Regolamento
sulla disciplina dei contratti di
sponsorizzazione


COMUNE DI
CAIAZZO
PROVINCIA DI CASERTA
Regolamento
sulla disciplina dei contratti di
sponsorizzazione
Approvato con Deliberazione nr.
8 del 15/04/2005
I N D I C E
TITOLO I
natura, scopi e Funzioni del contratto di
sponsorizzazione
Art.
1 –
Oggetto
Art.
2 -
Contratto di sponsorizzazione
Art.
3 -
Regola comune per l’associazione del nome e del marchio e per forma
contrattuale
Art.
4-
Finalità
Art.
5 -
Ambito di applicazione
Art.
6 -
Vincoli di carattere generale
Art.
7-
Il Comune come sponsee
Art.
8 -
Le figure dello sponsor
Art.
9 -
Funzione della sponsorizzazione
Art.
10 -
Iniziativa spontanea o per azione di terzi
Art. 11 -
Sponsorizzazioni plurime
TITOLO II
Modalità
di scelta del contraente
Art.
12 -
Regole generali e comuni
Art.
13 -
L’offerta di sostanziale mecenatismo
Art.
14 -
La valutazione delle offerte
TITOLO III
Disposizioni
finali
Art.
15 -
Normativa di rinvio
Art.
16 -
Aspetti fiscali
Art.
17 -
Verifiche e controlli
Art
.18
Modalità applicative
Art.
19
Disciplina transitoria
Art.
20 -
Riserva organizzativa
Art.
21 -
Entrata in vigore
TITOLO I
Natura,
Scopi e funzioni del contratto di sponsorizzazione
Art.1 - Oggetto
1.
1. Le
norme del presente Regolamento costituiscono la disciplina generale per la
realizzazione di rapporti afferenti la sponsorizzazione, relativi allo
svolgimento di attività e di iniziative di interesse di questo Comune di
Caiazzo nei settori e nei campi di
intervento di cui al successivo art. 6 e per le finalità indicate nell’art.
5, che di nuovo segue.
2.
2. Il
presente Regolamento è adottato in sostanziale attuazione delle previsioni
recate dall’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - che si pone in
tema, come normativa di principio - rispettando altresì le linee fondanti delle
disposizioni contenute nell’ex art. 119 del TUEL Dlgs 267/00 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3.
3. E’
criterio preminente di lettura e di interpretazione delle disposizioni
regolamentari che seguono, quello della peculiare atipicità e novità degli
istituti contrattuali considerati, pertanto le specifiche disposizioni inerenti
le attività contrattuali degli Enti Pubblici richiamate vengono adottate, di
volta in volta, in base alla specialità dei rapporti di seguito disciplinati.
Art. 2 - Contratto di
sponsorizzazione
1.
1. Il
contratto di sponsorizzazione determina a fronte di un corrispettivo, costituito
da una somma di denaro ovvero da forniture di beni e/o servizi prestati dallo
sponsor a vantaggio del comune di Caiazzo, le modalità
con cui questo Comune si obbliga a divulgare il nome o il marchio del
soggetto sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni della propria attività.
Art.3 - Regola comune per
l’associazione del nome e del marchio, oltreché per la forma
contrattuale
1.
1. I
contratti di sponsorizzazione stipulati da questa Amministrazione comunale
prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei
marchi con specificazione dell’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello
sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2.
2. Le
modalità di associazione del nome e del marchio del soggetto
<<sponsorizzante o sponsee>> ovvero di quello <<collaborante o
sponsor>> devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura
istituzionale ed alla immagine di pubblica autorità neutrale proprie di questo
Comune di Caiazzo.
3.
3. L’utilizzazione
sia dello strumento della sponsorizzazione, avviene sempre attraverso la stipula
di apposito contratto da redarsi in forma scritta.
4.
4. L’Amministrazione
comunale può definire, in relazione ai contratti di sponsorizzazione,
specifiche clausole relative ai propri segni distintivi qualificando, con
appositi atti, lo stemma ufficiale come segno distintivo con tutela pari al
marchio.
Art.4 - Finalità
1.
1. Il
comune di Caiazzo intende tendenzialmente avvalersi degli istituti in questione
della sponsorizzazione, essenzialmente:
-
-
per incentivare e promuovere una
più spiccata innovazione nell’organizzazione tecnica e amministrativa
dell’Ente;
-
-
per realizzare maggiori economie di spesa,
-
-
per migliorare la qualità dei servizi prestati.
Art.5 - Ambito di applicazione
1.
1. Il
comune di Caiazzo ricorre, esemplificativamente, a forme di
<<sponsorizzazione>> in relazione:
-
-
ad attività culturali di
differente tipologia;
-
-
ad attività sportive;
-
-
ad attività di promozione
turistica;
-
-
ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
-
-
ad attività di restauro e di recupero conservativo di beni artistici,
culturali ed ambientali;
-
-
ad esecuzione di scavi archeologici;
-
-
ad attività di miglioramento dell’assetto urbano;
-
-
ad attività inerenti il servizio di Verde Pubblico e di Arredo Urbano;
-
-
ad attività inerenti la Protezione Civile ed i Lavori Pubblici;
-
-
ad ogni altra attività di rilevante interesse pubblico .
Art.6 - Vincoli di carattere
generale
1.
1. Tutte
le iniziative supportate dalle forme, in senso lato, di sponsorship,.sono
necessariamente dirette al perseguimento di interessi pubblici:
-
-
devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività
pubblica e quella privata;
-
-
devono essere consone e compatibili con l’immagine del Comune di
Caiazzo;
-
-
devono produrre risparmi di spesa.
2.
2. Sono
in ogni caso escluse le sponsorizzazione riguardanti:
-
-
propaganda di natura politica,
sindacale o religiosa;
-
-
pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei
tabacchi, prodotti alcolici e, materiale pornografico;
-
-
messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o
minaccia.
Art7 - Il comune come sponsee
1.
1. Con
l'approvazione del seguente regolamento il Comune di Caiazzo può avvalersi di
sponsorizzazioni per il conseguimento di finalità d'interesse pubblico.
2.
2. La
Giunta Comunale nel rispetto del presente regolamento, autorizza per le attività
del Comune di Caiazzo il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni, per
iniziative specifiche, con apposite deliberazioni.
3.
3. Tutte
le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai
due commi che precedono sono demandate alla esclusiva competenza del
responsabile preposto al settore interessato (o maggiormente interessato), che
vi provvede sotto la sua personale responsabilità attraverso appositi atti di
determina. Il responsabile soddisfa e garantisce anche le ulteriori incombenze
riportate nell’art.17, che segue.
Art.8 - Le figure dello sponsor
1.
1. Possono
assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:
-
-
qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per
contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
-
-
qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali,
quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle
cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi
imprenditoriali (ex art.2602 cod. civ.);
-
-
le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto
notarile, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini
istituzionali di questo Ente.
Art.9 - Funzione della
sponsorizzazione
1.
1. La
sponsorizzazione, rappresenta strumenti tramite i quali questo Comune acquisisce
da soggetti terzi risorse finanziarie e/o strumentali (beni, forniture e
servizi) finalizzati alla:
-
-
realizzazione di opere e di lavori pubblici, concernenti i beni mobili e
immobili, la cui esecuzione rimane a carico di questo Comune;
-
interventi sugli elementi architettonici
e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti
alle disposizioni di tutela di cui al Dlgs. 490/99;
-
-
esecuzione di scavi archeologici;
-
-
realizzazione di attività o progettualità;
-
-
concretizzazione di attività progettuali,
o più genericamente, di iniziative da realizzarsi da parte di questo Comune;
-
-
realizzazione di iniziative riconducibili ai fini propri di questo
Comune.
2.
2. Eccezionalmente
la sponsorizzazione potrà anche consistere nella esecuzione di opere e lavori
pubblici espletati direttamente o per suo diretto strumento dal soggetto
sponsorizzante. In questa evenienza si rende comunque azionabile la scelta del
contraente per il tramite di procedure concorrenziali di evidenza pubblica,
secondo quanto più dettagliatamente specificato nel successivo Titolo II di
questo stesso Regolamento.
Art. 10 Iniziativa spontanea o per
azione di terzi
1.
1. La
sponsorizzazione può avere origine per:
-
-
iniziativa spontanea di questa Amministrazione
comunale
-
-
iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 9
di questo Regolamento.
2.
2. Qualora
l’iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa – ferme
restando le modalità di scelta del contraente di cui al Titolo II che segue –
deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli
scopi istituzionali di questo Ente con riferimento alle sue componenti
economiche, qualitative ed organizzative.
Art.11 - Sponsorizzazioni plurime
1.
1. Sono
sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o
iniziativa.
TITOLO
II
Modalità di scelta del
contraente
Art.12 - Regole generali e comuni
1.
1. La
scelta del contraente avviene, di norma, con procedure ad evidenza
pubblica – che comunque tengano conto e si adattino alla peculiare
atipicità dei rapporti in questione – tese a garantire la parità di
trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di
sponsorizzazione.
2.
2. E’
sempre ammessa la trattativa privata, previa adeguata motivazione, nei casi
indicati dall’art.41 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827 (di approvazione del
Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello stato), con specifico riferimento:
-
-
alle ipotesi di iniziative che per le loro peculiarità e
caratterizzazioni facciano fondatamente ritenere che ove anche si
sperimentassero gli incanti o le licitazioni questi andrebbero verosimilmente
deserti, o in ogni caso, risulterebbero di un improbabile buon esito;
-
-
alle ipotesi in cui si tratti di forniture di beni e servizi che un solo
soggetto sia in grado di offrire con quelle specifiche caratteristiche;
-
-
alle ipotesi in cui l’urgenza dell’iniziativa non consenta
l’indugio degli incanti o delle licitazioni;
-
-
ad ogni altra situazione in cui ricorrano speciali ed eccezionali
circostanze per le quali non appaia né utile né congruo il ricorso alle
procedure degli incanti e delle licitazioni;
-
-
alle ipotesi di modico valore economico dell’iniziativa, da indicarsi
entro il limite di 30 mila EURO.
3.
3. Per
le iniziative di importo inferiore a 30 mila EURO si procede esclusivamente
all’affidamento mediante trattativa privata.
4.
4. Anche
qualora l’iniziativa della sponsorizzazione muova da privati o da soggetti
terzi, il Comune di Caiazzo - salve le ipotesi in cui siano da escludersi
qualsiasi forma di concorrenzialità ovvero anche di trattativa privata plurima
- garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare
l’offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.
Art.13 - L'offerta di sostanziale
mecenatismo
1.
1. Le
sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti e soggetti giuridici
privi di finalità di lucro, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria
appaia del tutto tenue e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a
prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili c. d. di
<<mero mecenatismo>> da parte dello sponsor, sono formalizzate come
procedure di trattativa privata diretta, qualunque sia il valore della
prestazione resa.
Art.14 - La valutazione delle
offerte
1.
1. In
tutti i casi in cui i rapporti di sponsorizzazione siano costituiti con
procedure ad evidenza pubblica (compresa l'evenienza della trattativa privata
plurima), le offerte verranno valutate dal Direttore Generale dell’Ente in
base ai criteri indicati nell'avviso di pubblico o nella lettera di invito -
finalizzate a reperire la disponibilità della sponsorizzazione o della speciale
attività di collaborazione - da stabilirsi e disciplinarsi sulla base e in
relazione alla tipologia dell'intervento.
TITOLO
III
Disposizioni finali
Art. 15 - Normativa di rinvio
1.
1. Per
quanto non esplicitamente previsto e specificatamente stabilito negli articoli
di questo Regolamento che precedono, si fa formale rinvio alle leggi e normative
vigenti in materia di regolamento dei rapporti con la pubblica Amministrazione e
specialmente:
-
-
ai decreti RR. DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827,
in materia di contabilità generale dello stato;
-
-
ai decreti legislativi 24 luglio 1992, n. 358 (così come modificato dal
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.402) e 18 aprile 1994, n. 573, in materia
di appalti di forniture;
-
-
alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e
integrazioni, nonché al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 in materia
di lavori pubblici.
-
-
all'art.267 del T. U. F. L n. 1175/1931 e al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157 (così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
65), in materia di concessione e appalti di servizi;
-
-
D. Lgs nr. 30/2004 (in maniera specifica l’art. 2);
-
-
alle normative recate dal codice civile e dalle altre leggi vigenti
riguardanti la peculiare materia dei contratti e, più genericamente, delle obbligazioni;
-
-
alla normativa contenuta nello Statuto e nei Regolamenti addottati dal
Comune di Caiazzo.
Art. 16 - Aspetti fiscali
1.
1. Il
valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all’importo
della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione
può coincidere con l’intero
stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione
alla totale o parziale
copertura, mediante sponsorizzazione dell’intervento.
2.
2. Il
valore della fatturazione correlata alla promozione dell’immagine dello
sponsor, (spazio pubblicitario) è pari all’importo specificato al comma 1.
Art. 17 - Verifiche e controlli
1.
1. Le
sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del responsabile
di ogni settore competente in materia, al fine di accertare la correttezza degli
adempimenti convenuti, per contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
2.
2. Le
difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate
allo sponsor.
3.
3. La
notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto di
sponsorizzazione.
Art. 18 – Modalità applicative
1.
1. Resta ferma la facoltà dell’Ente di decidere
di volta in volta i tempi di attuazione degli accordi di sponsorizzazione nonché
la forma e le caratteristiche per l’applicazione dello spazio pubblicitario
concordato con le parti interessate.
2.
2
La pubblicità può avvenire anche attraverso
il sito web del Comune di Caiazzo a mezzo di apposite pagine dedicate alla
pubblicità ed anche attraverso tabelloni pubblicitari da installarsi su suolo
di proprietà.
Art. 19 – Disciplina transitoria
1.
Le entrate derivanti dai contratti di sponsorizzazione può rientrare
nella disciplina di cui all’atto deliberativo giuntale n. 151/04 qualora le
medesime entrate siano state reperite dalle istituite “Unità di Progetti”.
Art. 20 - Riserva organizzativa
1.
La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente da questa
Amministrazione comunale secondo la disciplina del presente Regolamento.
Art. 21 - Entrata in vigore
1.
1. Il
presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività della
deliberazione di approvazione.
2.
2. Copia
del Regolamento esecutivo verrà consegnata a cura della Segreteria comunale a
tutti i responsabile dei servizi.
