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Città di Caiazzo
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Prefazione allo Statuto Comunale

Le integrazioni alla presente prefazione sono state riportate in grassetto sottolineato


 

Cenni storici


 

Kahata, Kaiata, Kaiatia, Caiatia, Caiazzo.


 

Città o Comune di Caiazzo? L'uso che l'Ente locale fa ancora del nome di «Città» e del noto antichissimo stemma indurrebbe a propendere per la prima tesi, di fronte alla carenza della legge cui sarebbe toccato il compito di dare una nuova, organica disciplina alla materia araldica concernente i Comuni, le Province e gli Enti morali, come previsto dalla XIV disposizione transitoria della Costituzione Italiana.

Si tratta naturalmente di una attribuzione puramente onorifica e morale, che oggi non ha alcuna conseguenza pratica, ma che sottolinea però la funzione che sempre la Città ha conservato come entità distinta dalla campagna circostante, anche nell'epoca in cui, scomparsi i «Municipia» (Caiatia era tale) per la crisi della società antica, sopravvisse la «Civitas» come complesso urbano vivo e vitale in cui si istituì la sede Vescovile.

Città, quindi, che, quanto meno nel passato, ha convenientemente provveduto ad ogni pubblico servizio e che ascrive a suo merito personaggi, vicende ed emergenze architettoniche che, a dispetto dell'offesa e dell'indifferenza del presente, restano insigni per ricordi.

«Perantiquum oppidum» la definirono gli scrittori antichi. Ma antica di quanto? Impossibile da definire. Non sono certamente gli avanzi di mura megalitico-poligonali ad indicarne l'antichità, giacché esse stanno ad attestare solamente una fase di gran lunga più recente rispetto alla sua origine: addirittura di età romana, allorquando, all'inizio del III sec. a.C., a Caiatia fu dedotta una colonia che espletò un ruolo di concentrazione forzata delle vinte popolazioni sannitiche disseminate nei «vici» del territorio caiatino.

Sito «perantiquum», quindi, abitato in epoca preistorica, (come attesta la scoperta nel suo territorio di una tomba della cultura del «Gaudo»), certamente preromano, forse anche presannitico. Antico come il misterioso, affascinante toponimo. Affascinante come la favola antica cui si è sentito il bisogno di ricorrere per spiegarne l'origine: la ninfa Calata; figlia di Tifata, ardentemente amata da Volturno, per sfuggire all'ira del padre, venne in questo luogo e vi fondò una Città.

L'opinione più accettata è che Caiatia sia stata fondata dagli Opici come territorio dotato di impianti difensivi sui punti più elevati (Monte S. Croce - Caiazzo – Monte Alifano). Ebbe una fase di influenza etrusca e fu poi conquistata dai Sanniti, nella loro fase di espansione, nel 431 a.C., svolgendo un ruolo di supporto di relazioni commerciali. Tra il 312 e il 306 a.C., durante la seconda guerra sannitica, fu sotto il potere di Roma ed assunse l'aspetto di Città vera e propria con il suo impianto urbano. A Roma si ribellò con Capua durante la guerra sociale. Fu poi definitivamente riconquistata da Silla, diventando Municipio in epoca imperiale.

Quantunque tra gli studiosi, alla luce di revisione critica, si vada delineando la tendenza a negare a Caiazzo il ruolo di patria di quel Console Aulo Attilio Caiatino che, nel 254 a.C. conquistò Panormum (Palermo) e che divenne dittatore nel 249, la tradizione lunga e consolidata continua ad annoverarlo tra i figli più illustri della Città.

Forse gravemente saccheggiata dai Goti, dai Vandali e, successivamente, dai Saraceni, fu incorporata nel feudo di Montecassino. Appartenne, di seguito, al ducato di Benevento e alla contea di Capua sotto i Longobardi. Successivamente, in età normanna, il Conte Rainulfo, Signore della Città, prese parte alla Prima Crociata portando con sé un folto stuolo di nobili Caiatini.

Fu sede Vescovile da epoca remota, antecedente secolo VIII, come asseriscono gli antichi autori locali. Il 1° novembre dell'anno 979, nella Chiesa Metropolitana di Capua, l'Arcivescovo Gerberto, consacrò Vescovo della Chiesa Caiatina Stefano Minicillo, il quale governò la diocesi per quarantaquattro anni, divenendo, dopo la morte, verificatasi il 29 ottobre 1023, Patrono della Città e della diocesi, con la sua elevazione alla Gloria degli Altari.

Nel 1229 Federico II, il cui protonotario Pier delle Vigne  era probabilmente di Caiazzo, riconquistò la Città e il Castello, dei quali si era impadronito l'esercito pontificio di Giovanni di Brienne e del Cardinale Giovanni Colonna, istituendovi, nel 1248 la «schola rationis» (corte dei conti).

Il Castello, che già aveva ospitato il grande Imperatore, fu ampliato dagli Angioini e, sotto il regno di Alfonso I d'Aragona, ospitò la favorita del Re, Lucrezia d'Alagno.

Varie volte il sovrano aragonese venne qui a riposarsi, accompagnato dal suo amico Antonio Panormita «Cavalcando soletto per le amene campagne».

La Città fu in seguito feudo di potenti casate, tra cui quelle dei Glignette, dei Sanseverino, dei de’ Rossi, dei de’ Capua, ultimi suoi feudatari furono i Corsi di Firenze. Fu scelto come luogo di caccia da Carlo e Ferdinando IV di Borbone.

Verso la fine del 1798 Caiazzo fu occupata dalle truppe francesi, che si accasermarono nel Convento e nella Chiesa di S. Francesco, mentre si piantava l'albero della libertà nella piazza del mercato.

L’8 gennaio 1799 i napoletani, sotto il comando del Duca di Roccaromana, Lucio Caracciolo, assediarono la Città e la ridussero in loro potere. Teatro di ripetute ribellioni popolari nei giorni della Repubblica Partenopea contro i gentiluomini, che subirono arresti mentre le loro dimore venivano saccheggiate, la Città non restò poi estranea al fenomeno della Carboneria, giacché quasi tutta la borghesia terriera vi si affiliò, tenendo le riunioni segrete nell'ex Convento dei Cappuccini, non nascondendo successivamente, forse per calcolo, le sue simpatie per la causa italiana e la «rivoluzione» garibaldina. Fu questa, probabilmente, la ragione per cui i popolani caiatini, guidati dal maniscalco Santacroce, in quelle tristi giornate del 20 e 21 settembre 1860, si schierarono dalla parte dei Borboni. Poi vennero i Piemontesi.

Ma altre tristi vicende doveva conoscere la Città.

1943: tra incendi e distruzioni subiti dalla Città abbandonata dai suoi abitanti fra numerose altre vittime, ventidue inermi contadini, tra i quali bambini in tenerissima età, furono barbaramente massacrati per ordine di un giovane ufficiale tedesco Wolfgang Lehnigk Emden, senza alcun motivo umanamente comprensibile. Era il 13 ottobre a Monte Carmignano.

Nel mese di gennaio 2005 il giorno undici, il Prefetto di Caserta, Carlo Schilardi, ha comunicato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 2004, il Comune di Caiazzo è stato insignito della medaglia d’argento al Merito Civile. La prestigiosa onorificenza è stata concessa con la seguente motivazione: “Piccolo centro, nel corso della seconda guerra mondiale, subì feroci rappresaglie da parte delle truppe naziste ed un devastante bombardamento dell’esercito alleato che causarono la morte di numerosi concittadini, tra cui donne e bambini. Ammirevole esempio di spirito di sacrificio ed amor patrio.”


 


 


 


 

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Città di Caiazzo

Prov. di Caserta

                      Ufficio di Segreteria

Piazzetta Martiri Caiatini, n. 1

C.F. 82000330611

Tel. 0823.615731 fax 0823.868000

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STATUTO COMUNALE

Aggiornato al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

e alle normative vigenti alla data dell’1/09/2005

(Le modifiche e le integrazioni, rispetto al testo precedente, vengono riportate in grassetto sottolineato)



 



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Caiazzo, Ente di autogoverno della propria Comunità, promuove lo sviluppo civile e sociale della Città nel rispetto dei principi generali fissati nella costituzione Repubblicana e dei valori di libertà e di democrazia alla cui conquista ha contribuito con il sacrificio dei propri Martiri.

2. Lo Statuto é fonte primaria dell’ordinamento comunale e garantisce ai Cittadini l’effettiva partecipazione, libera e democratica, all’attività politico-amministrativa del Comune.

3. Esso costituisce l’atto fondamentale che disciplina l’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nel rispetto dei principi costituzionali e legislativi vigenti.

4. L’esercizio di tale autonomia é orientato alla crescita civile e morale dei Cittadini ed alla concreta attuazione di quei valori culturali, etici, socioeconomici e politici, che costituiscono il patrimonio di storia, di tradizioni di questa Comunità.

5. Il Comune rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali e nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai Cittadini.

6. Elementi fondamentali dell’azione amministrativa sono la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del territorio, principali risorse produttive da utilizzare per l’affermazione di un turismo e di un agriturismo volto alla fruizione del patrimonio naturale nonchè delle testimonianze storiche. A tal fine ogni attività edilizia deve essere improntata alla salvaguardia del territorio in perfetta armonia con la sua morfologia evitando ogni forma di scriteriata cementificazione, L’attività edilizia, che comporta tagli di alberi, deve essere compensata da concrete iniziative di piantumazione.

7. Particolare rilevanza viene riconosciuta alla tutela dell’infanzia, dei minori e dei portatori di handicap ed il Comune promuove tutte le iniziative idonee a permettere lo sviluppo armonico di tali soggetti nella Comunità.



 



 



 



 

ART. 2

IL COMUNE

1. Il Comune di Caiazzo, Ente autonomo entro l’unità della Repubblica, cura e rappresenta gli interessi generali della collettività locale, con esclusione di quelli riservati ad altri soggetti dalla vigente legislazione.

2. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall’ordinamento.

3. Coordina l’attività dei propri Organi, assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai Cittadini tutelandone i diritti fondamentali ed ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà al fine del superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.

4. Promuove ogni iniziativa utile a favorire l’integrazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari.

5. Promuove, altresì, le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei Cittadini.

6. Attiva forme di collaborazione con gli altri soggetti nel sistema dell’autonomia, per l’esercizio associato di funzioni e servizi sovracomunali, per conseguire più elevati livelli di produttività e di efficienza delle gestioni; partecipa, inoltre alla realizzazione di accordi con soggetti pubblici e privati che abbiano omogenee vocazioni culturali, territoriali, socio economiche onde potenziare singole iniziative intese a realizzare un armonico processo di sviluppo complessivo.

7. L’attività amministrativa del Comune é informata ai principi della partecipazione democratica, dell’imparzialità, della semplificazione delle procedure, nonché della trasparenza amministrativa.

            8. Il Comune esegue i propri compiti recependo le istanze sociali della popolazione, tutelandola e migliorandone le condizioni di vita, soprattutto nei settori della gestione del territorio, della sanità, dell’istruzione, della formazione professionale, dell’agricoltura e delle attività sportive, organizzando, sviluppando ed ampliando le proprie potenzialità turistiche e culturali.

9. La Legge Regionale n. 6 del 15.4.1998 ha previsto la costituzione delle Comunità Montane tra Comuni montani e parzialmente montani appartenenti alla stessa Provincia, al fine di promuovere, oltre alla valorizzazione delle zone montane, anche l’esercizio associato delle funzioni comunali comprendendo, per la Provincia di Caserta, anche la Comunità montana di Monte Maggiore, tra cui rientrano n. 16 Comuni di cui Caiazzo.





 

ART. 3

TERRITORIO E POPOLAZIONE

            1. La città di Caiazzo comprende un territorio di Kmq 36,92. con densità di popolazione pari a 154 abitanti per chilometro quadrato. Essa confina con i comuni di Alvignano, Piana di Monteverna, Ruviano, Castel Campagnano, Castel di Sasso e con il fiume Volturno.

            2. Per le caratteristiche ambientali di particolare interesse paesaggistico, il territorio comunale é vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 – Parte III.

            3. Le attività economiche che si sviluppano sul territorio sono legate prevalentemente all’agricoltura e all’attività di piccole e medie aziende a minimo impatto ambientale. In materia di agricoltura e foreste, il Comune considera come obiettivi fondamentali:

a) il sostegno e lo sviluppo dell’impresa familiare coltivatrice.

b) il mantenimento dell’occupazione agricola soprattutto giovanile;

c) la valorizzazione del territorio, dell’ambiente e delle risorse idriche.

            4. La sede del Comune é ubicata nel centro storico in piazzetta Martiri Caiatini, n. 1.

            5. La modifica dell’ubicazione della sede comunale, della denominazione delle frazioni deve essere deliberata dal Consiglio comunale. La denominazione e\o modifica delle strade e delle piazze deve essere deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta, previo parere della Commissione Toponomastica.



 

ART. 4

STEMMA E GONFALONE

            1. Lo stemma del Comune presenta le seguenti caratteristiche: croce rossa in campo azzurro; 4 gigli dorati ai lati della croce; sopra una corona reale e, sotto di essa, il motto "TA-PRO" e due mani congiunte. Il tutto rappresenta un rebus che rivela “CORONATA PRO FIDE”.

            2. Il gonfalone é composto dai seguenti elementi: due bande verticali una rossa e l’altra azzurra con al centro lo stemma del Comune.

            3. Modifiche alle caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale votata a maggioranza assoluta. Allo stesso modo si adottano gli altri simboli comunali.

            4. L’uso e la riproduzione, da parte di soggetti non autorizzati, dello stemma, del gonfalone, nonché del nome del Comune di Caiazzo, é vietato e difeso con tutti i mezzi messi a disposizione dalla legge.

            5. Potranno essere consentite forme di utilizzo dello stemma comunale ai sensi del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con atto di Consiglio comunale n. 8 del 15/04/2005 e comunque previa autorizzazione della Giunta.



 

ART. 5

I BENI: CLASSIFICAZIONE - INVENTARIO - AMMINISTRAZIONE

            1. I beni comunali sono demaniali e patrimoniali. Per particolari beni patrimoniali può essere stabilito vincolo di indisponibilità.

            2. Il Comune é obbligato a tenere l’inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonché un elenco, diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni.

            3. L’obbligo di inventario riguarda anche i titoli, gli atti, i documenti, di qualunque tipo, relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

            4. L’inventario dei beni demaniali si sostanzia in uno stato descrittivo di tali beni. Quello dei beni patrimoniali viene effettuato con un apposito registro di consistenza.

            5. Quando sussistono comprovate ragioni di convenienza e di efficienza, l’inventariazione e l’amministrazione di beni comunali può essere affidata a privati sotto la vigilanza del Sindaco o dell’assessore da lui delegato, previa delibera del Consiglio comunale.

            6. Quando il Comune pone in essere istituzioni per la gestione di servizi pubblici, l’inventario dei beni di ciascuna istituzione é quello del Comune.

            7. Il regolamento determina le modalità di compilazione e di tenuta degli inventari, nonché i soggetti tenuti alla compilazione ed all’attestazione della sua veridicità.

            8. Le leggi speciali disciplinano i terreni soggetti agli usi civici.



 



 

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI



 



 



 

ART. 6

PARTECIPAZIONE POPOLARE

            1. Al fine di garantire un’idonea partecipazione popolare ed il soddisfacimento di interessi della Comunità nel suo insieme o di parte di essa, il Comune valorizza libere forme associative e promuove la creazione di consulte di settore, Organi di partecipazione popolare, espressione delle associazioni di categoria, formazioni sociali, organizzazioni sindacali, nonché di persone ed Enti che, per la loro specifica competenza possono offrire un proprio contributo di idee per l’individuazione degli obiettivi programmati e delle scelte operative del Comune.

            2. Al fine di fornire a tali associazioni i necessari mezzi, anche di natura finanziaria, nel bilancio preventivo del Comune sarà previsto annualmente un apposito capitolo.

            3. Il Comune, nell’ambito delle proprie attività che coinvolgono interessi di categorie sociali, professionali e imprenditoriali, consulta i loro rappresentanti prima dell’adozione di ogni relativo provvedimento.

            4. Il Comune assicura ai Cittadini singoli e associati l’accesso agli atti amministrativi ed il rilascio di copie nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.



 

ART. 7

DIFENSORE CIVICO

1. Ogni Amministrazione comunale, dopo l’avvenuto insediamento, può nominare, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 267/2000, il Difensore civico che svolge la sua attività al servizio dei Cittadini in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. I1 Difensore civico interviene, a norma del presente Statuto, nei casi di disfunzioni o di abusi della pubblica Amministrazione ed a tutela degli interessi diffusi.

3. Il Difensore civico ha sede presso la residenza municipale o altra sede destinata a tal fine dalla Giunta comunale.

4. Il Difensore civico è eletto tra i Cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’elezione a Consigliere comunale e della necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico – amministrativo e di età non inferiore ai 28 anni.

5. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con votazione segreta e a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

6. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto.

7. Il Difensore civico presta giuramento innanzi al Consiglio comunale entro quindici giorni dalla propria elezione con la formula che segue: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente le sue leggi, di svolgere bene e fedelmente l’incarico cui sono stato chiamato nell’interesse della collettività e dei Cittadini, in piena libertà ed indipendenza”.

8. Il Difensore Civico è immediatamente rieleggibile per una sola volta.

9. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successiva al verificarsi della cessazione del mandato. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di procedere o meno alla surroga.

10. Non sono eleggibili al momento della nomina:

a) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, i Consiglieri della Provincia alla quale appartiene il Comune, i membri degli Organi di gestione della A.S.L. CE/l;

b) i componenti degli Organi dirigenti nazionali, regionali, Provinciali e comunali di partiti politici;

c) i dipendenti comunali e degli Enti, Istituti, Consorzi e Aziende dipendenti o sottoposte a vigilanza o a controllo comunale;

d) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o Organi del Comune;

e) gli amministratori di Enti e imprese pubbliche o a partecipazione pubblica nonchè i titolari e i dirigenti di Enti e imprese vincolati al Comune da contratti d’opera, di somministrazione o sovvenzioni;

f) i consulenti legali, tecnici o amministrativi che prestano la loro opera per il Comune o gli Enti o Imprese o Aziende di cui alle lett. C) ed E).

11. In caso di ineleggibilità o incompatibilità si applica la procedura prevista per i Consiglieri comunali.

12 Il Difensore civico non può essere candidato alla carica di Sindaco o Consigliere comunale, nè può assumere la carica di Assessore per un periodo di almeno due anni dalla data della cessazione della carica di Difensore.

13. La carica di Difensore civico può essere revocata per gravi violazioni di legge o per accertata provata inefficienza. La mozione di revoca debitamente motivata dovrà essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri comunali in carica. La mozione di revoca deve essere presentata al Segretario comunale il quale provvede a farla notificare al Difensore civico nelle ventiquattro ore successive alla ricezione del documento, con invito allo stesso a presentare, ove lo ritenga, le proprie controdeduzioni nei successivi venti giorni, avvertendolo nel contempo che la mozione sarà iscritta all’ordine del giorno Consiglio comunale appositamente convocato entro i successivi venti giorni anche in mancanza delle chieste controdeduzioni. La mozione, dopo la notifica, è depositata presso gli uffici del Segretario comunale in visione di chiunque desideri conoscerne il contenuto. Prima della decisione del Consiglio non può essere rilasciata copia della mozione o di altri documenti ad essa allegati. Il Difensore civico, qualora lo richieda, è ascoltato dal Consiglio comunale in seduta pubblica. Il Consiglio comunale, al termine del dibattito, da tenersi in pubblica adunanza, approva o respinge la mozione con voto segreto espresso dalla maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

14. Nei casi di disfunzioni o di abusi della pubblica Amministrazione, su istanza di Cittadini singoli o associati, o di formazioni sociali che abbiano una pratica in corso, il Difensore civico interviene presso l’Amministrazione comunale, gli Enti e le aziende da essa dipendenti, l’A.S.L., gli uffici dell’Amministrazione statale, regionale e Provinciale eventualmente presenti sul territorio comunale, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano emanati a termine di legge o di regolamento.

15. L’istanza di cui al comma 14 del presente articolo può essere presentata per iscritto o verbalmente. In quest’ultimo caso verrà verbalizzata dall’ufficio ricevente.

16. Il Difensore civico può intervenire altresì d’ufficio ogni qualvolta riscontri casi analoghi a quelli segnalati con istanza.

17. Il Difensore civico, qualora rilevi presso qualsiasi Amministrazione pubblica delle disfunzioni, ne riferisce all’Amministrazione interessata ed informa contemporaneamente la Giunta comunale.

18. Il Difensore civico ha l’obbligo di riferire all’Autorità giudiziaria ogni fatto che possa eventualmente configurarsi come reato, in relazione al quale sia stato richiesto il suo intervento, nonché l’obbligo della segnalazione alla Corte dei Conti delle eventuali ipotesi di responsabilità contabile.

19. Il Difensore civico può inserirsi all’interno del procedimento amministrativo nel senso di dare Organicità al suo intervento individuando tempi e modi da prevedere nel regolamento sull’accesso degli atti, perlomeno per quanto riguarda determinate procedure di maggior significato e rilievo socio – giuridico.

20. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo del Difensore Civico nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quinto dei consiglieri comunali ne faccia richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro e non oltre dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio quando le deliberazioni stesse riguardino:

a)      appalti e affidamenti di servizi o fornitura di importo superiore alla soglia di rilievo comunitaria;

b)      assunzione del personale, dotazioni organiche e relative variazioni.

Il Difensore Civico, se ritiene illegittima la delibera ne dà comunicazione all’Ente entro quindici giorni dalla richiesta, invitandolo ad eliminare i vizi riscontrati. Se l’Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia giuridica se confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell’organo deliberante.

21. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del Difensore civico.

22. Qualora il Difensore civico ritenga giustificata l’istanza, chiede al responsabile dell’ufficio interessato notizie sullo stato della pratica e sui termini entro i quali è prevista la sua definizione.

23. In caso di inerzia dell’ufficio competente, il Difensore civico può chiedere al responsabile dell’Ufficio di procedere all’esame della pratica, tenuto conto delle esigenze dell’ufficio medesimo, stabilendone comunque il termine massimo per la definizione della stessa. Resta esclusa ogni valutazione di merito.

24. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il Difensore civico ne dà segnalazione agli Organi competenti per i relativi provvedimenti, anche disciplinari. Dell’eventuale contestazione degli addebiti da parte degli organi competenti deve esserne data immediata comunicazione al Difensore civico.

25. I1 responsabile dell’ufficio o chiunque impedisca, ritardi o intralci lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

26. Il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare è immediatamente comunicato al Difensore civico che può impugnarlo nel termine perentorio di giorni venti. L’eventuale proposta di archiviazione sarà disposta d’intesa con il Difensore civico.

27. Il Difensore civico fornirà risposta a tutte le istanze presentate la cui copia sarà trasmessa all’Organo esecutivo dell’Ente interessato.

28. Nell’ambito delle reciproche competenze, il Difensore civico e il Segretario comunale sono tenuti a collaborare.

29. Il Difensore civico, per l’adempimento dei suoi compiti, può:

a) chiedere l’esibizione, senza il limite del segreto d’ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento anche tramite collegamento telematico.

b) convocare il responsabile dell’ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni;

c) accedere agli uffici, per accertamenti, in qualsiasi momento.

30. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni d’ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle vigenti leggi.

31. Per la tutela degli interessi diffusi nelle materie di competenza comunale, il Difensore civico provvede a sentire tutte le parti eventualmente interessate che ne facciano richiesta.

32. Il Difensore civico può indirizzare segnalazioni, sollecitazioni e pareri agli Organi comunali.

33. La proposizione dei ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di proporre istanze al Difensore civico. Il Difensore civico può sollecitare l’autotutela della pubblica Amministrazione, quando ne sussistano i presupposti.

34. Il Difensore civico, entro i primi tre mesi di ogni anno, pena la decadenza, sottopone all’esame del Consiglio comunale una relazione sull’attività svolta.

35. Con richiesta motivata, le commissioni consiliari possono chiedere al Difensore civico chiarimenti su determinati aspetti dell’attività svolta, con assoluta esclusione di procedimenti o azioni non ancora conclusi.

36. Il Difensore civico, di propria iniziativa e valendosi del fondo a sua disposizione o tramite il Consiglio ovvero la Giunta comunale, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei Cittadini singoli o associati.

37. Alla dotazione Organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell’ufficio provvede, sentito il Difensore civico, la Giunta comunale con propria deliberazione. Il Difensore civico può altresì valersi dell’assistenza degli uffici comunali e, nei limiti dello stanziamento a sua disposizione, di professionisti tratti dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari del distretto della Corte d’Appello, dal Ruolo dei periti e degli esperti della Provincia.

38. Al Difensore civico spetta un’indennità di carica e di missione non superiore a quella prevista per gli Assessori

39. La Giunta comunale delibererà l’importo che deve essere previsto nel bilancio di previsione di ogni esercizio.

40. Se la nomina del Difensore civico avviene durante l’anno, sarà prevista una variazione del bilancio in corso.

41. Il controllo sul fondo di dotazione attribuito al Difensore civico viene effettuata dal Collegio dei revisori dei conti.

42. Nel caso in cui, per oggettive difficoltà, non si riesca a trovare un candidato disposto ad accettare la carica di Difensore civico, è data facoltà al Consiglio comunale di far ricorso, previa convenzione, ad altro Difensore civico (regionale, provinciale o di Comuni limitrofi), secondo le stesse procedure previste per l’elezione del Difensore civico.



 

ART. 8

INIZIATIVA POPOLARE

            1. I Cittadini possono chiedere al Consiglio comunale di deliberare su argomenti di interesse generale.

            2. La richiesta, sottoscritta da almeno il 5% degli iscritti nelle liste elettorali, con firme convalidate come per legge, viene rimessa al Sindaco e\o al Presidente del Consiglio che pone l’argomento all’ordine del giorno del Consiglio comunale, all’uopo convocato, in seduta da tenersi nel termine di giorni venti dalla data di presentazione al protocollo comunale.



 

ART. 9

INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

            1I Cittadini possono presentare interrogazioni ed interpellanze al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale.

            2. La richiesta, sottoscritta da almeno il 5% degli elettori, viene da questi rimessa al Sindaco ed al Presidente del Consiglio che risponde nella prima seduta consiliare utile.

            3. Alla seduta partecipa un rappresentante degli interroganti o degli interpellanti al quale è riconosciuto il diritto di replica.



 

ART. 10

PETIZIONI

1. Tutti i Cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli Organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

            2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e di assegnazione all’Organo competente. Quest’ultimo procede all’esame della questione sollevata, predispone le modalità di intervento del Comune in ordine alla stessa o ne dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’Organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

            3. La petizione è esaminata dall’Organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione.

            4. Qualora la petizione sia sottoscritta dal 5% degli elettori, ed il termine previsto dal comma tre del presente articolo non venga rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio se nominato, è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

            5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente.



 

ART. 11

PROPOSTE

1. I Cittadini possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco, qualora siano firmate dal 5% degli elettori, trasmette nel termine di dieci giorni all’Organo competente corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

            2. L’Organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

            3. Tra l’Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.



 

ART. 12

DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

  1. Il Comune riconosce nell’informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei Cittadini alla vita sociale e politica.

            2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Consiglio che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento sulla disciplina di accesso agli atti, nonché quelli soggetti a particolari forme di tutela ai sensi del codice sulla privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

            3. In nessun caso può essere vietata l’esibizione degli atti di competenza del Consiglio comunale e della Giunta, nonché dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, fatti salvi i divieti di cui al predetto codice n. 196\2003.

            4. Il regolamento in materia di diritto all’informazione:

a) assicura ai Cittadini l’accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;

b) indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l’esibizione, a tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali, secondo quanto prevede la normativa vigente;

c) istituisce l’ufficio per l’informazione dei Cittadini, presso la casa comunale.

            5. Il Comune cura la più ampia informazione dei Cittadini, con particolare riguardo:

a) alla convocazione dei consigli comunali;

b) ai bilanci preventivi e consuntivi;

c) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

d) alle valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche più rilevanti;

e) ai regolamenti;

f) ad ogni iniziativa che attenga ai rapporti tra pubblica amministrazione e Cittadini.

            6. Gli atti, gli avvisi e qualunque documento che la legge, lo Statuto ed i regolamenti prescrivano di pubblicare sono affissi integralmente all’Albo Pretorio del Comune. Il Consiglio comunale individua, nella sede del Comune appositi spazi da riservare a questa forma di esternazione degli atti, avvisi e documenti del Comune.



 

ART. 13

CONSULTAZIONE

L’Amministrazione favorisce forme di consultazioni da parte dei Cittadini, anche per specifiche categorie o settori di essi, per acquisirne i pareri sugli indirizzi politici e sui programmi relativi a particolari problemi.



 

ART. 14

REFERENDUM CONSULTIVO

            1. Il referendum consultivo è l’istituto mediante il quale gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a piani, programmi, progetti, interventi ed ogni altro argomento esclusi quelli di cui al successivo comma due, relativi all’amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli Organi ai quali compete decidere assumano le relative determinazioni, consapevoli dell’orientamento prevalente della Comunità.

            2. Non è ammesso referendum nelle materie elencate nelle lettere f), h), i), ed m) dell’art. 42, secondo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché nelle seguenti:

a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;

b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, nonché delle relative dotazioni Organiche;

c) misure discriminanti verso minoranze etniche o religiose.

d) Criteri per la determinazione delle tariffe e dei tributi locali.

            3. Il Consiglio comunale può indire referendum consultivo con deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri in carica.

            4. I Cittadini possono promuovere referendum consultivo. Il documento, sottoscritto con firme autenticate come per legge da almeno il 30% degli elettori del Comune, viene da questi rimesso al Sindaco.

            5. Il Sindaco cura che il referendum abbia luogo nel termine di mesi tre dalla dichiarazione di ammissibilità da parte del collegio di tutela civica prevista dal successivo comma 8 del presente articolo.

            6. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale non può essere indetto referendum e decadono quelli non ancora effettuati.

            7. Le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori, per lo svolgimento delle operazioni di voto e per la proclamazione dell’esito sono disciplinate così come previsto per le elezioni comunali.

            8. Il giudizio di ammissibilità del quesito è effettuato dalla Commissione consiliare Statuto e Regolamenti, la quale trasmette la decisione di ammissibilità al Sindaco. La verifica della regolarità delle operazioni di raccolta è effettuata dal Segretario comunale.

            9. Non è ammissibile più di una consultazione referendaria per ogni anno e per ogni tornata referendaria sono ammissibili non più di cinque quesiti.

           

ART. 15

ISTITUZIONE CONSULTA COMUNALE

PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

1. Il Comune, al fine di promuovere, nell’ambito delle proprie competenze, l’ampliamento e la diffusione delle attività sportive e del tempo libero, favorendone ogni possibile iniziativa e curando il potenziamento delle relative strutture, istituisce una consulta permanente e un Albo delle Associazioni sportive e ricreative. L’Albo è istituito con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale, che disciplina condizioni e modalità di iscrizione da parte delle Associazioni.

2. La consulta è nominata dal Consiglio comunale ed è così composta: Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente; Assessore allo sport; due Consiglieri di maggioranza e due di minoranza; dai presidenti delle associazioni sportive e turistiche iscritte nell’Albo di cui al comma 1 o loro delegati. I membri della consulta restano in carica per la durata della legislatura.

3. Le funzioni di Segretario della consulta sono svolte da un componente della stessa designato dal Sindaco. Il Presidente della consulta trasmette annualmente al Consiglio comunale una relazione illustrativa delle attività della medesima Per un migliore funzionamento territoriale, la consulta ha facoltà di consorziarsi con altri Comuni.

4. Nel perseguimento dei propri obiettivi la Consulta esercita le seguenti attività:

a) propone agli Organi comprensoriali ed agli altri Enti competenti le iniziative più opportune per lo sviluppo nella Comunità comprensoriale di un’adeguata coscienza e sensibilità per i problemi dello sport e del tempo libero attrezzato;

b) esercita sul territorio un’attività di coordinamento e di programmazione delle varie esigenze;

c) valorizza le strutture sportive esistenti attraverso l’allestimento di manifestazioni turistiche, sportive e del tempo libero.

5. Può essere previsto un budget per l’attività della Consulta. La stessa può attingere fondi anche attraverso forme di sponsorizzazioni, usufruendo delle norme regolamentari approvate dal Consiglio comunale con atto di C.C. n. 8/2005.



 

ART. 16

ISTITUZIONE CONSULTA COMUNALE PER LA CULTURA

1. Il Comune, al fine di promuovere, nell’ambito delle proprie competenze, la diffusione delle attività culturali, favorendone ogni possibile iniziativa, istituisce una consulta permanente e un Albo delle Associazioni socio – culturali e religiose. L’Albo è istituito con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale, che disciplina condizioni e modalità di iscrizione da parte delle Associazioni.

2. La consulta è nominata dal Consiglio comunale ed è così composta: Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente, Assessore alla Cultura, due Consiglieri di maggioranza e due di minoranza, dai presidenti delle associazioni socio – culturali e religiose operanti sul territorio iscritte all’Albo di cui al comma 1 o loro delegati. Le funzioni di Segretario della consulta sono svolte da un membro della stessa, designato dal Sindaco. Il Presidente della consulta trasmette annualmente al Consiglio comunale una relazione illustrativa delle attività della medesima. Per un migliore funzionamento territoriale, la consulta ha la facoltà di consorziarsi con altri Comuni. I membri della consulta restano in carica per la durata della legislatura

3. Nel perseguimento dei propri obiettivi la consulta esercita le seguenti attività:

a) propone agli Organi comprensoriali ed agli altri Enti competenti le iniziative più opportune per lo sviluppo nella Comunità comprensoriale di un’adeguata coscienza e sensibilità per i problemi della cultura;

b) esercita sul territorio un’attività di coordinamento e di programmazione delle varie esigenze;

c) promuove iniziative culturali anche in linea con le tradizioni locali.

4. Può essere previsto un budget per l’attività della Consulta. La stessa può attingere fondi anche attraverso forme di sponsorizzazioni, usufruendo delle norme regolamentari approvate dal Consiglio comunale con atto di C.C. n. 8/2005.



 

ART. 17

ISTITUZIONE CONSULTA COMUNALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO-PRODUTTIVO

            1. Il Comune, al fine di svolgere, nell’ambito delle proprie competenze; la funzione di polo aggregatore ed erogatore di progetti che creino sviluppo ed occupazione, istituisce la consulta comunale per lo sviluppo economico – produttivo, la quale ha il compito di:

a) proporre agli Organi comprensoriali ed agli altri Enti competenti le iniziative più opportune per lo sviluppo nella Comunità comprensoriale di un’adeguata coscienza dei problemi che concernono lo sviluppo economico e produttivo;

b) esercitare, in rapporto alle esigenze sociali della collettività, il ruolo di centro propulsore in grado di intensificare e sviluppare le potenzialità del territorio attraverso una pianificazione socio – economica;

c) sviluppare le premesse per un ambiente culturale sociale e politico favorevole alle varie ipotesi di sviluppo, privilegiando la centralità delle risorse umane e la solidarietà sociale;

d) ricercare e promuovere ipotesi produttive compatibili con le radici e le identità storiche, ambientali e culturali locali;

e) raccogliere collaborazioni e sinergie nella valorizzazione delle forme associative (specie giovanili, da cui attingere l’apporto di sensibilità e progetto), artigianali commerciali, agricole e sindacali assicurando nel contempo alle stesse il supporto tecnico, logistico ed organizzativo.

2. La consulta è nominata dal Consiglio comunale ed è così composta: Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente, Assessore al commercio ed all’agricoltura, Assessore all’urbanistica ed alla politica del territorio, due Consiglieri comunali di maggioranza e due di minoranza, i rappresentanti di categoria rispettivamente per i commercianti, artigiani, agricoltori, sindacati, un rappresentante dell’associazione pro – loco. I membri della consulta restano in carica per la durata della legislatura.

3. Le funzioni di Segretario della consulta sono svolte da un membro della stessa designato dal Sindaco. La consulta ha la facoltà di contattare esperti per l’istruzione di argomenti trattati, avvalendosi anche, sulla base di apposite convenzioni, del contributo dell’Università e di altri Enti di ricerca. Il Presidente della consulta trasmette annualmente al Consiglio comunale una relazione illustrativa delle attività della medesima.

4. Può essere previsto un budget per l’attività della Consulta. La stessa può attingere fondi anche attraverso forme di sponsorizzazioni, usufruendo delle norme regolamentari approvate dal Consiglio comunale con atto di C.C. n. 8/2005.



 

ART. 18

ISTITUZIONE CONSULTA COMUNALE PER

LE RISORSE AGRICOLE ED AMBIENTALI

1. Il Comune, al fine di promuovere, nel quadro delle proprie competenze, la conservazione, la valorizzazione e la tutela dei beni ambientali, istituisce la consulta comunale per le risorse agricole ed ambientali, la quale ha il compito di:

a) proporre agli Organi comprensoriali, provinciali e regionali e agli altri Enti competenti, le iniziative più opportune per lo sviluppo nella Comunità comprensoriale di una adeguata coscienza dei problemi che concernono la salvaguardia dell’ambiente;

b) raccogliere, valutare e trasformare propositivamente nei confronti degli Organi comunali e degli altri Enti competenti, indicazioni, segnalazioni e suggerimenti formulati da Cittadini, associazioni ed altri soggetti in materia di difesa e valorizzazione dell’ambiente;

c) valutare, su richiesta degli Organi comunali degli Enti competenti, l’impatto ambientale degli effetti diretti ed indiretti derivanti dall’eventuale realizzazione di progetti che interessano l’ecosistema, nonché di esaminare la ricaduta occupazionale delle problematiche attinenti alla valorizzazione e gestione delle risorse ambientali.

2. La consulta è nominata dal Consiglio comunale ed è così composta: Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente; assessore all’ecologia; assessore all’urbanistica e alla politica del territorio; due Consiglieri di maggioranza e due di minoranza; un rappresentante delegato dalla Sovrintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici, storici ed archeologici; dai rappresentanti designati dalle associazioni venatorie più rappresentative a livello comunale; dai rappresentanti designati dalle associazioni professionali agricole più rappresentative a livello comunale; da un rappresentante designato dalla unità sanitaria locale; due rappresentanti di associazioni ambientalistiche; da un rappresentante designato dai vigili urbani, da un rappresentante di associazioni agrituristiche presenti sul territorio. I membri della consulta restano in carica per la durata della legislatura comunale.

3. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un membro della stessa. La consulta ha la facoltà di contattare esperti per l’istruzione di argomenti trattati, avvalendosi anche, sulla base di apposite convenzioni, del contributo dell’Università e degli altri Enti di ricerca. Il Presidente della consulta trasmette annualmente al Consiglio comunale una  relazione illustrativa delle attività della medesima. Per una tutela comprensoriale del territorio la consulta ha facoltà di consorziarsi con i comuni vicini per la gestione del territorio nel rispetto dei singoli statuti.

4. Può essere previsto un budget per l’attività della Consulta. La stessa può attingere fondi anche attraverso forme di sponsorizzazioni, usufruendo delle norme regolamentari approvate dal Consiglio comunale con atto di C.C. n. 8/2005.



 

ART. 19

CONSULTA PER IL BENESSERE DEI MINORI

 

1.   Il Comune, al fine di promuovere iniziative volte al riconoscimento del diritto dei bambini e delle bambine a trovare in Caiazzo gli stimoli necessari a sviluppare la loro personalità, istituisce la CONSULTA PER IL BENESSERE DEI MINORI.

2.  La Consulta è nominata dal Consiglio Comunale, ed è così composta: Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente; Assessore alle politiche sociali; due Consiglieri comunali di maggioranza e due di minoranza; Dirigente scolastico del Circolo Didattico o suo delegato; Dirigente scolastico della Scuola Media o suo delegato; Dirigenti scolastici di Istituti di Istruzione secondaria presenti sul territorio o loro delegati; Presidente Consulta dei giovani o suo delegato; tre esperti in scienze sociali o educative, di cui uno eletto dalla minoranza. I membri della consulta restano in carica per al durata della legislatura

3.      Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un membro della stessa designato dal Sindaco. La consulta ha la facoltà di contattare esperti per l’istruzione degli argomenti trattati, e di avvalersi del contributo di altre istituzioni pubbliche o private. Il Presidente della Consulta trasmette annualmente al Consiglio Comunale una relazione illustrativa della attività della medesima.

4. Il Comune condivide e recepisce la finalità e le linee direttrici della Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, del Consiglio d’Europa, così come approvato dalla Giunta Regionale della Campania con atto n. 7081 del 17/11/1995.” A tal fine istituisce la Consulta dei Giovani e il Consiglio Comunale dei Ragazzi che verranno disciplinati con appositi regolamenti comunali.

5. Può essere previsto un budget per l’attività della Consulta in oggetto. La stessa può attingere fondi anche attraverso forme di sponsorizzazioni, usufruendo delle norme regolamentari approvate dal Consiglio comunale con atto di C.C. n. 8/2005.



 

ART. 20

CONSULTA DEI CITTADINI CAIATINI RESIDENTI ALL’ESTERO



 

Scopi principali della Consulta, organismo di collegamento tra le istituzioni comunali ed i cittadini all’estero, sono:

bullet

Facilitare il mantenimento di più stretti legami tra i residenti all’estero e il Comune di appartenenza;

bullet

Portare direttamente a conoscenza degli uffici comunali i problemi dei cittadini emigrati nel mondo;

bullet

Promuovere l’esame, nelle sedi competenti, dei più importanti temi di interesse che possono favorire e facilitare immediati contatti anche con i familiari residenti nel territorio caiatino;

bullet

Favorire attraverso il sito web del Comune, cui di recente è stato istituito apposito link dedicato, l’espressione di opinioni sulla politica generale della Città di Caiazzo da parte dei residenti all’estero;

bullet

Mantenere e rafforzare l’identità culturale;

bullet

Favorire l’integrazione e la promozione sociale e culturale;

bullet

Promuovere la valorizzazione dei legami con la terra di nascita;

bullet

Favorire il raccordo con le attività delle associazioni locali e territoriali;

bullet

Promuovere lo studio e la ricerca sul fenomeno dell’emigrazione;

bullet

Iniziative all’estero dirette alla diffusione della conoscenza del territorio caiatino e dei cambiamenti socio-culturali e politici;

bullet

Interventi di carattere socio-assistenziale.

2. La Consulta è nominata dal Consiglio Comunale, ed è così composta: Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente; Assessore con delega specifica; Assessore alle politiche sociali; due Consiglieri comunali di maggioranza e due di minoranza; da un esperto in lingue straniere e da un esperto in scienza delle comunicazioni .

I membri della Consulta restano in carica per la durata del mandato amministrativo.

3.      Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un membro della stessa designato dal Sindaco. La consulta ha la facoltà di contattare altri esperti per l’istruzione degli argomenti trattati, e di avvalersi del contributo di altre istituzioni pubbliche o private. Il Presidente della Consulta trasmette annualmente al Consiglio Comunale una relazione illustrativa della attività della medesima.

4. Può essere previsto un budget per l’attività della Consulta. La stessa può attingere fondi anche attraverso forme di sponsorizzazioni, usufruendo delle norme regolamentari approvate dal Consiglio comunale con atto di C.C. n. 8/2005.



 



 

TITOLO III

GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 21

ORDINAMENTO

1. Organi elettivi del Comune sono: il Sindaco ed il Consiglio comunale e durano in carica per il periodo stabilito dalla legge. Si rinvia alle norme di legge vigenti nel tempo la definizione del numero dei mandati elettorali che possono essere consecutivamente ricoperti dal Sindaco.

2. Ad essi compete la rappresentanza democratica della Collettività ed il perseguimento dei fini individuati dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

3. La legge e lo Statuto regolano l’attribuzione delle funzioni ed i rapporti tra gli Organi elettivi, per attuare efficienti forme di governo della collettività comunale.



 

ART. 22

IL CONSIGLIO COMUNALE

COMPETENZE

1. Il Consiglio comunale, Organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, rappresenta l’intera Comunità ed esercita le competenze elencate nell’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, ed è composto dal Sindaco e da n. l6 Consiglieri.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, indirizzi che guidino e coordinino le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico – amministrativo per assicurare che l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali.

3. Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

4. Il Consiglio comunale adotta e modifica, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri, distinti regolamenti per:

a) l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale e per i suoi rapporti con gli altri Organi del Comune;

b) l’organizzazione ed il funzionamento degli Organi non elettivi e degli uffici comunali;

c) l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni;

d) l’organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione.

5. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina in particolare:

a) il funzionamento del Consiglio, assegnando alla conferenza dei capigruppo il ruolo di Organo fondamentale di coordinamento dell’attività consiliare e delle sue commissioni, permanenti e speciali;

b) la pubblicità dell’attività consiliare e delle commissioni;

c) i provvedimenti di sfiducia del Sindaco e della Giunta.

d) i procedimenti relativi alle nomine ed alle designazioni di competenza consiliare.

6. Il regolamento del Consiglio comunale prevede:

- che il Consiglio si riunisca in sessione ordinaria e straordinaria;

- le modalità ed i termini per la notifica dell’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare;

- i termini e le modalità di deposito per ciascuna seduta presso la segreteria comunale di tutti i documenti inerenti agli argomenti iscritti all’ordine del giorno;

- i termini e le modalità, nei casi d’urgenza, dei documenti inerenti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno”.

7. Il Consiglio comunale non può discutere e deliberare in seconda convocazione, se non con la partecipazione della metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

a) la costituzione di istituzioni, aziende speciali e di altre forme associative e relative modifiche;

b) lo Statuto delle aziende speciali;

c) la partecipazione a società di capitali;

d) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

e) l’assunzione diretta di pubblici servizi;

f) i regolamenti;

g) i bilanci annuali e pluriennali ed i conti preventivo e consuntivo;

h) la pianificazione urbanistica ed i programmi in generale;

i) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, nel rispetto della legislazione statale e regionale;

l) l’esame del referto per gravi irregolarità riscontrate dal collegio dei revisori dei conti.

8. Entro la data del 30 settembre, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco e dai singoli Assessori.

È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale