

Città di Caiazzo
Prov. di Caserta
Ufficio di Segreteria
Piazzetta Martiri Caiatini, n. 1
C.F. 82000330611
Tel. 0823.615731 fax 0823.868000
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Prefazione allo Statuto Comunale
Le integrazioni alla presente
prefazione sono state riportate in grassetto sottolineato
Cenni storici
Kahata, Kaiata, Kaiatia, Caiatia,
Caiazzo.
Città o Comune di Caiazzo? L'uso che l'Ente
locale fa ancora del nome di «Città» e del noto antichissimo stemma
indurrebbe a propendere per la prima tesi, di fronte alla carenza della
legge cui sarebbe toccato il compito di dare una nuova, organica
disciplina alla materia araldica concernente i Comuni, le Province e gli
Enti morali, come previsto dalla XIV disposizione transitoria della
Costituzione Italiana.
Si tratta naturalmente di una attribuzione
puramente onorifica e morale, che oggi non ha alcuna conseguenza pratica,
ma che sottolinea però la funzione che sempre la Città ha conservato come
entità distinta dalla campagna circostante, anche nell'epoca in cui,
scomparsi i «Municipia» (Caiatia era tale) per la crisi della società
antica, sopravvisse la «Civitas» come complesso urbano vivo e vitale in
cui si istituì la sede Vescovile.
Città, quindi, che, quanto meno nel
passato, ha convenientemente provveduto ad ogni pubblico servizio e che
ascrive a suo merito personaggi, vicende ed emergenze architettoniche che,
a dispetto dell'offesa e dell'indifferenza del presente, restano insigni
per ricordi.
«Perantiquum oppidum» la definirono gli
scrittori antichi. Ma antica di quanto? Impossibile da definire. Non sono
certamente gli avanzi di mura megalitico-poligonali ad indicarne
l'antichità, giacché esse stanno ad attestare solamente una fase di gran
lunga più recente rispetto alla sua origine: addirittura di età romana,
allorquando, all'inizio del III sec. a.C., a Caiatia fu dedotta una
colonia che espletò un ruolo di concentrazione forzata delle vinte
popolazioni sannitiche disseminate nei «vici» del territorio caiatino.
Sito «perantiquum», quindi, abitato in
epoca preistorica, (come attesta la scoperta nel suo territorio di una
tomba della cultura del «Gaudo»), certamente preromano, forse anche
presannitico. Antico come il misterioso, affascinante toponimo.
Affascinante come la favola antica cui si è sentito il bisogno di
ricorrere per spiegarne l'origine: la ninfa Calata; figlia di Tifata,
ardentemente amata da Volturno, per sfuggire all'ira del padre, venne in
questo luogo e vi fondò una Città.
L'opinione più accettata è che Caiatia sia
stata fondata dagli Opici come territorio dotato di impianti difensivi sui
punti più elevati (Monte S. Croce - Caiazzo – Monte Alifano). Ebbe una
fase di influenza etrusca e fu poi conquistata dai Sanniti, nella loro
fase di espansione, nel 431 a.C., svolgendo un ruolo di supporto di
relazioni commerciali. Tra il 312 e il 306 a.C., durante la seconda guerra
sannitica, fu sotto il potere di Roma ed assunse l'aspetto di Città vera e
propria con il suo impianto urbano. A Roma si ribellò con Capua durante la
guerra sociale. Fu poi definitivamente riconquistata da Silla, diventando
Municipio in epoca imperiale.
Quantunque tra gli studiosi, alla luce di
revisione critica, si vada delineando la tendenza a negare a Caiazzo il
ruolo di patria di quel Console Aulo Attilio Caiatino che, nel 254 a.C.
conquistò Panormum (Palermo) e che divenne dittatore nel 249, la
tradizione lunga e consolidata continua ad annoverarlo tra i figli più
illustri della Città.
Forse gravemente saccheggiata dai Goti, dai
Vandali e, successivamente, dai Saraceni, fu incorporata nel feudo di
Montecassino. Appartenne, di seguito, al ducato di Benevento e alla contea
di Capua sotto i Longobardi. Successivamente, in età normanna, il Conte
Rainulfo, Signore della Città, prese parte alla Prima Crociata portando
con sé un folto stuolo di nobili Caiatini.
Fu sede Vescovile da epoca remota,
antecedente secolo VIII, come asseriscono gli antichi autori locali. Il 1°
novembre dell'anno 979, nella Chiesa Metropolitana di Capua, l'Arcivescovo
Gerberto, consacrò Vescovo della Chiesa Caiatina Stefano Minicillo, il
quale governò la diocesi per quarantaquattro anni, divenendo, dopo la
morte, verificatasi il 29 ottobre 1023, Patrono della Città e della
diocesi, con la sua elevazione alla Gloria degli Altari.
Nel 1229 Federico II, il cui protonotario
Pier delle Vigne era probabilmente di Caiazzo, riconquistò la Città e il
Castello, dei quali si era impadronito l'esercito pontificio di Giovanni
di Brienne e del Cardinale Giovanni Colonna, istituendovi, nel 1248 la
«schola rationis» (corte dei conti).
Il Castello, che già aveva ospitato il
grande Imperatore, fu ampliato dagli Angioini e, sotto il regno di Alfonso
I d'Aragona, ospitò la favorita del Re, Lucrezia d'Alagno.
Varie volte il sovrano aragonese venne qui
a riposarsi, accompagnato dal suo amico Antonio Panormita «Cavalcando
soletto per le amene campagne».
La Città fu in seguito feudo di potenti
casate, tra cui quelle dei Glignette, dei Sanseverino, dei de’ Rossi, dei
de’ Capua, ultimi suoi feudatari furono i Corsi di Firenze. Fu scelto come
luogo di caccia da Carlo e Ferdinando IV di Borbone.
Verso la fine del 1798 Caiazzo fu occupata
dalle truppe francesi, che si accasermarono nel Convento e nella Chiesa di
S. Francesco, mentre si piantava l'albero della libertà nella piazza del
mercato.
L’8 gennaio 1799 i napoletani, sotto il
comando del Duca di Roccaromana, Lucio Caracciolo, assediarono la Città e
la ridussero in loro potere. Teatro di ripetute ribellioni popolari nei
giorni della Repubblica Partenopea contro i gentiluomini, che subirono
arresti mentre le loro dimore venivano saccheggiate, la Città non restò
poi estranea al fenomeno della Carboneria, giacché quasi tutta la
borghesia terriera vi si affiliò, tenendo le riunioni segrete nell'ex
Convento dei Cappuccini, non nascondendo successivamente, forse per
calcolo, le sue simpatie per la causa italiana e la «rivoluzione»
garibaldina. Fu questa, probabilmente, la ragione per cui i popolani
caiatini, guidati dal maniscalco Santacroce, in quelle tristi giornate del
20 e 21 settembre 1860, si schierarono dalla parte dei Borboni. Poi
vennero i Piemontesi.
Ma altre tristi vicende doveva conoscere la
Città.
1943: tra incendi e distruzioni subiti
dalla Città abbandonata dai suoi abitanti fra numerose altre vittime,
ventidue inermi contadini, tra i quali bambini in tenerissima età, furono
barbaramente massacrati per ordine di un giovane ufficiale tedesco
Wolfgang Lehnigk Emden, senza alcun motivo umanamente comprensibile. Era
il 13 ottobre a Monte Carmignano.
Nel mese di gennaio 2005 il
giorno undici, il Prefetto di Caserta, Carlo Schilardi, ha comunicato che
con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 2004, il
Comune di Caiazzo è stato insignito della medaglia d’argento al Merito
Civile. La prestigiosa onorificenza è stata concessa con la seguente
motivazione: “Piccolo centro, nel corso della seconda guerra mondiale,
subì feroci rappresaglie da parte delle truppe naziste ed un devastante
bombardamento dell’esercito alleato che causarono la morte di numerosi
concittadini, tra cui donne e bambini. Ammirevole esempio di spirito di
sacrificio ed amor patrio.”

Città di Caiazzo
Prov. di Caserta
Ufficio di Segreteria
Piazzetta Martiri Caiatini, n. 1
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STATUTO COMUNALE
Aggiornato al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
e
alle normative vigenti alla data dell’1/09/2005
(Le modifiche e
le integrazioni, rispetto al testo precedente, vengono riportate in
grassetto sottolineato)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
PRINCIPI FONDAMENTALI
1. Il Comune di Caiazzo, Ente di autogoverno della
propria Comunità, promuove lo sviluppo civile e sociale della Città nel
rispetto dei principi generali fissati nella costituzione Repubblicana e
dei valori di libertà e di democrazia alla cui conquista ha contribuito
con il sacrificio dei propri Martiri.
2. Lo Statuto é fonte primaria dell’ordinamento
comunale e garantisce ai Cittadini l’effettiva partecipazione, libera e
democratica, all’attività politico-amministrativa del Comune.
3. Esso costituisce l’atto fondamentale che
disciplina l’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa del
Comune, nel rispetto dei principi costituzionali e legislativi vigenti.
4. L’esercizio di tale autonomia é orientato alla
crescita civile e morale dei Cittadini ed alla concreta attuazione di quei
valori culturali, etici, socioeconomici e politici, che costituiscono il
patrimonio di storia, di tradizioni di questa Comunità.
5. Il Comune rivendica
uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali e
nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, nel
rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità
pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina
ai Cittadini.
6. Elementi fondamentali dell’azione amministrativa
sono la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del territorio,
principali risorse produttive da utilizzare per l’affermazione di un
turismo e di un agriturismo volto alla fruizione del patrimonio naturale
nonchè delle testimonianze storiche. A tal fine ogni attività
edilizia deve essere improntata alla salvaguardia del territorio in
perfetta armonia con la sua morfologia evitando ogni forma di scriteriata
cementificazione, L’attività edilizia, che comporta tagli di
alberi, deve essere compensata da concrete iniziative di piantumazione.
7. Particolare rilevanza viene riconosciuta alla
tutela dell’infanzia, dei minori e dei portatori di handicap ed il Comune
promuove tutte le iniziative idonee a permettere lo sviluppo armonico di
tali soggetti nella Comunità.
ART. 2
IL COMUNE
1. Il Comune di Caiazzo, Ente autonomo entro l’unità
della Repubblica, cura e rappresenta gli interessi generali della
collettività locale, con esclusione di quelli riservati ad altri soggetti
dalla vigente legislazione.
2. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le
finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati
dall’ordinamento.
3. Coordina l’attività dei propri Organi, assume le
iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità
ai Cittadini tutelandone i diritti fondamentali ed ispirando la sua azione
a principi di equità e solidarietà al fine del superamento degli squilibri
economici e sociali esistenti nella Comunità.
4. Promuove ogni iniziativa utile a favorire
l’integrazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari.
5. Promuove, altresì, le iniziative e gli interventi
dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che
concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei Cittadini.
6. Attiva forme di collaborazione con gli altri
soggetti nel sistema dell’autonomia, per l’esercizio associato di funzioni
e servizi sovracomunali, per conseguire più elevati livelli di
produttività e di efficienza delle gestioni; partecipa, inoltre alla
realizzazione di accordi con soggetti pubblici e privati che abbiano
omogenee vocazioni culturali, territoriali, socio economiche onde
potenziare singole iniziative intese a realizzare un armonico processo di
sviluppo complessivo.
7. L’attività amministrativa del Comune é informata
ai principi della partecipazione democratica, dell’imparzialità, della
semplificazione delle procedure, nonché della trasparenza amministrativa.
8. Il Comune esegue i propri compiti
recependo le istanze sociali della popolazione, tutelandola e
migliorandone le condizioni di vita, soprattutto nei settori della
gestione del territorio, della sanità, dell’istruzione, della formazione
professionale, dell’agricoltura e delle attività sportive, organizzando,
sviluppando ed ampliando le proprie potenzialità turistiche e culturali.
9. La Legge Regionale n.
6 del 15.4.1998 ha previsto la costituzione delle Comunità Montane tra
Comuni montani e parzialmente montani appartenenti alla stessa Provincia,
al fine di promuovere, oltre alla valorizzazione delle zone montane, anche
l’esercizio associato delle funzioni comunali comprendendo, per la
Provincia di Caserta, anche la Comunità montana di Monte Maggiore, tra cui
rientrano n. 16 Comuni di cui Caiazzo.
ART. 3
TERRITORIO E POPOLAZIONE
1. La città di Caiazzo comprende un
territorio di Kmq 36,92. con densità di popolazione pari a 154 abitanti
per chilometro quadrato. Essa confina con i comuni di Alvignano, Piana di
Monteverna, Ruviano, Castel Campagnano, Castel di Sasso e con il fiume
Volturno.
2. Per le caratteristiche ambientali di
particolare interesse paesaggistico, il territorio comunale é vincolato ai
sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 – Parte III.
3. Le attività economiche che si
sviluppano sul territorio sono legate prevalentemente all’agricoltura e
all’attività di piccole e medie aziende a minimo impatto ambientale. In
materia di agricoltura e foreste, il Comune considera come obiettivi
fondamentali:
a) il sostegno e lo sviluppo dell’impresa familiare
coltivatrice.
b) il mantenimento dell’occupazione agricola
soprattutto giovanile;
c) la valorizzazione del territorio, dell’ambiente e
delle risorse idriche.
4. La sede del Comune é ubicata nel
centro storico in piazzetta Martiri Caiatini, n. 1.
5. La modifica dell’ubicazione della
sede comunale, della denominazione delle frazioni deve essere deliberata
dal Consiglio comunale. La denominazione e\o modifica delle strade e delle
piazze deve essere deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza
assoluta, previo parere della Commissione Toponomastica.
ART. 4
STEMMA E GONFALONE
1. Lo stemma del Comune presenta le
seguenti caratteristiche: croce rossa in campo azzurro; 4 gigli dorati ai
lati della croce; sopra una corona reale e, sotto di essa, il motto "TA-PRO"
e due mani congiunte. Il tutto rappresenta un rebus che rivela
“CORONATA PRO FIDE”.
2. Il gonfalone é composto dai seguenti
elementi: due bande verticali una rossa e l’altra azzurra con al centro lo
stemma del Comune.
3. Modifiche alle caratteristiche dello
stemma e del gonfalone del Comune sono stabilite con deliberazione del
Consiglio comunale votata a maggioranza assoluta. Allo
stesso modo si adottano gli altri simboli comunali.
4. L’uso e la riproduzione, da parte di
soggetti non autorizzati, dello stemma, del gonfalone, nonché del nome del
Comune di Caiazzo, é vietato e difeso con tutti i mezzi messi a
disposizione dalla legge.
5. Potranno
essere consentite forme di utilizzo dello stemma comunale ai sensi del
Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni,
approvato con atto di Consiglio comunale n. 8 del 15/04/2005 e comunque
previa autorizzazione della Giunta.
ART. 5
I BENI: CLASSIFICAZIONE - INVENTARIO -
AMMINISTRAZIONE
1. I beni comunali sono demaniali e
patrimoniali. Per particolari beni patrimoniali può essere stabilito
vincolo di indisponibilità.
2. Il Comune é obbligato a tenere
l’inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili,
nonché un elenco, diviso per categorie, secondo la diversa natura dei
beni.
3. L’obbligo di inventario riguarda
anche i titoli, gli atti, i documenti, di qualunque tipo, relativi al
patrimonio ed alla sua amministrazione.
4. L’inventario dei beni demaniali si
sostanzia in uno stato descrittivo di tali beni. Quello dei beni
patrimoniali viene effettuato con un apposito registro di consistenza.
5. Quando sussistono comprovate ragioni
di convenienza e di efficienza, l’inventariazione e l’amministrazione di
beni comunali può essere affidata a privati sotto la vigilanza del Sindaco
o dell’assessore da lui delegato, previa delibera del Consiglio
comunale.
6. Quando il Comune pone in essere
istituzioni per la gestione di servizi pubblici, l’inventario dei beni di
ciascuna istituzione é quello del Comune.
7. Il regolamento determina le modalità
di compilazione e di tenuta degli inventari, nonché i soggetti tenuti alla
compilazione ed all’attestazione della sua veridicità.
8. Le leggi speciali disciplinano i
terreni soggetti agli usi civici.
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
ART. 6
PARTECIPAZIONE POPOLARE
1. Al fine di garantire un’idonea
partecipazione popolare ed il soddisfacimento di interessi della Comunità
nel suo insieme o di parte di essa, il Comune valorizza libere forme
associative e promuove la creazione di consulte di settore, Organi di
partecipazione popolare, espressione delle associazioni di categoria,
formazioni sociali, organizzazioni sindacali, nonché di persone ed Enti
che, per la loro specifica competenza possono offrire un proprio
contributo di idee per l’individuazione degli obiettivi programmati e
delle scelte operative del Comune.
2. Al fine di fornire a tali
associazioni i necessari mezzi, anche di natura finanziaria, nel bilancio
preventivo del Comune sarà previsto annualmente un apposito capitolo.
3. Il Comune, nell’ambito delle proprie
attività che coinvolgono interessi di categorie sociali, professionali e
imprenditoriali, consulta i loro rappresentanti prima dell’adozione di
ogni relativo provvedimento.
4. Il Comune assicura ai Cittadini
singoli e associati l’accesso agli atti amministrativi ed il rilascio di
copie nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.
ART. 7
DIFENSORE CIVICO
1. Ogni Amministrazione comunale, dopo l’avvenuto insediamento, può
nominare, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 267/2000, il Difensore
civico che svolge la sua attività al servizio dei Cittadini in piena
libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo
gerarchico o funzionale.
2. I1 Difensore civico interviene, a norma del presente Statuto, nei casi
di disfunzioni o di abusi della pubblica Amministrazione ed a tutela degli
interessi diffusi.
3. Il Difensore civico ha sede presso la residenza municipale o altra sede
destinata a tal fine dalla Giunta comunale.
4. Il Difensore civico è
eletto tra i Cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per
l’elezione a Consigliere comunale e della necessaria preparazione ed
esperienza professionale nel campo giuridico – amministrativo e di età non
inferiore ai 28 anni.
5. Il Difensore civico è
eletto dal Consiglio comunale con votazione segreta e a maggioranza dei
due terzi degli aventi diritto.
6. Il Difensore Civico
rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto.
7. Il Difensore civico
presta giuramento innanzi al Consiglio comunale entro quindici giorni
dalla propria elezione con la formula che segue: “Giuro di essere fedele
alla Repubblica, di osservare lealmente le sue leggi, di svolgere bene e
fedelmente l’incarico cui sono stato chiamato nell’interesse della
collettività e dei Cittadini, in piena libertà ed indipendenza”.
8. Il Difensore Civico è
immediatamente rieleggibile per una sola volta.
9. Qualora il mandato
venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova
elezione è posta all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio
comunale successiva al verificarsi della cessazione del mandato. Resta
ferma la facoltà dell’Amministrazione di procedere o meno alla surroga.
10. Non sono eleggibili
al momento della nomina:
a) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, i Consiglieri della
Provincia alla quale appartiene il Comune, i membri degli Organi di
gestione della A.S.L. CE/l;
b) i componenti degli Organi dirigenti nazionali, regionali, Provinciali e
comunali di partiti politici;
c) i dipendenti comunali e degli Enti, Istituti, Consorzi e Aziende
dipendenti o sottoposte a vigilanza o a controllo comunale;
d) i funzionari pubblici
che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti
o Organi del Comune;
e) gli amministratori di
Enti e imprese pubbliche o a partecipazione pubblica nonchè i titolari e i
dirigenti di Enti e imprese vincolati al Comune da contratti d’opera, di
somministrazione o sovvenzioni;
f) i consulenti legali,
tecnici o amministrativi che prestano la loro opera per il Comune o gli
Enti o Imprese o Aziende di cui alle lett. C) ed E).
11. In caso di
ineleggibilità o incompatibilità si applica la procedura prevista per i
Consiglieri comunali.
12 Il Difensore civico
non può essere candidato alla carica di Sindaco o Consigliere comunale, nè
può assumere la carica di Assessore per un periodo di almeno due anni
dalla data della cessazione della carica di Difensore.
13. La carica di
Difensore civico può essere revocata per gravi violazioni di legge o per
accertata provata inefficienza. La mozione di revoca debitamente motivata
dovrà essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri comunali in
carica. La mozione di revoca deve essere presentata al Segretario comunale
il quale provvede a farla notificare al Difensore civico nelle
ventiquattro ore successive alla ricezione del documento, con invito allo
stesso a presentare, ove lo ritenga, le proprie controdeduzioni nei
successivi venti giorni, avvertendolo nel contempo che la mozione sarà
iscritta all’ordine del giorno Consiglio comunale appositamente convocato
entro i successivi venti giorni anche in mancanza delle chieste
controdeduzioni. La mozione, dopo la notifica, è depositata presso gli
uffici del Segretario comunale in visione di chiunque desideri conoscerne
il contenuto. Prima della decisione del Consiglio non può essere
rilasciata copia della mozione o di altri documenti ad essa allegati. Il
Difensore civico, qualora lo richieda, è ascoltato dal Consiglio comunale
in seduta pubblica. Il Consiglio comunale, al termine del dibattito, da
tenersi in pubblica adunanza, approva o respinge la mozione con voto
segreto espresso dalla maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al
voto.
14. Nei casi di
disfunzioni o di abusi della pubblica Amministrazione, su istanza di
Cittadini singoli o associati, o di formazioni sociali che abbiano una
pratica in corso, il Difensore civico interviene presso l’Amministrazione
comunale, gli Enti e le aziende da essa dipendenti, l’A.S.L., gli uffici
dell’Amministrazione statale, regionale e Provinciale eventualmente
presenti sul territorio comunale, affinché i procedimenti amministrativi
abbiano regolare corso e gli atti siano emanati a termine di legge o di
regolamento.
15. L’istanza di cui al
comma 14 del presente articolo può essere presentata per iscritto o
verbalmente. In quest’ultimo caso verrà verbalizzata dall’ufficio
ricevente.
16. Il Difensore civico
può intervenire altresì d’ufficio ogni qualvolta riscontri casi analoghi a
quelli segnalati con istanza.
17. Il Difensore civico,
qualora rilevi presso qualsiasi Amministrazione pubblica delle
disfunzioni, ne riferisce all’Amministrazione interessata ed informa
contemporaneamente la Giunta comunale.
18. Il Difensore civico
ha l’obbligo di riferire all’Autorità giudiziaria ogni fatto che possa
eventualmente configurarsi come reato, in relazione al quale sia stato
richiesto il suo intervento, nonché l’obbligo della segnalazione alla
Corte dei Conti delle eventuali ipotesi di responsabilità contabile.
19. Il Difensore civico
può inserirsi all’interno del procedimento amministrativo nel senso di
dare Organicità al suo intervento individuando tempi e modi da prevedere
nel regolamento sull’accesso degli atti, perlomeno per quanto riguarda
determinate procedure di maggior significato e rilievo socio – giuridico.
20. Le deliberazioni
della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo del Difensore
Civico nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quinto dei
consiglieri comunali ne faccia richiesta scritta e motivata con
l’indicazione delle norme violate, entro e non oltre dieci giorni
dall’affissione all’albo pretorio quando le deliberazioni stesse
riguardino:
a)
appalti e affidamenti di servizi o fornitura di importo superiore
alla soglia di rilievo comunitaria;
b)
assunzione del personale, dotazioni organiche e relative
variazioni.
Il Difensore Civico, se
ritiene illegittima la delibera ne dà comunicazione all’Ente entro
quindici giorni dalla richiesta, invitandolo ad eliminare i vizi
riscontrati. Se l’Ente non ritiene di modificare la delibera, essa
acquista efficacia giuridica se confermata con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei componenti dell’organo deliberante.
21. La materia del
pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del Difensore
civico.
22. Qualora il Difensore
civico ritenga giustificata l’istanza, chiede al responsabile dell’ufficio
interessato notizie sullo stato della pratica e sui termini entro i quali
è prevista la sua definizione.
23. In caso di inerzia
dell’ufficio competente, il Difensore civico può chiedere al responsabile
dell’Ufficio di procedere all’esame della pratica, tenuto conto delle
esigenze dell’ufficio medesimo, stabilendone comunque il termine massimo
per la definizione della stessa. Resta esclusa ogni valutazione di merito.
24. Trascorso
inutilmente il termine di cui al comma precedente, il Difensore civico ne
dà segnalazione agli Organi competenti per i relativi provvedimenti, anche
disciplinari. Dell’eventuale contestazione degli addebiti da parte degli
organi competenti deve esserne data immediata comunicazione al Difensore
civico.
25. I1 responsabile
dell’ufficio o chiunque impedisca, ritardi o intralci lo svolgimento delle
funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari
previsti dalle norme vigenti.
26. Il provvedimento di
archiviazione del procedimento disciplinare è immediatamente comunicato al
Difensore civico che può impugnarlo nel termine perentorio di giorni
venti. L’eventuale proposta di archiviazione sarà disposta d’intesa con il
Difensore civico.
27. Il Difensore civico
fornirà risposta a tutte le istanze presentate la cui copia sarà trasmessa
all’Organo esecutivo dell’Ente interessato.
28. Nell’ambito delle
reciproche competenze, il Difensore civico e il Segretario comunale sono
tenuti a collaborare.
29. Il Difensore civico,
per l’adempimento dei suoi compiti, può:
a) chiedere l’esibizione, senza il limite del segreto d’ufficio, di tutti
gli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento anche
tramite collegamento telematico.
b) convocare il responsabile dell’ufficio competente al fine di ottenere
tutte le informazioni possibili circa lo stato della pratica e le cause
delle eventuali disfunzioni;
c) accedere agli uffici, per accertamenti, in qualsiasi momento.
30. Il Difensore civico
è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per
ragioni d’ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi
delle vigenti leggi.
31. Per la tutela degli
interessi diffusi nelle materie di competenza comunale, il Difensore
civico provvede a sentire tutte le parti eventualmente interessate che ne
facciano richiesta.
32. Il Difensore civico
può indirizzare segnalazioni, sollecitazioni e pareri agli Organi
comunali.
33. La proposizione dei
ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà
di proporre istanze al Difensore civico. Il Difensore civico può
sollecitare l’autotutela della pubblica Amministrazione, quando ne
sussistano i presupposti.
34. Il Difensore civico,
entro i primi tre mesi di ogni anno, pena la decadenza, sottopone
all’esame del Consiglio comunale una relazione sull’attività svolta.
35. Con richiesta
motivata, le commissioni consiliari possono chiedere al Difensore civico
chiarimenti su determinati aspetti dell’attività svolta, con assoluta
esclusione di procedimenti o azioni non ancora conclusi.
36. Il Difensore civico,
di propria iniziativa e valendosi del fondo a sua disposizione o tramite
il Consiglio ovvero la Giunta comunale, provvede a dare adeguata
pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei
Cittadini singoli o associati.
37. Alla dotazione
Organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell’ufficio
provvede, sentito il Difensore civico, la Giunta comunale con propria
deliberazione. Il Difensore civico può altresì valersi dell’assistenza
degli uffici comunali e, nei limiti dello stanziamento a sua disposizione,
di professionisti tratti dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli
uffici giudiziari del distretto della Corte d’Appello, dal Ruolo dei
periti e degli esperti della Provincia.
38. Al Difensore civico
spetta un’indennità di carica e di missione non superiore a quella
prevista per gli Assessori
39. La Giunta comunale
delibererà l’importo che deve essere previsto nel bilancio di previsione
di ogni esercizio.
40. Se la nomina del
Difensore civico avviene durante l’anno, sarà prevista una variazione del
bilancio in corso.
41. Il controllo sul
fondo di dotazione attribuito al Difensore civico viene effettuata dal
Collegio dei revisori dei conti.
42. Nel caso in cui, per oggettive difficoltà,
non si riesca a trovare un candidato disposto ad accettare la carica di
Difensore civico, è data facoltà al Consiglio comunale di far ricorso,
previa convenzione, ad altro Difensore civico (regionale, provinciale o di
Comuni limitrofi), secondo le stesse procedure previste per l’elezione del
Difensore civico.
ART. 8
INIZIATIVA POPOLARE
1. I
Cittadini possono chiedere al Consiglio comunale di deliberare su
argomenti di interesse generale.
2. La
richiesta, sottoscritta da almeno il 5% degli iscritti nelle liste
elettorali, con firme convalidate come per legge, viene rimessa al Sindaco
e\o al Presidente del Consiglio che pone l’argomento all’ordine del giorno
del Consiglio comunale, all’uopo convocato, in seduta da tenersi nel
termine di giorni venti dalla data di presentazione al protocollo
comunale.
ART. 9
INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
1I Cittadini possono presentare
interrogazioni ed interpellanze al Sindaco o al Presidente
del Consiglio comunale.
2. La richiesta, sottoscritta da almeno
il 5% degli elettori, viene da questi rimessa al Sindaco ed al Presidente
del Consiglio che risponde nella prima seduta consiliare utile.
3. Alla seduta partecipa un
rappresentante degli interroganti o degli interpellanti al quale è
riconosciuto il diritto di replica.
ART. 10
PETIZIONI
1. Tutti i Cittadini possono rivolgersi, in forma
collettiva, agli Organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento
su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento determina la procedura
della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e di assegnazione
all’Organo competente. Quest’ultimo procede all’esame della questione
sollevata, predispone le modalità di intervento del Comune in ordine alla
stessa o ne dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire
all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il
provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’Organo competente deve
essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall’Organo
competente entro sessanta giorni dalla presentazione.
4. Qualora la petizione sia sottoscritta
dal 5% degli elettori, ed il termine previsto dal comma tre del presente
articolo non venga rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la
questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o
provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco,
o il Presidente del Consiglio se nominato, è comunque tenuto a
porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso
con un provvedimento espresso, di cui è garantita la comunicazione al
soggetto proponente.
ART. 11
PROPOSTE
1. I Cittadini possono avanzare proposte per
l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco, qualora siano firmate
dal 5% degli elettori, trasmette nel termine di dieci giorni all’Organo
competente corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e
del Segretario, nonché dell’attestazione relativa alla copertura
finanziaria.
2. L’Organo competente deve sentire i
proponenti dell’iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della
proposta.
3. Tra l’Amministrazione comunale ed i
proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento
del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del
provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.
ART. 12
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
-
Il Comune riconosce nell’informazione la
condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei Cittadini
alla vita sociale e politica.
2. I documenti amministrativi del Comune
sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione
di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del
Consiglio che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal
regolamento sulla disciplina di accesso agli atti, nonché quelli
soggetti a particolari forme di tutela ai sensi del codice sulla privacy
di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
3. In nessun caso può essere vietata
l’esibizione degli atti di competenza del Consiglio comunale e della
Giunta, nonché dei provvedimenti riguardanti la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e
privati, fatti salvi i divieti di cui al predetto codice n. 196\2003.
4. Il regolamento in materia di diritto
all’informazione:
a) assicura ai Cittadini l’accesso ai documenti
amministrativi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
b) indica le categorie di atti delle quali può
essere temporaneamente vietata l’esibizione, a tutela della riservatezza
dei singoli o delle formazioni sociali, secondo quanto prevede la
normativa vigente;
c) istituisce l’ufficio per l’informazione dei
Cittadini, presso la casa comunale.
5. Il Comune cura la più ampia
informazione dei Cittadini, con particolare riguardo:
a) alla convocazione dei consigli comunali;
b) ai bilanci preventivi e consuntivi;
c) agli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica;
d) alle valutazioni di impatto ambientale delle
opere pubbliche più rilevanti;
e) ai regolamenti;
f) ad ogni iniziativa che attenga ai rapporti tra
pubblica amministrazione e Cittadini.
6. Gli atti, gli avvisi e qualunque
documento che la legge, lo Statuto ed i regolamenti prescrivano di
pubblicare sono affissi integralmente all’Albo Pretorio del Comune. Il
Consiglio comunale individua, nella sede del Comune appositi spazi da
riservare a questa forma di esternazione degli atti, avvisi e documenti
del Comune.
ART. 13
CONSULTAZIONE
L’Amministrazione favorisce forme di consultazioni
da parte dei Cittadini, anche per specifiche categorie o settori di essi,
per acquisirne i pareri sugli indirizzi politici e sui programmi relativi
a particolari problemi.
ART. 14
REFERENDUM CONSULTIVO
1. Il referendum consultivo è l’istituto
mediante il quale gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in
merito a piani, programmi, progetti, interventi ed ogni altro argomento
esclusi quelli di cui al successivo comma due, relativi
all’amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o
sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli Organi ai
quali compete decidere assumano le relative determinazioni, consapevoli
dell’orientamento prevalente della Comunità.
2. Non è ammesso referendum nelle
materie elencate nelle lettere f), h), i), ed m) dell’art. 42,
secondo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché nelle seguenti:
a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli
delle aziende speciali;
b) disciplina dello stato giuridico e delle
assunzioni del personale, nonché delle relative dotazioni
Organiche;
c) misure discriminanti verso minoranze etniche o
religiose.
d) Criteri per la determinazione delle tariffe e dei
tributi locali.
3. Il Consiglio comunale può indire
referendum consultivo con deliberazione approvata dai due terzi dei
Consiglieri in carica.
4. I Cittadini possono promuovere
referendum consultivo. Il documento, sottoscritto con firme autenticate
come per legge da almeno il 30% degli elettori del Comune, viene da questi
rimesso al Sindaco.
5. Il Sindaco cura che il referendum
abbia luogo nel termine di mesi tre dalla dichiarazione di ammissibilità
da parte del collegio di tutela civica prevista dal successivo comma 8 del
presente articolo.
6. Dopo la pubblicazione del decreto di
indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale non
può essere indetto referendum e decadono quelli non ancora effettuati.
7. Le modalità per la raccolta e
l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori, per lo svolgimento delle
operazioni di voto e per la proclamazione dell’esito sono disciplinate
così come previsto per le elezioni comunali.
8. Il giudizio di ammissibilità del
quesito è effettuato dalla Commissione consiliare Statuto e Regolamenti,
la quale trasmette la decisione di ammissibilità al Sindaco. La verifica
della regolarità delle operazioni di raccolta è effettuata dal Segretario
comunale.
9. Non è ammissibile più di una
consultazione referendaria per ogni anno e per ogni tornata referendaria
sono ammissibili non più di cinque quesiti.
ART. 15
ISTITUZIONE CONSULTA COMUNALE
PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO
1. Il Comune, al fine di promuovere, nell’ambito
delle proprie competenze, l’ampliamento e la diffusione delle attività
sportive e del tempo libero, favorendone ogni possibile iniziativa e
curando il potenziamento delle relative strutture, istituisce una consulta
permanente e un Albo delle Associazioni sportive e ricreative. L’Albo è
istituito con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale, che
disciplina condizioni e modalità di iscrizione da parte delle
Associazioni.
2. La consulta è nominata dal Consiglio comunale ed
è così composta: Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
Assessore allo sport; due Consiglieri di maggioranza e due di minoranza;
dai presidenti delle associazioni sportive e turistiche iscritte nell’Albo
di cui al comma 1 o loro delegati. I membri della consulta restano
in carica per la durata della legislatura.
3. Le funzioni di Segretario della consulta sono
svolte da un componente della stessa designato dal Sindaco. Il Presidente
della consulta trasmette annualmente al Consiglio comunale una relazione
illustrativa delle attività della medesima Per un migliore funzionamento
territoriale, la consulta ha facoltà di consorziarsi con altri Comuni.
4. Nel perseguimento dei propri obiettivi la
Consulta esercita le seguenti attività:
a) propone agli Organi comprensoriali ed agli altri
Enti competenti le iniziative più opportune per lo sviluppo nella Comunità
comprensoriale di un’adeguata coscienza e sensibilità per i problemi dello
sport e del tempo libero attrezzato;
b) esercita sul territorio un’attività di
coordinamento e di programmazione delle varie esigenze;
c) valorizza le strutture sportive esistenti
attraverso l’allestimento di manifestazioni turistiche, sportive e del
tempo libero.
5. Può essere previsto un budget per
l’attività della Consulta. La stessa può attingere fondi anche attraverso
forme di sponsorizzazioni, usufruendo delle norme regolamentari approvate
dal Consiglio comunale con atto di C.C. n. 8/2005.
ART. 16
ISTITUZIONE CONSULTA COMUNALE PER LA CULTURA
1. Il Comune, al fine di promuovere, nell’ambito
delle proprie competenze, la diffusione delle attività culturali,
favorendone ogni possibile iniziativa, istituisce una consulta permanente
e un Albo delle Associazioni socio – culturali e religiose. L’Albo è
istituito con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale, che
disciplina condizioni e modalità di iscrizione da parte delle
Associazioni.
2. La consulta è nominata dal Consiglio comunale ed
è così composta: Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente,
Assessore alla Cultura, due Consiglieri di maggioranza e due di minoranza,
dai presidenti delle associazioni socio – culturali e religiose operanti
sul territorio iscritte all’Albo di cui al comma 1 o loro delegati. Le
funzioni di Segretario della consulta sono svolte da un membro della
stessa, designato dal Sindaco. Il Presidente della consulta trasmette
annualmente al Consiglio comunale una relazione illustrativa delle
attività della medesima. Per un migliore funzionamento territoriale, la
consulta ha la facoltà di consorziarsi con altri Comuni. I membri
della consulta restano in carica per la durata della legislatura
3. Nel perseguimento dei propri obiettivi la
consulta esercita le seguenti attività:
a) propone agli Organi comprensoriali ed agli altri
Enti competenti le iniziative più opportune per lo sviluppo nella Comunità
comprensoriale di un’adeguata coscienza e sensibilità per i problemi della
cultura;
b) esercita sul territorio un’attività di
coordinamento e di programmazione delle varie esigenze;
c) promuove iniziative culturali anche in linea con
le tradizioni locali.
4. Può essere previsto
un budget per l’attività della Consulta. La stessa può attingere fondi
anche attraverso forme di sponsorizzazioni, usufruendo delle norme
regolamentari approvate dal Consiglio comunale con atto di C.C. n. 8/2005.
ART. 17
ISTITUZIONE CONSULTA COMUNALE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO-PRODUTTIVO
1. Il Comune, al fine di svolgere,
nell’ambito delle proprie competenze; la funzione di polo aggregatore ed
erogatore di progetti che creino sviluppo ed occupazione, istituisce la
consulta comunale per lo sviluppo economico – produttivo, la quale ha il
compito di:
a) proporre agli Organi comprensoriali ed agli altri
Enti competenti le iniziative più opportune per lo sviluppo nella Comunità
comprensoriale di un’adeguata coscienza dei problemi che concernono lo
sviluppo economico e produttivo;
b) esercitare, in rapporto alle esigenze sociali
della collettività, il ruolo di centro propulsore in grado di
intensificare e sviluppare le potenzialità del territorio attraverso una
pianificazione socio – economica;
c) sviluppare le premesse per un ambiente culturale
sociale e politico favorevole alle varie ipotesi di sviluppo,
privilegiando la centralità delle risorse umane e la solidarietà sociale;
d) ricercare e promuovere ipotesi produttive
compatibili con le radici e le identità storiche, ambientali e culturali
locali;
e) raccogliere collaborazioni e sinergie nella
valorizzazione delle forme associative (specie giovanili, da cui attingere
l’apporto di sensibilità e progetto), artigianali commerciali, agricole e
sindacali assicurando nel contempo alle stesse il supporto tecnico,
logistico ed organizzativo.
2. La consulta è nominata dal Consiglio comunale ed
è così composta: Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente,
Assessore al commercio ed all’agricoltura, Assessore all’urbanistica ed
alla politica del territorio, due Consiglieri comunali di maggioranza e
due di minoranza, i rappresentanti di categoria rispettivamente per i
commercianti, artigiani, agricoltori, sindacati, un rappresentante
dell’associazione pro – loco. I membri della consulta restano in carica
per la durata della legislatura.
3. Le funzioni di Segretario della consulta sono
svolte da un membro della stessa designato dal Sindaco. La consulta ha la
facoltà di contattare esperti per l’istruzione di argomenti trattati,
avvalendosi anche, sulla base di apposite convenzioni, del contributo
dell’Università e di altri Enti di ricerca. Il Presidente della consulta
trasmette annualmente al Consiglio comunale una relazione illustrativa
delle attività della medesima.
4. Può essere previsto un budget per
l’attività della Consulta. La stessa può attingere fondi anche attraverso
forme di sponsorizzazioni, usufruendo delle norme regolamentari approvate
dal Consiglio comunale con atto di C.C. n. 8/2005.
ART. 18
ISTITUZIONE CONSULTA COMUNALE PER
LE RISORSE AGRICOLE ED AMBIENTALI
1. Il Comune, al fine di promuovere, nel quadro
delle proprie competenze, la conservazione, la valorizzazione e la tutela
dei beni ambientali, istituisce la consulta comunale per le risorse
agricole ed ambientali, la quale ha il compito di:
a) proporre agli Organi comprensoriali, provinciali
e regionali e agli altri Enti competenti, le iniziative più opportune per
lo sviluppo nella Comunità comprensoriale di una adeguata coscienza dei
problemi che concernono la salvaguardia dell’ambiente;
b) raccogliere, valutare e trasformare
propositivamente nei confronti degli Organi comunali e degli altri Enti
competenti, indicazioni, segnalazioni e suggerimenti formulati da
Cittadini, associazioni ed altri soggetti in materia di difesa e
valorizzazione dell’ambiente;
c) valutare, su richiesta degli Organi comunali
degli Enti competenti, l’impatto ambientale degli effetti diretti ed
indiretti derivanti dall’eventuale realizzazione di progetti che
interessano l’ecosistema, nonché di esaminare la ricaduta occupazionale
delle problematiche attinenti alla valorizzazione e gestione delle risorse
ambientali.
2. La consulta è nominata dal Consiglio comunale ed
è così composta: Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
assessore all’ecologia; assessore all’urbanistica e alla politica del
territorio; due Consiglieri di maggioranza e due di minoranza; un
rappresentante delegato dalla Sovrintendenza ai beni ambientali,
architettonici, artistici, storici ed archeologici; dai rappresentanti
designati dalle associazioni venatorie più rappresentative a livello
comunale; dai rappresentanti designati dalle associazioni professionali
agricole più rappresentative a livello comunale; da un rappresentante
designato dalla unità sanitaria locale; due rappresentanti di associazioni
ambientalistiche; da un rappresentante designato dai vigili urbani, da un
rappresentante di associazioni agrituristiche presenti sul territorio. I
membri della consulta restano in carica per la durata della legislatura
comunale.
3. Le funzioni di segretario della consulta sono
svolte da un membro della stessa. La consulta ha la facoltà di contattare
esperti per l’istruzione di argomenti trattati, avvalendosi anche, sulla
base di apposite convenzioni, del contributo dell’Università e degli altri
Enti di ricerca. Il Presidente della consulta trasmette annualmente al
Consiglio comunale una relazione illustrativa delle attività della
medesima. Per una tutela comprensoriale del territorio la consulta ha
facoltà di consorziarsi con i comuni vicini per la gestione del territorio
nel rispetto dei singoli statuti.
4. Può essere previsto un budget per
l’attività della Consulta. La stessa può attingere fondi anche attraverso
forme di sponsorizzazioni, usufruendo delle norme regolamentari approvate
dal Consiglio comunale con atto di C.C. n. 8/2005.
ART. 19
CONSULTA PER
IL BENESSERE DEI MINORI
1. Il Comune, al fine di
promuovere iniziative volte al riconoscimento del diritto dei bambini e
delle bambine a trovare in Caiazzo gli stimoli necessari a sviluppare la
loro personalità, istituisce la CONSULTA PER IL BENESSERE DEI MINORI.
2. La Consulta è nominata dal
Consiglio Comunale, ed è così composta: Sindaco o suo delegato con
funzioni di Presidente; Assessore alle politiche sociali; due Consiglieri
comunali di maggioranza e due di minoranza; Dirigente scolastico del
Circolo Didattico o suo delegato; Dirigente scolastico della Scuola Media
o suo delegato; Dirigenti scolastici di Istituti di Istruzione secondaria
presenti sul territorio o loro delegati; Presidente Consulta dei giovani o
suo delegato; tre esperti in scienze sociali o educative, di cui uno
eletto dalla minoranza. I membri della consulta restano in carica per al
durata della legislatura
3. Le funzioni di
segretario della Consulta sono svolte da un membro della stessa designato
dal Sindaco. La consulta ha la facoltà di contattare esperti per
l’istruzione degli argomenti trattati, e di avvalersi del contributo di
altre istituzioni pubbliche o private. Il Presidente della Consulta
trasmette annualmente al Consiglio Comunale una relazione illustrativa
della attività della medesima.
4. Il Comune condivide e
recepisce la finalità e le linee direttrici della Carta europea della
partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, del Consiglio
d’Europa, così come approvato dalla Giunta Regionale della Campania con
atto n. 7081 del 17/11/1995.” A tal fine istituisce la Consulta dei
Giovani e il Consiglio Comunale dei Ragazzi che verranno disciplinati con
appositi regolamenti comunali.
5. Può essere previsto un budget per
l’attività della Consulta in oggetto. La stessa può attingere fondi anche
attraverso forme di sponsorizzazioni, usufruendo delle norme regolamentari
approvate dal Consiglio comunale con atto di C.C. n. 8/2005.
ART. 20
CONSULTA
DEI CITTADINI CAIATINI RESIDENTI ALL’ESTERO
Scopi principali della
Consulta, organismo di collegamento tra le istituzioni comunali ed i
cittadini all’estero, sono: