Regolamento per
l'elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze
Art. 1
Istituzione e finalità
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è istituito dal Nostro Comune in
sintonia con le Istituzioni scolastiche presenti nel territorio, quale
Organismo educativo delle nuove generazioni alla democrazia, alla
partecipazione e all’impegno nella comunità di vita, nonché come strumento
utile agli adulti per conoscere e approfondire il punto di vista dei
ragazzi sulla città e sui programmi di sviluppo.
E’ un organismo di partecipazione
delle ragazze e dei ragazzi, alla vita sociale e culturale della scuola e
della comunità locale e contribuisce al miglioramento della qualità della
vita di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.
Gli organi di questa
partecipazione sono il Consiglio comunale e il Sindaco dei
ragazzi.
Il Consiglio comunale dei ragazzi
si impegna ad attivarsi, in collaborazione con l’amministrazione comunale
e le istituzioni scolastiche presenti nel territorio comunale, per dare il
proprio contributo, in idee e progettualità, al riconoscimento, alla
promozione e alla tutela di tutte le categorie dei diritti umani
universalmente riconosciuti.
Il Consiglio comunale dei ragazzi
di Caiazzo pone il concetto di pace positiva, così come enunciato
dall’art. 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, a
fondamento di ogni convivenza civile tra tutte le persone e tutti i popoli
della Terra.
A tal fine promuove nell’ambiente
scolastico ed extrascolastico, la cultura della pace e dei diritti umani,
della legalità, della partecipazione, della cooperazione e della
solidarietà. Questa promozione sarà attivata anche partecipando in prima
persona, o dando il proprio appoggio morale e materiale a iniziative di
livello nazionale e internazionale.
Azioni concrete di questo impegno
sono:
-
il confronto, la collaborazione
e lo scambio di esperienze con altri Consigli Comunali dei Ragazzi in
Italia e in altri Stati, anche mediante l’attivazione di gemellaggi;
-
l’impegno ad attivarsi per
l’istituzione Consigli Comunali dei Ragazzi, in altri Comuni mediante
contatti con altre realtà scolastiche in Itali ed in altri Stati;
-
la collaborazione a iniziative
di cooperazione decentrata e di solidarietà nazionale ed internazionale
promosse dal Comune di Caiazzo , dalla scuola e altre agenzie
(organizzazioni non governative, associazioni, gruppi di volontariato);
-
l’espressione di propri,
pubblici, pareri motivati in relazione a particolari situazioni locali,
nazionali e internazionali;
-
qualsiasi altra attività, nel
rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato, che le
circostanze del momento consigliano più idonee alla promozione della
cultura della pace, dei diritti umani e della legalità democratica.
Il Consiglio comunale di Caiazzo
è consapevole che questa modalità di partecipazione dei giovani alla vita
democratica della comunità scolastica e del proprio Comune:
-
è un esempio di procedura e di
tecnica di tutela politica e istituzionale;
-
ha il valore e il significato
di autentica e concreta educazione civica e di cultura costituzionale,
aperta ai contributi teorici e operativi dei principali documenti
internazionali quali, ad esempio, la Dichiarazione Universale dei
diritti dell’Uomo; i due Patti Internazionali, rispettivamente, sui
diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali;
la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia.
Art. 2
Durata ed eleggibilità
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi
ed il Sindaco dei ragazzi durano in carica un anno.
Sono elettori e candidati tutte
le ragazze e i ragazzi, residenti nel Comune di Caiazzo, che frequentino
le classi 4^ e 5^ della scuola Primaria e 1^ classe della scuola
secondaria di Primo grado.
Art. 3
Modalità di elezione
Le elezioni si svolgeranno, presumibilmente, nel mese di gennaio di ogni
anno scolastico.
Il Sindaco del Comune di Caiazzo,
sentito il parere degli Organi collegiali della Scuola e del docente
funzione strumentale al Piano dell’offerta Formativa – area 4
(Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni
esterne alla scuola), fissa la data delle elezioni con proprio atto,
tenendo conto dei tempi per la presentazione delle liste e dello
svolgimento della campagna elettorale.
Il consiglio Comunale dei ragazzi
è formato da 16 consiglieri, 8 della scuola Primaria e 8 della scuola
secondaria di primo grado.
All’atto dell’insediamento del
CCR si procederà alla elezione del Sindaco dei ragazzi a scrutinio palese
(alzata di mano). Sarà eletto colui che riceverà almeno 9 (nove) voti su
16. Nella stessa seduta si procederà alla nomina del vicesindaco che dovrà
essere individuato tra i consiglieri che rappresentano l’ordine di scuola
che non ha ottenuto la carica di Sindaco.
Art. 4
Termini di svolgimento
Per la designazione della
candidature si dovranno svolgere elezioni primarie nelle singole classi.
Venti giorni prima della data
fissata per le elezioni, dovranno essere presentate le liste elettorali
presso l’ufficio di segreteria della Scuola, presso la segreteria del
Comune e per conoscenza all’insegnante funzione strumentale area 4.
La campagna elettorale che si svolgerà nelle forme
ritenute più opportune, d’intesa con il corpo docente, durerà per le
successive due settimane e comunque non oltre tre
giorni prima del termine previsto per le votazioni.
Art. 5
Durata delle elezioni
Le elezioni si svolgeranno nella
giornata stabilita dalle ore 9.00 alle 12.00 e il seggio elettorale sarà
allestito nei locali scolastici. Ogni seggio avrà un presidente e quattro
scrutatori nominati da un’apposita commissione elettorale a sua volta
individuata dai dirigenti scolastici.
Gli elettori riceveranno una
scheda sulla quale saranno riportati i nomi dei candidati della lista;
essi potranno espimere sino a 5 preferenze apponendo una croce affianco al
nominativo prescelto.
Deve essere garantita la piena e
totale autonomia e segretezza del voto. A tal proposito il Comune fornirà
le Scuole di cabine, schede, urne elettorali e quant’altro si renderà
necessario.
Le operazioni di scrutinio
inizieranno immediatamente alla chiusura dei seggi. Sono eletti
Consiglieri Comunali i primi 8 candidati per la scuola Primaria e i primi
8 candidati per la scuola secondaria di Primo grado che avranno ottenuto
il maggior numero di preferenze.
In caso di parità del numero delle preferenze sarà
eletto consigliere il più giovane.
La carica di Sindaco si alterna, ogni anno, tra la
scuola Primaria e la scuola Secondaria di Primo grado.
Art. 6
Funzionamento degli
organismi eletti
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi
sarà convocato nei successivi dieci giorni e da quella data sarà
immediatamente operativo. Il
Sindaco del Comune di Caiazzo, durante la prima seduta utile del Consiglio
Comunale, proclama ufficialmente la costituzione del Consiglio Comunale
dei Ragazzi e consegna al neo-Sindaco la fascia tricolore.
Il Consiglio comunale dei Ragazzi
svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo.
Le decisioni adottate dal
Consiglio sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate da un
operatore – facilitatore che assiste alle sedute. Le decisioni sono
sottoposte all’Amministrazione comunale la quale, entro 30 giorni dalla
notifica, dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l’istanza
espressa ed illustrare le risoluzioni che si intendono adottare.
Il Sindaco dei ragazzi, salvo
giustificato impedimento, ha il dovere di presenziare ogni seduta del
Consiglio Comunale. I consiglieri eletti hanno il dovere di partecipare a
tutte le sedute del proprio Consiglio Comunale.
Dopo tre assenze ingiustificate
il Consigliere sarà dichiarato decaduto dalla nomina e sarà sostituito dal
primo dei non eletti.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi
almeno tre volte all’anno. Le relative sedute sono pubbliche
Art. 7
Competenze del
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi
invierà al Sindaco adulto e ai Dirigenti scolastici le proprie decisioni
che conterranno pareri e proposte sulle seguenti tematiche:
-
attività ricreative e sportive;
-
attività e servizi scolastici
-
attività culturali per ragazzi
Il Consiglio comunale dei Ragazzi
potrà inoltre chiedere al Sindaco di porre all’ordine del giorno del
Consiglio comunale un determinato argomento
Art. 8
Competenze del Sindaco
del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta il proprio
Consiglio, convoca e presiede le sedute del Consiglio e delle Commissioni
di lavoro nelle quali organizzerà il Consiglio. Il lavoro delle
Commissioni sarà seguito da un operatore facilitatore.
In caso di impedimento il Sindaco è sostituito dal
Vicesindaco che ne assume tutte le funzioni.
Il Sindaco nomina un Segretario, scelto tra i
Consiglieri, con mansioni di redigere il verbale di ogni seduta e di
aiutarlo nello svolgimento dei suoi compiti.
Art. 9
Conservazione degli
Atti del Consiglio Comunale dei Ragazzi
I verbali delle riunioni del Consiglio , le delibere e altro materiale
cartaceo, audiovisivo e multimediale, relativo alla sua attività, sono
conservati presso la Segreteria del Comune e la Segreteria della scuola,
in apposito classificatore contrassegnato dalla dicitura: “Atti del
Consiglio Comunale dei Ragazzi”.
Art. 10
Modifica del
regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Le modifiche e le integrazioni al presente
Regolamento sono di competenza esclusiva del Consiglio Comunale.
Il presente regolamento è stato
approvato con atto di Consiglio comunale n. 29/05.
