automobili e motocicli di proprietà, della casa
di abitazione, per l’anno 2003.
GRADUATORIA
Entro le
risorse disponibili, assegnate dalla Regione Campania all’Ambito, viene
stilata apposita graduatoria provvisoria degli aventi diritto al Reddito
di Cittadinanza in ciascun Ambito Territoriale, con provvedimento del
comune capofila, previa acquisizione della documentazione trasmessa dal
Sindaco o suo delegato di ciascun Comune dell’Ambito, e sulla base della
situazione economica determinata ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di
attuazione della L.R. n. 2/04.
Al fine di
consentire la redazione della graduatoria provvisoria di Ambito, ciascun
Comune trasmette al Comune capofila l’elenco delle domande ammissibili.
Avverso la graduatoria provvisoria sarà ammesso ricorso nei modi e nei
termini opportuni, stabiliti all’atto dell’approvazione della stessa da
parte del Comune Capofila, e comunque per un periodo non inferiore a 15
giorni dalla sua approvazione.
Il Comune
Capofila redige, a seguito della valutazione dei ricorsi, la graduatoria
definitiva per l’intero Ambito Territoriale e ne cura la pubblicazione.
B E N E F I C I
In caso di
accoglimento della domanda, a seguito dell’approvazione della graduatoria
definitiva, il diritto al beneficio del Reddito di Cittadinanza decorre
dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle istanze di
accesso.
I soggetti
ammessi al beneficio monetario potranno usufruire di ulteriori misure di
intervento, mirate alla promozione di percorsi di inclusione sociale, come
previsto dall’art. 6 della L.R. n. 2/2004.
Il Reddito di
cittadinanza viene erogato annualmente per la durata massima di 12 mesi,
per il triennio della sperimentazione, fatti salvi i casi di decadenza dal
beneficio.
Li
10/11/2004 IL SINDACO
(Stefano GIAQUINTO)
Prot. n. 12622 del
10/11/2004
