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Regolamento per l'elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze


 

Art. 1

Istituzione e finalità


Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è istituito dal Nostro Comune in sintonia con le Istituzioni scolastiche presenti nel territorio, quale Organismo educativo delle nuove generazioni alla democrazia, alla partecipazione e all’impegno nella comunità di vita, nonché come strumento utile agli adulti per conoscere e approfondire il punto di vista dei ragazzi sulla città e sui programmi di sviluppo.

E’ un organismo di partecipazione delle ragazze e dei ragazzi, alla vita sociale e culturale della scuola e della comunità locale e contribuisce al miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Gli organi di questa partecipazione sono il Consiglio comunale e il Sindaco dei ragazzi.

Il Consiglio comunale dei ragazzi si impegna ad attivarsi, in collaborazione con l’amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche presenti nel territorio comunale, per dare il proprio contributo, in idee e progettualità, al riconoscimento, alla promozione e alla tutela di tutte le categorie dei diritti umani universalmente riconosciuti.

Il Consiglio comunale dei ragazzi di Caiazzo pone il concetto di pace positiva, così come enunciato dall’art. 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, a fondamento di ogni convivenza civile tra tutte le persone e tutti i popoli della Terra.

A tal fine promuove nell’ambiente scolastico ed extrascolastico, la cultura della pace e dei diritti umani, della legalità, della partecipazione, della cooperazione e della solidarietà. Questa promozione sarà attivata anche partecipando in prima persona, o dando il proprio appoggio morale e materiale a iniziative di livello nazionale e internazionale.

Azioni concrete di questo impegno sono:

  1. il confronto, la collaborazione e lo scambio di esperienze con altri Consigli Comunali dei Ragazzi in Italia e in altri Stati, anche mediante l’attivazione di gemellaggi;

  2. l’impegno ad attivarsi per l’istituzione Consigli Comunali dei Ragazzi, in altri Comuni mediante contatti con altre realtà scolastiche in Itali ed in altri Stati;

  3. la collaborazione a iniziative di cooperazione decentrata e di solidarietà nazionale ed internazionale promosse dal Comune di Caiazzo , dalla scuola e altre agenzie (organizzazioni non governative, associazioni, gruppi di volontariato);

  4. l’espressione di propri, pubblici, pareri motivati in relazione a particolari situazioni locali, nazionali e internazionali;

  5. qualsiasi altra attività, nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato, che le circostanze del momento consigliano più idonee alla promozione della cultura della pace, dei diritti umani e della legalità democratica.

Il Consiglio comunale di Caiazzo è consapevole che questa modalità di partecipazione dei giovani alla vita democratica della comunità scolastica e del proprio Comune:

  1. è un esempio di procedura e di tecnica di tutela politica e istituzionale;

  2. ha il valore e il significato di autentica e concreta educazione civica e di cultura costituzionale, aperta ai contributi teorici e operativi dei principali documenti internazionali quali, ad esempio, la Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo; i due Patti Internazionali, rispettivamente, sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali; la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia.


 

Art. 2

Durata ed eleggibilità

 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ed il Sindaco dei ragazzi durano in carica un anno.

Sono elettori e candidati tutte le ragazze e i ragazzi, residenti nel Comune di Caiazzo, che frequentino le classi 4^ e 5^ della scuola Primaria e 1^ classe della scuola secondaria di Primo grado.


 

Art. 3

Modalità di elezione


Le elezioni si svolgeranno, presumibilmente, nel mese di gennaio di ogni anno scolastico.

Il Sindaco del Comune di Caiazzo, sentito il parere degli Organi collegiali della Scuola e del docente funzione strumentale al Piano dell’offerta Formativa – area 4 (Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne alla scuola), fissa la data delle elezioni con proprio atto, tenendo conto dei tempi per la presentazione delle liste e dello svolgimento della campagna elettorale.

Il consiglio Comunale dei ragazzi è formato da 16 consiglieri, 8 della scuola Primaria e 8 della scuola secondaria di primo grado.

All’atto dell’insediamento del CCR si procederà alla elezione del Sindaco dei ragazzi a scrutinio palese (alzata di mano). Sarà eletto colui che riceverà almeno 9 (nove) voti su 16. Nella stessa seduta si procederà alla nomina del vicesindaco che dovrà essere individuato tra i consiglieri che rappresentano l’ordine di scuola che non ha ottenuto la carica di Sindaco.


 

Art. 4

Termini di svolgimento

 

Per la designazione della candidature si dovranno svolgere elezioni primarie nelle singole classi.

Venti giorni prima della data fissata per le elezioni, dovranno essere presentate le liste elettorali presso l’ufficio di segreteria della Scuola, presso la segreteria del Comune e per conoscenza all’insegnante funzione strumentale area 4.

La campagna elettorale che si svolgerà nelle forme ritenute più opportune, d’intesa con il corpo docente, durerà per le successive due settimane e comunque non oltre tre giorni prima del termine previsto per le votazioni.

Art. 5

Durata delle elezioni

 

Le elezioni si svolgeranno nella giornata stabilita dalle ore 9.00 alle 12.00 e il seggio elettorale sarà allestito nei locali scolastici. Ogni seggio avrà un presidente e quattro scrutatori nominati da un’apposita commissione elettorale a sua volta individuata dai dirigenti scolastici.

Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale saranno riportati i nomi dei candidati della lista; essi potranno espimere sino a 5 preferenze apponendo una croce affianco al nominativo prescelto.

Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto. A tal proposito il Comune fornirà le Scuole di cabine, schede, urne elettorali e quant’altro si renderà necessario.

Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente alla chiusura dei seggi. Sono eletti Consiglieri Comunali i primi 8 candidati per la scuola Primaria e i primi 8 candidati per la scuola secondaria di Primo grado che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

In caso di parità del numero delle preferenze sarà eletto consigliere il più giovane.

La carica di Sindaco si alterna, ogni anno, tra la scuola Primaria e la scuola Secondaria di Primo grado.


 

Art. 6

Funzionamento degli organismi eletti


 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà convocato nei successivi dieci giorni e da quella data sarà immediatamente operativo. Il Sindaco del Comune di Caiazzo, durante la prima seduta utile del Consiglio Comunale, proclama ufficialmente la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e consegna al neo-Sindaco la fascia tricolore.

Il Consiglio comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo.

Le decisioni adottate dal Consiglio sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate da un operatore – facilitatore che assiste alle sedute. Le decisioni sono sottoposte all’Amministrazione comunale la quale, entro 30 giorni dalla notifica, dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l’istanza espressa ed illustrare le risoluzioni che si intendono adottare.

Il Sindaco dei ragazzi, salvo giustificato impedimento, ha il dovere di presenziare ogni seduta del Consiglio Comunale. I consiglieri eletti hanno il dovere di partecipare a tutte le sedute del proprio Consiglio Comunale.

Dopo tre assenze ingiustificate il Consigliere sarà dichiarato decaduto dalla nomina e sarà sostituito dal primo dei non eletti.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno tre volte all’anno. Le relative sedute sono pubbliche


 

Art. 7

Competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi


 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi invierà al Sindaco adulto e ai Dirigenti scolastici le proprie decisioni che conterranno pareri e proposte sulle seguenti tematiche:

  1. attività ricreative e sportive;

  2. attività e servizi scolastici

  3. attività culturali per ragazzi

Il Consiglio comunale dei Ragazzi potrà inoltre chiedere al Sindaco di porre all’ordine del giorno del Consiglio comunale un determinato argomento



 

Art. 8

Competenze del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi


 

Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta il proprio Consiglio, convoca e presiede le sedute del Consiglio e delle Commissioni di lavoro nelle quali organizzerà il Consiglio. Il lavoro delle Commissioni sarà seguito da un operatore facilitatore.

In caso di impedimento il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco che ne assume tutte le funzioni.

Il Sindaco nomina un Segretario, scelto tra i Consiglieri, con mansioni di redigere il verbale di ogni seduta e di aiutarlo nello svolgimento dei suoi compiti.



 

Art. 9

Conservazione degli Atti del Consiglio Comunale dei Ragazzi


I verbali delle riunioni del Consiglio , le delibere e altro materiale cartaceo, audiovisivo e multimediale, relativo alla sua attività, sono conservati presso la Segreteria del Comune e la Segreteria della scuola, in apposito classificatore contrassegnato dalla dicitura: “Atti del Consiglio Comunale dei Ragazzi”.


 

Art. 10

Modifica del regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi


 

Le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento sono di competenza esclusiva del Consiglio Comunale.


 


 

Il presente regolamento è stato approvato con atto di Consiglio comunale n. 29/05.

 

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