Descrizione
PROVINCIA DI CASERTA
DIPARTIMENTO AREA TERRITORIO E INNOVAZIONE SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI SERVIZIO DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Caserta lì, 10-07-2026
ORDINANZA N. 142 DEL 10-07-2026
OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DI UN TRATTO DELLA S.P. 39 "CAIAZZO - SCAFA DI LIMATOLA", DA INCROCIO CON S.P. 336 A INTERSEZIONE CON VIA UMBERTO I, NEL TERRITORIO COMUNALE DI CAIAZZO (CE) PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE, NEI GIORNI 14 E 15 LUGLIO 2026.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
con nota prot. n. 49130 del 09/07/2026 il Comando della Polizia Municipale del Comune di Caiazzo, nella persona del dott. Sergio De Luca in qualità di Comandante, ha fatto pervenire richiesta di Ordinanza di chiusura temporanea del tratto stradale della S.P. 39 “CAIAZZO - SCAFA DI LIMATOLA”, che va da incrocio con S.P. 336 a intersezione con Via Umberto I, per l’esecuzione degli “INTERVENTI DI MITIGAZIONE DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO
SUL TERRITORIO COMUNALE” previsti nei giorni 14 e 15 luglio 2026;
per la esecuzione dei lavori di consolidamento del versante interessato dal dissesto idrogeologico dove è prevista chiusura temporanea è necessario allestire un cantiere stradale con interruzione della circolazione e obbligo di svolta sulle strade comunali e provinciali limitrofe così come da percorso alternativo individuato ed allegato alla richiesta:
veicoli sino a 35 q.li provenienti da Caiazzo verso Limatola: per via Umberto I o per via Giovannizzi e nel proseguo su via Riccetta, che si innesta sulla S.P. 39;
veicoli sino a 35 q.li provenienti da Limatola verso Caiazzo: da via Riccetta e nel prosieguo su via Giovannizzi, che si innesta sulla S.P. 336;
veicoli superiori ai 35 q.li: da e per Limatola saranno dirottati sulla S.P. 49 Castel Campagnano – Piana di Monte Verna.
CONSIDERATO CHE:
la chiusura del tratto di strada è motivata dal fatto che gli interventi di consolidamento del versante interessato dal dissesto idrogeologico potrebbero causare pericolo derivante dalla possibile caduta di materiale sulla carreggiata e dalla presenza dei mezzi d’opera;
la chiusura al transito garantirà il corretto svolgimento delle lavorazioni e la sicurezza del traffico veicolare;
VISTI:
l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
gli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 del (Nuovo Codice della Strada);
l’art. 42 comma 3 lettera c) del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada);
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, recante il Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri;
RITENUTO doversi provvedere in merito.
ORDINA
per motivi di pubblica incolumità ed esigenze di carattere tecnico, la chiusura al transito veicolare del tratto della S.P. 39 “CAIAZZO - SCAFA DI LIMATOLA”, che va da incrocio con S.P. 336 a intersezione con Via Umberto I, per l’esecuzione degli “INTERVENTI DI MITIGAZIONE DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE” previsti nei giorni 14 e 15 luglio 2026.
PRESCRIVE
1. Alla ditta esecutrice dei lavori di:
- Installare e mantenere in efficienza per tutto il periodo dei lavori tutta la segnaletica prescritta dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri approvato con il Decreto Ministeriale 10/07/2002, nel rispetto del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento d’Esecuzione, assumendo la “custodia legale” delle aree interessate dai lavori;
- Di provvedere alla segnalazione opportuna dei percorsi alternativi ai fini di ridurre i disagi alla circolazione;
- Assicurare la massima visibilità della segnaletica installata;
- Al termine dell’occupazione l’area dovrà essere lasciata completamente sgombra da qualsiasi rifiuto, materiale o attrezzatura e dovrà essere completamente pulita;
- eventuali danni al piano viabile causati dall’occupazione autorizzata dovranno essere ripristinati a cura e spese dell’impresa titolare della presente ordinanza;
- qualsiasi danno derivante dall’esecuzione dell’intervento dovrà essere riparato a cura e spese del richiedente;
- a rimuovere nel più breve tempo possibile il cantiere, ripristinando il regolare transito sulla carreggiata Stradale Provinciale, qualora le lavorazioni terminassero in anticipo;
- che la riapertura al regolare transito lungo la suddetta Strada Provinciale potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 285/1992 degli artt. 30-31-32-36-40-41-43 del D.P.R. 495/1992;
- resta responsabile nei confronti della Provincia di Caserta e verso terzi per eventuali danni che si potessero verificare a persone o cose, per cause dipendenti dalla suddetta regolamentazione;
- assicurare, lungo le aree di intervento oggetto di questo provvedimento, l’efficienza del piano viabile e della segnaletica posta in opera, prestando particolare attenzione, mediante presidio continuo con proprio personale, alle eventuali fasi di congestione del traffico, lasciando transitare nelle aree di lavorazione, con le dovute cautele, in caso di emergenza, i mezzi di soccorso e delle FF.O.;
- Tutta la segnaletica, dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002, e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dall'Impresa esecutrice che resta unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica sollevando l’Amministrazione Provinciale di Caserta ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.
2. L’esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli organi di Polizia Stradale indicati all’art 12 del Codice della Strada, D.Lgs n. 285 del 30.04.1992;
3. Che la presente Ordinanza dovrà essere affissa in copia nei punti strategici di deviazione del traffico ed in prossimità del cantiere stradale;
4. Che i Comuni interessati provvedano a pubblicare la presente Ordinanza all’Albo Pretorio, con invito a restituirne copia di avvenuta pubblicazione;
5. L’autorizzazione rilasciata riveste carattere provvisorio e può essere revocata, per sopravvenute esigenze, da questa Amministrazione in qualsiasi momento, in tal caso l’interessato dovrà dare corso immediatamente allo sgombero del suolo pubblico;
6. Di dare atto che: eventuali variazioni all’istanza presentata e autorizzata dal presente atto dovranno essere preventivamente approvate ed autorizzate nei modi previsti dalla vigente normativa in materia e di ogni danno verso terzi sarà ritenuto responsabile il titolare del presente provvedimento di autorizzazione, che dovrà osservare tutte le leggi vigenti in materia;
DISPONE
- Che la presente Ordinanza venga notificata ai seguenti Enti:
Alla Prefettura di Caserta
Alla Questura di Caserta
Alla Regione Campania
Al Comando della Polizia Stradale di Caserta
Al Comando Carabinieri Provinciale di Caserta
Alla Polizia Provinciale
Al Pronto Intervento 118
All’ASL Caserta
Ai Vigili del Fuoco di Caserta
All’AIR CAMPANIA
A CCISS, Viaggiare Informati
Al Comune di Caiazzo
Al Comandante della Polizia Municipale
Al Comune di Piana di Monte Verna
Al Comandante della Polizia Municipale
e p.c.
Al sig. Presidente
All’Albo Pretorio
Alla Ditta Di Manutenzione Ordinaria LAVORI ITALIA s.r.l.
Al Sorvegliante della strada
A. Perillo
SEDE
AVVERTE CHE
di quanto detto se ne dà avviso a tutti gli utenti della strada di cui in parola a mezzo della prescritta segnaletica stradale ai sensi dell’art. 6 comma 4 lett. B del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni ai sensi dell’art. 37 del Codice della strada e del Decreto semplificazioni n. 76/2020 (convertito in legge);
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 120 giorni al presidente della repubblica, nei modi e nei tempi previsti dall’art. 8 e seguenti del d.p.r. 24/11/1971 n. 1199;
per quanto riguarda i tratti stradali di non competenza di questo ente, si rimanda ai relativi comuni e/o enti interessati per le dovute ordinanze di chiusura tratti stradali.
Il Dirigente
Ing. Gerardo Palmieri
A cura di
Allegati
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Ultimo aggiornamento: 10 luglio 2026, 19:33