Stemma

 



 

     panorama da Via Madonna delle GraziePiazza Porta Veterescorcio con il campanile della Cattedrale da Palazzo Mazziotti

     Cittaslow rete internazionale delle città del buon vivere 

 

Galleria d'immagini
Galleria d'immagini

 

 Comune di   Caiazzo 
P.tta Martiri Caiatini, 1 
  c.a.p. 81013 - Caiazzo (CE)
  tel.    0823/615711
  fax    0823/868000  www.comune.caiazzo.ce.it 
 

 e-mail: 
info@comune.caiazzo.ce.it  

logo


Assessorato alla cultura

e-mail:
assessoratocultura@comune.caiazzo.ce.it

Centro Culturale
Palazzo Mazziotti
Via Umberto I, 16 -
  81013 - Caiazzo   
telefono e fax    0823/615061  
e-mail:

bibliotecacivica@comune.caiazzo.ce.it

Biblioteca dei Comuni 
e delle Comunità Locali del Territorio Campano
"G. Faraone"
  Palazzo Mazziotti 
Via Umberto I, 16 - 81013 - Caiazzo 

telefono e fax    0823/615061
  
e-mail:

bibliotecacivica@comune.caiazzo.ce.it

Catasto online - Visure catastali dove, come, quando vuoi

Portale Asmenet - Caiazzo
 

Visita il sito del
Forum dei Giovani


      mappa del sito

 

 Regolamento sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione

Precedente Su Successiva

 

  stemma

   

COMUNE DI CAIAZZO
PROVINCIA DI CASERTA

 

Regolamento

sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione

 

 

Approvato con Deliberazione  nr. 8  del 15/04/2005


I N D I C E

 

 

TITOLO I

natura, scopi e Funzioni del contratto di sponsorizzazione

 

Art.   1 –             Oggetto

 

Art.   2 -             Contratto di sponsorizzazione

  

Art.   3 -             Regola comune per l’associazione del nome e del marchio e per forma contrattuale

 

Art.   4-             Finalità

 

Art.   5 -             Ambito di applicazione

 

Art.   6 -             Vincoli di carattere generale

 

Art.   7-             Il Comune come sponsee

 

Art.   8 -             Le figure dello sponsor

 

Art. 9 -             Funzione della sponsorizzazione

 

Art. 10 -             Iniziativa spontanea o per azione di terzi

 

Art. 11 -             Sponsorizzazioni plurime

 

 

TITOLO II

Modalità di scelta del contraente

 

Art. 12 -             Regole generali e comuni

 

Art. 13 -             L’offerta di sostanziale mecenatismo

 

Art. 14 -             La valutazione delle offerte

 

 

TITOLO III

Disposizioni finali

 

Art. 15 -             Normativa di rinvio

 

Art. 16 -             Aspetti fiscali

 

Art. 17 -             Verifiche e controlli

 

Art .18             Modalità applicative

 

Art. 19                        Disciplina transitoria

 

Art. 20 -             Riserva organizzativa

 

Art. 21 -             Entrata in vigore

 

 


 

TITOLO I

Natura, Scopi e funzioni del contratto di sponsorizzazione

 

 

Art.1 - Oggetto

1.        1.      Le norme del presente Regolamento costituiscono la disciplina generale per la realizzazione di rapporti afferenti la sponsorizzazione, relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse di questo Comune di Caiazzo  nei settori e nei campi di intervento di cui al successivo art. 6 e per le finalità indicate nell’art. 5, che di nuovo segue.

2.        2.      Il presente Regolamento è adottato in sostanziale attuazione delle previsioni recate dall’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - che si pone in tema, come normativa di principio - rispettando altresì le linee fondanti delle disposizioni contenute nell’ex art. 119 del TUEL Dlgs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.        3.      E’ criterio preminente di lettura e di interpretazione delle disposizioni regolamentari che seguono, quello della peculiare atipicità e novità degli istituti contrattuali considerati, pertanto le specifiche disposizioni inerenti le attività contrattuali degli Enti Pubblici richiamate vengono adottate, di volta in volta, in base alla specialità dei rapporti di seguito disciplinati.

 

Art. 2 - Contratto di sponsorizzazione

1.        1.      Il contratto di sponsorizzazione determina a fronte di un corrispettivo, costituito da una somma di denaro ovvero da forniture di beni e/o servizi prestati dallo sponsor a vantaggio del comune di Caiazzo, le modalità  con cui questo Comune si obbliga a divulgare il nome o il marchio del soggetto sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni della propria attività.

 

Art.3 - Regola comune per l’associazione del nome e del marchio, oltreché per la forma

           contrattuale

1.        1.      I contratti di sponsorizzazione stipulati da questa Amministrazione comunale prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi con specificazione dell’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2.        2.      Le modalità di associazione del nome e del marchio del soggetto <<sponsorizzante o sponsee>> ovvero di quello <<collaborante o sponsor>> devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura istituzionale ed alla immagine di pubblica autorità neutrale proprie di questo Comune di Caiazzo.

3.        3.      L’utilizzazione sia dello strumento della sponsorizzazione, avviene sempre attraverso la stipula di apposito contratto da redarsi in forma scritta.

4.        4.      L’Amministrazione comunale può definire, in relazione ai contratti di sponsorizzazione, specifiche clausole relative ai propri segni distintivi qualificando, con appositi atti, lo stemma ufficiale come segno distintivo con tutela pari al marchio.

 

 

 

Art.4 - Finalità

1.        1.      Il comune di Caiazzo intende tendenzialmente avvalersi degli istituti in questione della sponsorizzazione, essenzialmente:

-          -         per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell’organizzazione tecnica e amministrativa dell’Ente;

-          -         per realizzare maggiori economie di spesa,

-          -         per migliorare la qualità dei servizi prestati.

 

Art.5 - Ambito di applicazione

1.        1.      Il comune di Caiazzo ricorre, esemplificativamente, a forme di <<sponsorizzazione>> in relazione:

-          -         ad attività culturali di differente tipologia;

-          -         ad attività sportive;

-          -         ad attività di  promozione turistica;

-          -         ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale;

-          -         ad attività di restauro e di recupero conservativo di beni artistici, culturali ed ambientali;

-          -         ad esecuzione di scavi archeologici;

-          -         ad attività di miglioramento dell’assetto urbano;

-          -         ad attività inerenti il servizio di Verde Pubblico e di Arredo Urbano;

-          -         ad attività inerenti la Protezione Civile ed i Lavori Pubblici;

-          -         ad ogni altra attività di rilevante interesse pubblico .

 

Art.6 - Vincoli di carattere generale

1.        1.      Tutte le iniziative supportate dalle forme, in senso lato, di sponsorship,.sono necessariamente dirette al perseguimento di interessi pubblici:

-          -         devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;

-          -         devono essere consone e compatibili con l’immagine del Comune di Caiazzo;

-          -         devono produrre risparmi di spesa.

2.        2.      Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazione riguardanti:

-          -         propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;

-          -         pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei tabacchi, prodotti alcolici e, materiale pornografico;

-          -         messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

 

Art7 - Il comune come sponsee

1.        1.      Con l'approvazione del seguente regolamento il Comune di Caiazzo può avvalersi di sponsorizzazioni per il conseguimento di finalità d'interesse pubblico.

2.        2.      La Giunta Comunale nel rispetto del presente regolamento, autorizza per le attività del Comune di Caiazzo il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni, per iniziative specifiche, con apposite deliberazioni.

3.        3.      Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai due commi che precedono sono demandate alla esclusiva competenza del responsabile preposto al settore interessato (o maggiormente interessato), che vi provvede sotto la sua personale responsabilità attraverso appositi atti di determina. Il responsabile soddisfa e garantisce anche le ulteriori incombenze riportate nell’art.17, che segue.

 

Art.8 - Le figure dello sponsor

1.        1.      Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

-          -         qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;

-          -         qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art.2602 cod. civ.);

-          -         le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini  istituzionali di questo Ente.

 

Art.9 - Funzione della sponsorizzazione

1.        1.      La sponsorizzazione, rappresenta strumenti tramite i quali questo Comune acquisisce da soggetti terzi risorse finanziarie e/o strumentali (beni, forniture e servizi) finalizzati alla:

-          -         realizzazione di opere e di lavori pubblici, concernenti i beni mobili e immobili, la cui esecuzione rimane a carico di questo Comune;

-          interventi sugli elementi  architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti  alle disposizioni di tutela di cui al Dlgs. 490/99;

-          -         esecuzione di scavi archeologici;

-          -         realizzazione di attività o progettualità;

-          -         concretizzazione di attività  progettuali, o più genericamente, di iniziative da realizzarsi da parte di questo Comune;

-          -         realizzazione di iniziative riconducibili ai fini propri di questo Comune.

2.        2.      Eccezionalmente la sponsorizzazione potrà anche consistere nella esecuzione di opere e lavori pubblici espletati direttamente o per suo diretto strumento dal soggetto sponsorizzante. In questa evenienza si rende comunque azionabile la scelta del contraente per il tramite di procedure concorrenziali di evidenza pubblica, secondo quanto più dettagliatamente specificato nel successivo Titolo II di questo stesso Regolamento.

 

Art. 10 Iniziativa spontanea o per azione di terzi

1.        1.      La sponsorizzazione può avere origine per:

-          -         iniziativa spontanea di questa  Amministrazione comunale

-          -         iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 9 di questo Regolamento.

2.        2.      Qualora l’iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa – ferme restando le modalità di scelta del contraente di cui al Titolo II che segue – deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Ente con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.

 

Art.11 - Sponsorizzazioni plurime

1.        1.      Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.

 

 

 

 

TITOLO II

Modalità di scelta del contraente

 

Art.12 - Regole generali e comuni

1.        1.      La scelta del contraente avviene, di norma, con procedure ad evidenza  pubblica – che comunque tengano conto e si adattino alla peculiare atipicità dei rapporti in questione – tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione.

2.        2.      E’ sempre ammessa la trattativa privata, previa adeguata motivazione, nei casi indicati dall’art.41 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827 (di approvazione del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato), con specifico riferimento:

-          -         alle ipotesi di iniziative che per le loro peculiarità e caratterizzazioni facciano fondatamente ritenere che ove anche si sperimentassero gli incanti o le licitazioni questi andrebbero verosimilmente deserti, o in ogni caso, risulterebbero di un improbabile buon esito;

-          -         alle ipotesi in cui si tratti di forniture di beni e servizi che un solo soggetto sia in grado di offrire con quelle specifiche caratteristiche;

-          -         alle ipotesi in cui l’urgenza dell’iniziativa non consenta l’indugio degli incanti o delle licitazioni;

-          -         ad ogni altra situazione in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non appaia né utile né congruo il ricorso alle procedure degli incanti e delle licitazioni;

-          -         alle ipotesi di modico valore economico dell’iniziativa, da indicarsi entro il limite di 30 mila EURO.

3.        3.      Per le iniziative di importo inferiore a 30 mila EURO si procede esclusivamente all’affidamento mediante trattativa privata.

4.        4.      Anche qualora l’iniziativa della sponsorizzazione muova da privati o da soggetti terzi, il Comune di Caiazzo - salve le ipotesi in cui siano da escludersi qualsiasi forma di concorrenzialità ovvero anche di trattativa privata plurima - garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l’offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.

 

 

Art.13 - L'offerta di sostanziale mecenatismo

1.        1.      Le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti e soggetti giuridici privi di finalità di lucro, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili c. d. di <<mero mecenatismo>> da parte dello sponsor, sono formalizzate come procedure di trattativa privata diretta, qualunque sia il valore della prestazione resa.

 

Art.14 - La valutazione delle offerte

1.        1.      In tutti i casi in cui i rapporti di sponsorizzazione siano costituiti con procedure ad evidenza pubblica (compresa l'evenienza della trattativa privata plurima), le offerte verranno valutate dal Direttore Generale dell’Ente in base ai criteri indicati nell'avviso di pubblico o nella lettera di invito - finalizzate a reperire la disponibilità della sponsorizzazione o della speciale attività di collaborazione - da stabilirsi e disciplinarsi sulla base e in relazione alla tipologia dell'intervento.

 

 

 

TITOLO III

Disposizioni finali

 

Art. 15 - Normativa di rinvio

1.        1.      Per quanto non esplicitamente previsto e specificatamente stabilito negli articoli di questo Regolamento che precedono, si fa formale rinvio alle leggi e normative vigenti in materia di regolamento dei rapporti con la pubblica Amministrazione e specialmente:

-          -         ai decreti RR. DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, in materia di contabilità generale dello stato;

-          -         ai decreti legislativi 24 luglio 1992, n. 358 (così come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.402) e 18 aprile 1994, n. 573, in materia di appalti di forniture;

-          -         alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, nonché al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 in materia di lavori pubblici.

-          -         all'art.267 del T. U. F. L n. 1175/1931 e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65), in materia di concessione e appalti di servizi;

-          -         D. Lgs nr. 30/2004 (in maniera specifica l’art. 2);

-          -         alle normative recate dal codice civile e dalle altre leggi vigenti riguardanti la peculiare materia dei contratti e,  più genericamente, delle obbligazioni;

-          -         alla normativa contenuta nello Statuto e nei Regolamenti addottati dal Comune di Caiazzo.

 

Art. 16 - Aspetti fiscali

1.        1.      Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all’importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere  con l’intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione  alla totale  o parziale  copertura, mediante sponsorizzazione dell’intervento.

2.        2.      Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor, (spazio pubblicitario) è pari all’importo specificato al comma 1.

 

Art. 17 - Verifiche e controlli

1.        1.      Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del responsabile di ogni settore competente in materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.

2.        2.      Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor.

3.        3.      La notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto di sponsorizzazione.

 

 

 

Art. 18 – Modalità applicative

1.            1.     Resta ferma la facoltà dell’Ente di decidere di volta in volta i tempi di attuazione degli accordi di sponsorizzazione nonché la forma e le caratteristiche per l’applicazione dello spazio pubblicitario concordato con le parti interessate.

2.            2                La pubblicità può avvenire anche attraverso il sito web del Comune di Caiazzo a mezzo di apposite pagine dedicate alla pubblicità ed anche attraverso tabelloni pubblicitari da installarsi su suolo di proprietà.

 

Art. 19 – Disciplina transitoria

1.      Le entrate derivanti dai contratti di sponsorizzazione può rientrare nella disciplina di cui all’atto deliberativo giuntale n. 151/04 qualora le medesime entrate siano state reperite dalle istituite “Unità di Progetti”.

 

Art. 20 - Riserva organizzativa

1.      La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente da questa Amministrazione comunale secondo la disciplina del presente Regolamento.

 

Art. 21 - Entrata in vigore

1.        1.      Il presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività della deliberazione di approvazione.

2.        2.      Copia del Regolamento esecutivo verrà consegnata a cura della Segreteria comunale a tutti i responsabile dei servizi.

 

 

                       

 

                         torna alla pagina iniziale del sito