Descrizione
Città di Caiazzo
Ordinanza Settore 3
n. 16 del 3/10/2025
Ordinanza chiusura scuole: Caiazzo Centro Pier delle Vigne" Rione Garibaldi- SS.Giovanni e Paolo Alda Merini via Palmieri- Istituto Comprensivo A.A.Caiatino, via Caduti sul Lavoro
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
PREMESSO CHE:
- è stato comunicato, a mezzo PEC N. 14824 DEL 03-10-2025, che per effettuare alcuni lavori sull’impianto di sollevamento in data 07 ottobre 2025 dalle ore 9,00 alle ore 16,30 ,sarà interrotta la distribuzione di energia elettrica del POD IT001E83714119 nella frazione di S.Giovanni e Paolo e Comune di Caiazzo;
- i plessi scolastici: “Pier delle Vigne “sito in Rione Garibaldi, “Ada Merini” sito nella frazione di SS. Giovanni e Paolo e Istituto Comprensivo “ A. A. Caiatino sito in via Caduti sul Lavoro saranno privi di energia elettrica;
DATO ATTO CHE gli impianti Idrici – Sanitari, nonché di riscaldamento sono alimentati con energia elettrica;
RITENUTO opportuno, per motivi igienico-sanitari, disporre la chiusura dei suindicati Plessi per motivi igienico-sanitari;
VISTO L’ART. 50 DEL T.U.E.L ;
VISTO l’art. 117 del D.L.g.s. 112/1998
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito;
ORDINA
LA CHIUSURA PER Il GIORNO 07 ottobre 2025 DEI PLESSI SCOLASTICI: “Pier delle Vigne” sito in Rione Garibaldi- Ada Merini sito in SS.Giovanni e Paolo via Palmieri- Istituto Comprensivo A.A.Caiatino sito in via Caduti sul Lavoro.
DISPONE
Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Aulo Attilio Caiatino”;
Al Responsabile del Settore Amministrativo;
Al Comando di Polizia Locale;
La pubblicazione:
All’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi Sul sito Internet Istituzionale;
AVVERTE
Che l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 C.P. e che i provvedimenti eventualmente necessari per l’esecuzione d’ufficio a spese degli obbligati saranno adottati con le modalità previste dall’art.5 del T.U.L.P.S.
RENDE NOTO
Che contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60gg. Decorrenti dalla data di notificazione del presente atto (L. 06/12/1971 n.1034), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120gg. Decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24/11/1971 n.1199).
lL RESPONSABILE
(arch. Francesco De Lucia)
A cura di
Ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2025, 19:58